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REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 2203

Estensione all'Africa Orientale italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di previdenza sociale. (038U2203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-3-1939
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge   1°   giugno   1936-XIV,   n.   1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  4  ottobre  1935-XIII,  n.  1827,  sul
perfezionamento ed  il  coordinamento  legislativo  della  previdenza
sociale, convertito nella legge 6 aprile  1936-XIV,  numero  1155,  e
modificato con il  R.  decreto-legge  4  febbraio  1937-XV,  n.  463,
convertito nella legge 8 luglio 1937-XV, numero 1401; 
 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  estendere  all'Africa   Orientale
Italiana alcune disposizioni per la previdenza  sociale  vigenti  nel
Regno; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,
Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i
Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' esteso all'Africa Orientale Italiana per  i  cittadini  italiani
metropolitani  ed  i  cittadini  stranieri  equiparati,   in   quanto
applicabile e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, il
R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento  e
il coordinamento legislativo della previdenza sociale, modificato con
il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n.  463,  limitatamente  alle
assicurazioni: 
 
  a) per la invalidita' e la vecchiaia; 
 
  b) per la tubercolosi; 
 
  c) per la disoccupazione involontaria. 
 
  I contributi versati per le assicurazioni invalidita' e  vecchiaia,
tubercolosi e disoccupazione involontaria,  a  favore  dei  cittadini
italiani metropolitani e  dei  cittadini  stranieri  equiparati,  per
rapporti di lavoro sorti nell'Africa Orientale Italiana relativamente
al periodo anteriore all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
conservano valore a tutti gli effetti di legge.