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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1938, n. 2202

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici. (038U2202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri delle scuole elementari dello Stato, ai Regi direttori didattici e ai maestri elementari dei Regi istituti di educazione maschile e femminile;
Udito il parere della Corporazione della previdenza e del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

Proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sono estese, in quanto applicabili e per quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto-legge, al personale di ruolo di ambo i sessi appartenente alle categorie seguenti:

a) maestri delle scuole elementari dello Stato e Regi direttori didattici;

b) maestri elementari dei Regi istituti di educazione maschili e femminili.

È soggetto all'obbligo dell'assicurazione anche il personale appartenente alle categorie suindicate, la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 mensili nette.