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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1938, n. 2202

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici. (038U2202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-3-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito
nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   estendere
l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai  maestri  delle
scuole elementari dello Stato,  ai  Regi  direttori  didattici  e  ai
maestri  elementari  dei  Regi  istituti  di  educazione  maschile  e
femminile; 
 
  Udito il parere della Corporazione della previdenza e del credito; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla Proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la  grazia  e
giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le norme che disciplinano l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
tubercolosi, contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre  1935-XIII,  n.
1827, sono estese,  in  quanto  applicabili  e  per  quanto  non  sia
diversamente disposto dal presente  decreto-legge,  al  personale  di
ruolo di ambo i sessi appartenente alle categorie seguenti: 
 
a) maestri delle scuole  elementari  dello  Stato  e  Regi  direttori
didattici; 
 
b) maestri elementari dei Regi  istituti  di  educazione  maschili  e
femminili. 
 
  E'  soggetto  all'obbligo  dell'assicurazione  anche  il  personale
appartenente  alle  categorie   suindicate,   la   cui   retribuzione
ragguagliata a mese superi le L. 800 mensili nette.