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REGIO DECRETO 23 dicembre 1937, n. 2717

Estensione alla Libia di alcune norme della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 74, relativa all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego e di lavoro. (037U2717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-6-1938 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1737, con il quale sono estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, R. 1893, sulle norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, convertito nella legge 30 marzo 1936 XIV, n. 574;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 della. legge 4 gennaio 1937-XV, n. 74, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego e di lavoro.