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REGIO DECRETO 23 dicembre 1937, n. 2717

Estensione alla Libia di alcune norme della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 74, relativa all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego e di lavoro. (037U2717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-6-1938
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre   1934-XIII,   n.   2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1737, con il  quale  sono
estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge
24 ottobre 1935-XIII, R. 1893, sulle norme temporanee per  conciliare
le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria
del  Regno  con  quelle  militari,  durante  le  operazioni  militari
nell'Africa Orientale, convertito nella legge 30 marzo 1936  XIV,  n.
574; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per  l'Africa  Italiana,  per  la
guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri
Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 della.  legge  4
gennaio 1937-XV, n. 74, contenente norme relative all'amministrazione
della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni  finanziarie
nei riguardi di coloro  che  abbiano  prestato  servizio  nell'Africa
Orientale per ragioni militari, di impiego e di lavoro.