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REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2684

Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino. (037U2684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-4-1938 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con R. decreto 8 febbraio 1925-IV, n. 230, e modificato con i Regi decreti 31 ottobre 1929-VII, n. 2475, 27 ottobre 1932-X, n. 2084, 13 dicembre 1934-XII, n. 2403, e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2019;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044 e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Veduto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 2038, con il quale viene autorizzata la libera Università anzidetta ad istituire una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1937-XVI;
Vedute le proposte avanzate dalle Autorità accademiche della libera Università suddetta per le modifiche allo statuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della libera Università di Urbino, approvato e modificato con i Regi decreti anzidetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



«Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza.

2. Facoltà di magistero.

3. Facoltà di farmacia ».

Art. 5. - È sostituito dal seguente:

«I Consigli delle Facoltà sono convocati per deliberare in conformità dell'art. 10 del regolamento generale universitario, in quanto sia applicabile secondo l'ordinamento dell'Università».

Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Facoltà propongono ad ogni biennio il rispettivo preside in una adunanza convocata dal rettore».

Art. 7. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione si compone:

del rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo, di tre delegati della Provincia del podestà di Urbino o di un suo delegato, dei presidi delle Facoltà e di un rappresentante per ciascuno degli altri enti che diano un contributo superiore alle 40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000».

Art. 11. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato accademico si compone del rettore, che lo presiede, e dei presidi delle Facoltà».

Art. 12. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I presidi sono nominati dal rettore, su proposta delle rispettive Facoltà, a norma dell'art. 6».

Art. 13. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di ciascuna Facoltà si compone del preside che lo presiede e, di regola, di tutti i professori ufficiali».

Art. 14. - Dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La Facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari».

Dopo l'art. 21 sono inserite le norme relative alla Facoltà di magistero:

«Sezione III.

Norme speciali per la Facoltà di magistero.

Art. 22. - La Facoltà di magistero rilascia le lauree ed il diploma, di cui al precedente art. 14.

Art. 23. - Per il conseguimento della laurea in materie letterarie la durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione:

diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).

2. Lingua e letteratura latina (biennale).

3. Storia (biennale).

4. Geografia (biennale).

5. Storia della filosofia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:

a) lingua e letteratura francese;

b) lingua e letteratura tedesca;

c) lingua e letteratura inglese;

d) lingua e letteratura spagnola.

2. Grammatica latina.

3. Filologia romanza.

4. Filologia germanica.

5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).

2. Lingua e letteratura latina (biennale).

3. Storia (biennale).

4. Geografia.

5. Pedagogia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).

2. Filologia romanza.

3. Filologia germanica.

4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 24. - I corsi di lingua italiana, di lingua latina, di lingua moderna straniera, sono integrati da esercitazioni.

Art. 25. - Per il conseguimento della laurea in pedagogia la durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione:

diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).

2. Lingua e letteratura latina (biennale).

3. Storia della filosofia (biennale).

4. Pedagogia (biennale).

5. Storia.

Insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:

a) lingua e letteratura francese;

b) lingua e letteratura tedesca;

c) lingua e letteratura inglese;

d) lingua e letteratura spagnola.

2. Filologia romanza.

3. Filologia germanica.

4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.

2. Lingua e letteratura latina.

3. Storia della filosofia.

4. Filosofia (biennale).

5. Pedagogia.

6. Storia.

Insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).

2. Psicologia sperimentale.

3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 26. - I corsi di filosofia, storia della filosofia, storia, lingua moderna straniera, psicologia sperimentale e pedagogia sono integrati da esercitazioni.

Art. 27. - Per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari la durata del corso degli studi è di tre anni.

Sono titoli di ammissione:

diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).

2. Lingua e letteratura italiana (biennale).

3. Lingua e letteratura latina (biennale).

4. Storia (biennale).

5. Geografia (biennale).

6. Storia della filosofia (biennale).

7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

8. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:

a) lingua e letteratura francese;

b) lingua e letteratura tedesca;

c) lingua e letteratura inglese;

d) lingua e letteratura spagnola.

Art. 28. - I corsi di lingua italiana, lingua latina, lingua moderna straniera, storia, sono integrati da esercitazioni.

Art. 29. - Il concorso di ammissione alla Facoltà di magistero consiste:

1. Per coloro che aspirano alla laurea in materie letterarie:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

2. Per coloro che aspirano alla laurea in pedagogia:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

3. Per coloro che aspirano al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 30. - Il piano di studi consigliato per la laurea in materie letterarie è il seguente:

1° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia;

geografia;

storia della filosofia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta;

due insegnamenti complementari.

2° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia;

geografia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° anno).

3° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia;

geografia;

pedagogia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° biennio);

un insegnamento complementare.

4° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia.

Art. 31. - Per essere ammesso al secondo biennio del corso per la laurea in materie letterarie lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e almeno in altri tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 32. - Il piano di studi consigliato per la laurea in pedagogia è il seguente:

1° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia della filosofia;

pedagogia;

storia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta;

due insegnamenti complementari.

2° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua, e letteratura latina;

storia della filosofia;

pedagogia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del 1° anno).

3° anno:

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia della filosofia;

filosofia;

pedagogia;

storia;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa del primo biennio).

4° anno:

filosofia;

un insegnamento complementare.

Art. 33. - Per essere ammesso al secondo biennio del corso per la laurea in pedagogia lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 34. - Il piano di studi consigliato per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari è il seguente:
1° anno:

pedagogia;

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia della filosofia;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

igiene;

lingua moderna straniera a scelta.

2° anno:

pedagogia;

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia;

geografia;

storia della filosofia;

lingua moderna straniera a scelta.

3° anno:

pedagogia;

storia;

geografia.

Art. 35. - Per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera».

In conseguenza dell'inserzione della nuova sezione e dei nuovi articoli è modificata la numerazione della sezione e degli altri articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 42 (già 28). - È sostituito dal seguente:

«Il ruolo organico dei posti di professore - per la Facoltà di giurisprudenza, per la Facoltà di magistero e per la Facoltà di farmacia - è determinato dalla tabella A, annessa al presente statuto».

Art. 48 (già 34). - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La misura delle tasse per i singoli corsi di laurea o di diploma viene determinata a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti per le Università Regie».

Art. 58 (già 44). - È sostituito dal seguente:

«Le commissioni per gli esami di laurea si compongono di non più di undici e non meno di sette membri, dei quali almeno uno libero docente.

Sono nominate dal rettore, udito il preside della Facoltà, e sono presiedute dal preside della Facoltà, ed in sua assenza, dal professore più anziano presente».

Dopo l'art. 59 (già 45) è inserito il seguente, modificandosi in conseguenza nuovamente la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 60. - L'esame di laurea in materie letterarie e quello di laurea in pedagogia consistono:

1. Nello svolgimento di una dissertazione scritta svolta su tema scelto dallo studente nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto.

2. Nella discussione della dissertazione.

3. Nello svolgimento orale di tutte o di alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione».

Le tabelle da A a G sono sostituite dalle seguenti:

«TABELLA A (art. 42).

RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà di giurisprudenza:

professori di ruolo n. 6

Facoltà di magistero:

professori di ruolo n. 4

Facoltà di farmacia:

professori di ruolo n. 3

TABELLA B.

ASSISTENTI

Assistenti n. 2

TABELLA C (art. 43).

Stipendi ed aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo ed indennità di carica.
(Tabella E di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . L. 12.000
Stipendio al conseguimento della stabilità . . . . » 14.000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilità » 15.500
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilità » 17.000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilità » 18.500
Indennità di carica al Rettore . . . . . . . » 3.000



Il Consiglio di amministrazione può assegnare compensi speciali ai professori di ruolo per particolari incombenze.

TABELLA D (articoli 45 e 51).

Retribuzione annua dei professori incaricati e degli assistenti.

Professori incaricati:



1° Gruppo. - Per un incarico a professori di
ruolo della Università, o a persone residenti
ad Urbino e provviste di altro stipendio o
retribuzione fissa . . . . . . L. 5.000 2° Gruppo. - Per un incarico a professori di
ruolo in altra Università od Istituto superiore,
ovvero a persone non residenti ad Urbino e
provviste di altro stipendio . . . . . . » 8.000 Per due incarichi . . . . . . » 10.000 3° Gruppo. - Per un incarico a persone non
altrimenti stipendiate per un pubblico impiego,
le quali risiedano ad Urbino in dipendenza
dell'incarico stesso . . . . . . » 9.000 Per due incarichi . . . . . . » 11.000 Assistenti . . . . . . » 4.000


TABELLA E (art. 67).

Ruolo del personale d'amministrazione e di biblioteca.



Segretario, direttore amministrativo . . . . . . . . . . . N. 1 Segretario di Facoltà . . . . . . . . . . . » 1
Ragioniere economo . . . . . . . . . . . » 1 Applicato di segreteria . . . . . . . . . . . » 2 Bibliotecario . . . . . . . . . . . » 1 Distributore alla Biblioteca . . . . . . . . . . . » 1


TABELLA F (art. 68).

Stipendi ed aumenti periodici di stipendio

del personale impiegato (di amministrazione e di biblioteca).

Segretario direttore amministrativo.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 9.200 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 10.000 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 10.800 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 11.600 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 12.400


Segretario di Facoltà.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 6.800 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 7.200 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 7.700 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 8.200 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 8.800


Ragioniere-economo.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 8.400 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 9.200 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 10.000 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 10.800 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 11.600


Applicati di segreteria.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 5.200 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 5.600 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 6.000 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 6.400 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 6.800


Bibliotecario.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 6.800 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 7.200 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 7.700 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 8.200 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 8.800


Distributore alla biblioteca.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 3.900 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . » 4.200 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 4.600 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 5.000 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 5.400


TABELLA G (art. 78).

Ruolo del personale tecnico e subalterno.



Meccanico assistente alla fisica . . . . . . . . . . . . N. 1 Giardiniere per l'orto botanico . . . . . . . . . . . . » 1 Inserviente per la Facoltà di farmacia . . . . . . . . . . . . » 1
Bidello per servizi generali . . . . . . . . . . . » 1 Bidello (adibito anche quale copista negli uffici) . . . . . . . » 1 Bidello della Facoltà di magistero . . . . . . . . . . . . » 1



TABELLA H (art. 79).

Stipendi ed aumenti di stipendio del personale

tecnico e subalterno.

Meccanico assistente alla fisica.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . » 3.200 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 3.500 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 3.800 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 4.200


Giardiniere per l'orto botanico.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 3.600 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . » 3.900 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 4.200 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 4.600 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 5.000


Inserviente per la facoltà di farmacia.



Stipendio iniziale (oltre alloggio gratuito) . . . . . . L. 4.800 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . » 5.100 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . » 5.400 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 5.800 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 6.200


Bidelli.



Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . L. 4.600 Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . » 4.900 Stipendio al compimento del 10° anno . . . . . . . . . . . » 5.200 Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . . » 5.600 Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . . » 6.000


N.B. - Nessuna indennità è dovuta oltre gli stipendi fissati nelle tabelle D, F, H su riportate».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Bottai - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 128. - Mancini.