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REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2684

Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino. (037U2684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-4-1938
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di Urbino, approvato con
R. decreto 8 febbraio 1925-IV,  n.  230,  e  modificato  con  i  Regi
decreti 31 ottobre 1929-VII, n. 2475, 27 ottobre 1932-X, n. 2084,  13
dicembre 1934-XII, n. 2403, e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2019; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV,  n.  2044  e  7  maggio
1936-XIV, n. 882; 
 
  Veduto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 2038, con il quale viene
autorizzata la libera Universita' anzidetta ad istituire una Facolta'
di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1937-XVI; 
 
  Vedute le  proposte  avanzate  dalle  Autorita'  accademiche  della
libera Universita' suddetta per le modifiche allo statuto; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  di  Urbino,  approvato   e
modificato con i Regi decreti anzidetti, e' ulteriormente  modificato
nel modo seguente: 
 
  Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Essa e' costituita dalle seguenti Facolta': 
 
  1. Facolta' di giurisprudenza. 
 
  2. Facolta' di magistero. 
 
  3. Facolta' di farmacia ». 
 
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I  Consigli  delle  Facolta'  sono  convocati  per  deliberare  in
conformita' dell'art. 10 del regolamento generale  universitario,  in
quanto sia applicabile secondo l'ordinamento dell'Universita'». 
 
  Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le Facolta' propongono ad ogni biennio il  rispettivo  preside  in
una adunanza convocata dal rettore». 
 
  Art. 7. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Consiglio di amministrazione si compone: 
 
  del rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo,  di
tre delegati della Provincia del podesta'  di  Urbino  o  di  un  suo
delegato, dei presidi delle  Facolta'  e  di  un  rappresentante  per
ciascuno degli altri enti che  diano  un  contributo  superiore  alle
40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000». 
 
  Art. 11. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Senato accademico si compone del rettore, che  lo  presiede,  e
dei presidi delle Facolta'». 
 
  Art. 12. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «I presidi sono nominati dal rettore, su proposta delle  rispettive
Facolta', a norma dell'art. 6». 
 
  Art. 13. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Consiglio di ciascuna Facolta' si compone del  preside  che  lo
presiede e, di regola, di tutti i professori ufficiali». 
 
  Art. 14. - Dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
 
  «La  Facolta'  di  magistero  conferisce  la  laurea   in   materie
letterarie, la laurea in pedagogia, il diploma di  abilitazione  alla
vigilanza nelle Scuole elementari». 
 
  Dopo l'art. 21 sono inserite le norme  relative  alla  Facolta'  di
magistero: 
 
                            «Sezione III. 
 
  Norme speciali per la Facolta' di magistero. 
 
  Art. 22. - La Facolta'  di  magistero  rilascia  le  lauree  ed  il
diploma, di cui al precedente art. 14. 
 
  Art. 23. - Per il conseguimento della laurea in materie  letterarie
la durata del corso degli studi e' di quattro  anni,  divisi  in  due
bienni. 
 
  Sono titoli di ammissione: 
 
  diploma di abilitazione magistrale e concorso. 
 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
 
  Insegnamenti fondamentali del 1° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura italiana (biennale). 
 
  2. Lingua e letteratura latina (biennale). 
 
  3. Storia (biennale). 
 
  4. Geografia (biennale). 
 
  5. Storia della filosofia. 
 
  Insegnamenti complementari del 1° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta  (biennale)  tra
le seguenti: 
 
  a) lingua e letteratura francese; 
 
  b) lingua e letteratura tedesca; 
 
  c) lingua e letteratura inglese; 
 
  d) lingua e letteratura spagnola. 
 
  2. Grammatica latina. 
 
  3. Filologia romanza. 
 
  4. Filologia germanica. 
 
  5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica. 
 
  6. Storia dell'arte medioevale e moderna. 
 
  Insegnamenti fondamentali del 2° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura italiana (biennale). 
 
  2. Lingua e letteratura latina (biennale). 
 
  3. Storia (biennale). 
 
  4. Geografia. 
 
  5. Pedagogia. 
 
  Insegnamenti complementari del 2° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima  scelta  nel
primo biennio). 
 
  2. Filologia romanza. 
 
  3. Filologia germanica. 
 
  4. Storia dell'arte medioevale e moderna. 
 
  Art. 24. - I corsi di lingua italiana, di lingua latina, di  lingua
moderna straniera, sono integrati da esercitazioni. 
 
  Art. 25. - Per il conseguimento della laurea in pedagogia la durata
del corso degli studi e' di quattro anni, divisi in due bienni. 
 
  Sono titoli di ammissione: 
 
  diploma di abilitazione magistrale e concorso. 
 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
 
  Insegnamenti fondamentali del 1° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura italiana (biennale). 
 
  2. Lingua e letteratura latina (biennale). 
 
  3. Storia della filosofia (biennale). 
 
  4. Pedagogia (biennale). 
 
  5. Storia. 
 
  Insegnamenti complementari del 1° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta  (biennale)  tra
le seguenti: 
 
  a) lingua e letteratura francese; 
 
  b) lingua e letteratura tedesca; 
 
  c) lingua e letteratura inglese; 
 
  d) lingua e letteratura spagnola. 
 
  2. Filologia romanza. 
 
  3. Filologia germanica. 
 
  4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica. 
 
  Insegnamenti fondamentali del 2° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura italiana. 
 
  2. Lingua e letteratura latina. 
 
  3. Storia della filosofia. 
 
  4. Filosofia (biennale). 
 
  5. Pedagogia. 
 
  6. Storia. 
 
  Insegnamenti complementari del 2° biennio: 
 
  1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima  scelta  nel
1° biennio). 
 
  2. Psicologia sperimentale. 
 
  3. Storia dell'arte medioevale e moderna. 
 
  Art. 26. - I corsi di filosofia, storia  della  filosofia,  storia,
lingua moderna straniera, psicologia sperimentale  e  pedagogia  sono
integrati da esercitazioni. 
 
  Art. 27. - Per il conseguimento del diploma  di  abilitazione  alla
vigilanza nelle scuole elementari la durata del corso degli studi  e'
di tre anni. 
 
  Sono titoli di ammissione: 
 
  diploma di abilitazione magistrale e concorso. 
 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
 
  Insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Pedagogia (triennale). 
 
  2. Lingua e letteratura italiana (biennale). 
 
  3. Lingua e letteratura latina (biennale). 
 
  4. Storia (biennale). 
 
  5. Geografia (biennale). 
 
  6. Storia della filosofia (biennale). 
 
  7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica. 
 
  8. Igiene. 
 
  Insegnamenti complementari: 
 
  1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti: 
 
  a) lingua e letteratura francese; 
 
  b) lingua e letteratura tedesca; 
 
  c) lingua e letteratura inglese; 
 
  d) lingua e letteratura spagnola. 
 
  Art. 28. - I  corsi  di  lingua  italiana,  lingua  latina,  lingua
moderna straniera, storia, sono integrati da esercitazioni. 
 
  Art. 29. - Il concorso di ammissione  alla  Facolta'  di  magistero
consiste: 
 
  1. Per coloro che aspirano alla laurea in materie letterarie: 
 
  a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati,  agli  esami  per  il
conseguimento del diploma  di  abilitazione  magistrale,  nel  gruppo
delle materie letterarie; 
 
  b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono  concesse
sei ore di tempo. 
 
  2. Per coloro che aspirano alla laurea in pedagogia: 
 
  a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati,  agli  esami  per  il
conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia
e nella pedagogia; 
 
  b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono  concesse
sei ore di tempo. 
 
  3.  Per  coloro  che  aspirano  al  diploma  di  abilitazione  alla
vigilanza nelle Scuole elementari: 
 
  a)  nella  valutazione  dei  voti  riportati,  agli  esami  per  il
conseguimento del diploma  di  abilitazione  magistrale,  nel  gruppo
delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; 
 
  b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono  concesse
sei ore di tempo. 
 
  Art. 30. - Il piano di studi consigliato per la laurea  in  materie
letterarie e' il seguente: 
 
  1° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia; 
 
  geografia; 
 
  storia della filosofia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera a scelta; 
 
  due insegnamenti complementari. 
 
  2° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia; 
 
  geografia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa  del  1°
anno). 
 
  3° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia; 
 
  geografia; 
 
  pedagogia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa  del  1°
biennio); 
 
  un insegnamento complementare. 
 
  4° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia. 
 
  Art. 31. - Per essere ammesso al secondo biennio del corso  per  la
laurea in materie letterarie lo studente deve aver seguito i corsi  e
superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali  del  primo
biennio e almeno in altri tre da lui scelti fra i complementari,  uno
dei quali deve essere la lingua straniera. 
 
  Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta  di  italiano,
una di latino ed una della lingua straniera scelta come  insegnamento
complementare. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i
complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera. 
 
  Lo studente deve inoltre sostenere una  prova  scritta  di  cultura
generale. 
 
  Art. 32. - Il piano di studi consigliato per la laurea in pedagogia
e' il seguente: 
 
  1° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia della filosofia; 
 
  pedagogia; 
 
  storia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera a scelta; 
 
  due insegnamenti complementari. 
 
  2° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua, e letteratura latina; 
 
  storia della filosofia; 
 
  pedagogia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera a scelta (la stessa  del  1°
anno). 
 
  3° anno: 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia della filosofia; 
 
  filosofia; 
 
  pedagogia; 
 
  storia; 
 
  lingua e letteratura moderna straniera  a  scelta  (la  stessa  del
primo biennio). 
 
  4° anno: 
 
  filosofia; 
 
  un insegnamento complementare. 
 
  Art. 33. - Per essere ammesso al secondo biennio del corso  per  la
laurea in pedagogia lo studente deve aver seguito i corsi e  superato
gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio  ed
almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei  quali  deve
essere la lingua straniera. 
 
  Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta  di  italiano,
una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento
complementare. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i
complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera. 
 
  Lo studente deve inoltre sostenere una  prova  scritta  di  cultura
generale nelle discipline filosofiche. 
 
  Art. 34. -  Il  piano  di  studi  consigliato  per  il  diploma  di
abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari e' il seguente: 
 
  1° anno: 
 
  pedagogia; 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia della filosofia; 
 
  istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 
 
  igiene; 
 
  lingua moderna straniera a scelta. 
 
  2° anno: 
 
  pedagogia; 
 
  lingua e letteratura italiana; 
 
  lingua e letteratura latina; 
 
  storia; 
 
  geografia; 
 
  storia della filosofia; 
 
  lingua moderna straniera a scelta. 
 
  3° anno: 
 
  pedagogia; 
 
  storia; 
 
  geografia. 
 
  Art. 35. - Per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza
nelle Scuole elementari lo studente  deve  aver  seguito  i  corsi  e
superato gli esami in  tutti  gli  insegnamenti  fondamentali  ed  in
quello complementare. 
 
  Egli deve sostenere inoltre  le  prove  scritte  di  pedagogia,  di
italiano e della lingua straniera». 
 
  In conseguenza dell'inserzione della  nuova  sezione  e  dei  nuovi
articoli e' modificata la numerazione della  sezione  e  degli  altri
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 42 (gia' 28). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Il ruolo organico dei posti di professore -  per  la  Facolta'  di
giurisprudenza, per la Facolta' di magistero e  per  la  Facolta'  di
farmacia - e'  determinato  dalla  tabella  A,  annessa  al  presente
statuto». 
 
  Art. 48 (gia' 34). - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «La misura delle tasse per i singoli corsi di laurea o  di  diploma
viene determinata a norma delle leggi e dei regolamenti  vigenti  per
le Universita' Regie». 
 
  Art. 58 (gia' 44). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le commissioni per gli esami di laurea si compongono di  non  piu'
di undici e non meno di sette membri, dei  quali  almeno  uno  libero
docente. 
 
  Sono nominate dal rettore, udito il preside della Facolta', e  sono
presiedute dal  preside  della  Facolta',  ed  in  sua  assenza,  dal
professore piu' anziano presente». 
 
  Dopo l'art. 59 (gia' 45) e' inserito il seguente, modificandosi  in
conseguenza nuovamente la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti: 
 
  «Art. 60. - L'esame di laurea in materie  letterarie  e  quello  di
laurea in pedagogia consistono: 
 
  1. Nello svolgimento di una dissertazione scritta  svolta  su  tema
scelto dallo studente nelle materie delle quali ha dato saggio  negli
esami di profitto. 
 
  2. Nella discussione della dissertazione. 
 
  3. Nello  svolgimento  orale  di  tutte  o  di  alcune  delle  tesi
liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre,  nelle
materie professate nella Facolta', esclusa quella cui si riferisce la
dissertazione». 
 
  Le tabelle da A a G sono sostituite dalle seguenti: 
 
                                                «TABELLA A (art. 42). 
 
                        RUOLO DEI PROFESSORI 
 
  Facolta' di giurisprudenza: 
 
  professori di ruolo n. 6 
 
  Facolta' di magistero: 
 
  professori di ruolo n. 4 
 
  Facolta' di farmacia: 
 
  professori di ruolo n. 3 
 
                                                           TABELLA B. 
 
                             ASSISTENTI 
 
  Assistenti n. 2 
 
                                                 TABELLA C (art. 43). 
 
Stipendi ed aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo ed
                        indennita' di carica. 
    (Tabella E di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102). 
 
    

Stipendio iniziale            . . . . . . . . . . .   L. 12.000
Stipendio al conseguimento della stabilita'  . . . .   »  14.000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilita'      »  15.500
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilita'     »  17.000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilita'     »  18.500
Indennita' di carica al Rettore        . . . . . . .   »   3.000

    
 
  Il Consiglio di amministrazione puo' assegnare compensi speciali ai
professori di ruolo per particolari incombenze. 
 
                                        TABELLA D (articoli 45 e 51). 
 
  Retribuzione annua dei professori incaricati e degli assistenti. 
 
  Professori incaricati: 
 
    

1° Gruppo. - Per un incarico a professori di
ruolo della Universita', o a persone residenti
ad Urbino e provviste di altro stipendio o
retribuzione fissa                      . . . . . .         L.  5.000
2° Gruppo. - Per un incarico a professori di
ruolo in altra Universita' od Istituto superiore,
ovvero a persone non residenti ad Urbino e
provviste di altro stipendio            . . . . . .         »   8.000
Per due incarichi                       . . . . . .         »  10.000
3° Gruppo. - Per un incarico a persone non
altrimenti stipendiate per un pubblico impiego,
le quali risiedano ad Urbino in dipendenza
dell'incarico stesso                    . . . . . .         »   9.000
Per due incarichi                       . . . . . .         »  11.000
Assistenti                              . . . . . .         »   4.000

    
 
                                                 TABELLA E (art. 67). 
 
       Ruolo del personale d'amministrazione e di biblioteca. 
 
    

Segretario, direttore amministrativo    . . . . . . . . . . .    N. 1
Segretario di Facolta'                   . . . . . . . . . . .    »  1
Ragioniere economo                      . . . . . . . . . . .    »  1
Applicato di segreteria                 . . . . . . . . . . .    »  2
Bibliotecario                           . . . . . . . . . . .    »  1
Distributore alla Biblioteca            . . . . . . . . . . .    »  1

    
 
                                                 TABELLA F (art. 68). 
 
             Stipendi ed aumenti periodici di stipendio 
 
    del personale impiegato (di amministrazione e di biblioteca). 
 
                    Segretario direttore amministrativo. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  9.200
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »  10.000
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »  10.800
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »  11.600
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »  12.400

    
 
                    Segretario di Facolta'. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  6.800
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »   7.200
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   7.700
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   8.200
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   8.800

    
 
                    Ragioniere-economo. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  8.400
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »   9.200
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »  10.000
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »  10.800
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »  11.600

    
 
                    Applicati di segreteria. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  5.200
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »   5.600
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   6.000
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   6.400
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   6.800

    
 
                    Bibliotecario. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  6.800
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »   7.200
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   7.700
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   8.200
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   8.800

    
 
                    Distributore alla biblioteca. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  3.900
Stipendio al compimento del 5° anno . . . . . . . . . . . . »   4.200
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   4.600
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   5.000
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   5.400

    
 
                                                 TABELLA G (art. 78). 
 
              Ruolo del personale tecnico e subalterno. 
 
    

Meccanico assistente alla fisica         . . . . . . . . . . . . N. 1
Giardiniere per l'orto botanico          . . . . . . . . . . . . »  1
Inserviente per la Facolta' di farmacia   . . . . . . . . . . . . »  1
Bidello per servizi generali               . . . . . . . . . . . »  1
Bidello (adibito anche quale copista negli uffici) . . . . . . . »  1
Bidello della Facolta' di magistero      . . . . . . . . . . . .  »  1

    
 
                                                 TABELLA H (art. 79). 
 
           Stipendi ed aumenti di stipendio del personale 
 
                        tecnico e subalterno. 
 
                    Meccanico assistente alla fisica. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  3.000
Stipendio al compimento del 5° anno   . . . . . . . . . . . »   3.200
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   3.500
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   3.800
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   4.200

    
 
                    Giardiniere per l'orto botanico. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  3.600
Stipendio al compimento del 5° anno   . . . . . . . . . . . »   3.900
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   4.200
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   4.600
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   5.000

    
 
                    Inserviente per la facolta' di farmacia. 
 
    

Stipendio iniziale (oltre alloggio gratuito)   . . . . . .  L.  4.800
Stipendio al compimento del 5° anno  . . . . . . . . . . .  »   5.100
Stipendio al compimento del 10° anno   . . . . . . . . . .  »   5.400
Stipendio al compimento del 15° anno . . . . . . . . . . .  »   5.800
Stipendio al compimento del 20° anno . . . . . . . . . . .  »   6.200

    
 
                    Bidelli. 
 
    

Stipendio iniziale                  . . . . . . . . . . . . L.  4.600
Stipendio al compimento del 5° anno   . . . . . . . . . . . »   4.900
Stipendio al compimento del 10° anno  . . . . . . . . . . . »   5.200
Stipendio al compimento del 15° anno  . . . . . . . . . . . »   5.600
Stipendio al compimento del 20° anno  . . . . . . . . . . . »   6.000

    
 
  N.B. - Nessuna indennita' e'  dovuta  oltre  gli  stipendi  fissati
nelle tabelle D, F, H su riportate». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1937 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Bottai - Di Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 395, foglio 128. - Mancini.