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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 2628

Integrazione degli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo «Unione militare», approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375. (037U2628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1938, n. 1073 (in G.U. 28/07/1938, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-3-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo «Unione militare», approvato con R. decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare gli articoli 11 e 14 del testo unico predetto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel primo comma dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo «Unione militare», approvato con R. decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, alle parole «di concerto con quello delle corporazioni» sono sostituite le seguenti: «di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni».

Tra il primo e il secondo comma dello stesso art. 11 è inserito il seguente:

«La liquidazione sospende l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'ente».