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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 2628

Integrazione degli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo «Unione militare», approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375. (037U2628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1938, n. 1073 (in G.U. 28/07/1938, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-3-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   sulla
costituzione dell'ente autonomo «Unione militare», approvato  con  R.
decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  integrare  gli
articoli 11 e 14 del testo unico predetto; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per  la  marina  e
per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la
grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel primo comma dell'art. 11 del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative sulla costituzione dell'ente autonomo «Unione  militare»,
approvato con R. decreto 3 marzo 1937-XV, n.  375,  alle  parole  «di
concerto con quello delle corporazioni» sono sostituite le  seguenti:
«di  concerto  con  quelli  per  la  grazia  e  giustizia  e  per  le
corporazioni». 
 
  Tra il primo e il secondo comma dello stesso art. 11 e' inserito il
seguente: 
 
  «La liquidazione sospende  l'esercizio  di  ogni  azione  esecutiva
contro l'ente».