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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 2627

Aggiornamento degli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare, alla riabilitazione, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali. (037U2627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1938, n. 899 (in G.U. 07/07/1938, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-11-1937 al: 10-10-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, che reca norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;
Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, quale risulta modificato dall'art. 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, e dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, è sostituito dal seguente:
« Ai suddetti reparti, istituiti per la necessità di una speciale vigilanza intesa alla prevenzione dei reati, sono assegnati:
1° i militari sottoposti a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, ovvero sottoposti a libertà vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia per reati comuni, salvo che il Ministero della guerra ritenga di rinviarne la chiamata alle armi a dopo la cessazione della misura di sicurezza;
2° quelli condannati a pena detentiva, in misura superiore complessivamente a due anni, per due o più delitti della stessa indole non colposi e non punibili a querela della persona offesa, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
3° quelli condannati per un delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa a una pena detentiva superiore a tre anni, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
4° quelli anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse del servizio e del decoro dei corpi medesimi ».