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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 2627

Aggiornamento degli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare, alla riabilitazione, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali. (037U2627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1938, n. 899 (in G.U. 07/07/1938, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-11-1937
al: 10-10-1938
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge  13  giugno  1935-XIII,  n.  1116,  che  reca  norme
relative al riacquisto della capacita' militare perduta a seguito  di
condanna,  alla  riabilitazione  militare,  alla  reintegrazione  nel
grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e
all'istituzione di reparti militari speciali; 
  Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n.  2447,
recante modificazioni alle disposizioni vigenti  sull'amministrazione
della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge  28
maggio 1936-XIV, n. 1243; 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio  1937-XV,  n.  395,
che  reca  modificazioni  all'organico  dei  cancellieri   giudiziari
militari e ad altre disposizioni vigenti  sull'amministrazione  della
giustizia penale militare; 
  Ritenuta la necessita' urgente e assoluta di provvedere; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per  la  marina  e
per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato  per
la grazia e giustizia e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo comma dell'art. 7 della legge 13  giugno  1935-XIII,  n.
1116, quale risulta modificato dall'art. 26 del  R.  decreto-legge  9
dicembre 1935-XIV, n. 2447, e dall'art. 4  del  R.  decreto-legge  1°
febbraio 1937-XV, n. 395, e' sostituito dal seguente: 
  « Ai suddetti reparti, istituiti per la necessita' di una  speciale
vigilanza intesa alla prevenzione dei reati, sono assegnati: 
  1° i militari  sottoposti  a  una  misura  di  sicurezza  detentiva
diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita'
psichica,   ovvero   sottoposti   a   liberta'    vigilata,    ovvero
all'ammonizione o al confino di polizia per reati comuni,  salvo  che
il Ministero della guerra ritenga di rinviarne la chiamata alle  armi
a dopo la cessazione della misura di sicurezza; 
  2°  quelli  condannati  a  pena  detentiva,  in  misura   superiore
complessivamente a due anni, per due  o  piu'  delitti  della  stessa
indole non colposi e non punibili a  querela  della  persona  offesa,
sempre che non sia intervenuta la riabilitazione; 
  3° quelli condannati per un delitto non colposo e  non  punibile  a
querela della persona offesa a una pena  detentiva  superiore  a  tre
anni, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione; 
  4°  quelli  anche  non  condannati,  che   si   ritenga   opportuno
allontanare dai corpi, nell'interesse del servizio e del  decoro  dei
corpi medesimi ».