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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1937, n. 2145

Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (037U2145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614 (in G.U. 01/06/1938, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847, concernente la istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione di un fondo da erogarsi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI è istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura di due centesimi per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrari; imposta complementare progressiva sui redditi; imposta sui celibi;

b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie;

c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Nei confronti delle imposte di cui alla lettera b) l'addizionale viene applicata nella misura di due centesimi anche per le frazioni di lira con un minimo di cinque centesimi, trascurando poi, nelle liquidazioni maggiori, la frazione sino a due centesimi ed arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra.