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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1937, n. 2145

Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (037U2145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614 (in G.U. 01/06/1938, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847, concernente la istituzione in
ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  alla
costituzione di un fondo da erogarsi per l'integrazione  dei  bilanci
degli Enti comunali di assistenza; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936,  n.  2171,  convertito,
con modificazioni, nella legge dell'8 aprile 1937, n. 639; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro  Segretario  di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI e' istituita una addizionale
destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci  degli
Enti comunali di  assistenza,  da  applicarsi  nella  misura  di  due
centesimi per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali  e
comunali: 
 
  a) imposte e sovrimposte comunali e  provinciali  sui  redditi  dei
terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza  mobile  e
sui redditi agrari; imposta complementare  progressiva  sui  redditi;
imposta sui celibi; 
 
  b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie; 
 
  c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali  riscuotibili
per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni. 
 
  L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai  titoli
dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico,
soggetti all'imposta di ricchezza mobile. 
 
  Nei confronti delle imposte di cui alla  lettera  b)  l'addizionale
viene applicata nella misura di due centesimi anche per  le  frazioni
di lira con un minimo di cinque  centesimi,  trascurando  poi,  nelle
liquidazioni  maggiori,  la  frazione  sino  a   due   centesimi   ed
arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra.