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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936, n. 2441

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (036U2441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1053 (in G.U. 14/07/1937, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento, ed il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica ed il relativo regolamento;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la misura del compenso dovuto ad alcuni membri delle Commissioni d'inchiesta per i naufragi ed i sinistri marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la grazia, e la giustizia, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dopo il primo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2705, è aggiunto il seguente comma:

«Ai membri che siano ufficiali dello stato maggiore della Regia marina o ufficiali del Genio navale non in servizio permanente effettivo o temporaneo, ed abbiano un impiego stabile che conferisca loro la qualità di funzionari dello Stato, saranno corrisposti nella propria residenza, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza nella misura di lire venticinque al lordo di ogni decurtazione di legge; e, fuori della propria residenza, le indennità di missione e le spese di trasferta relative al grado militare che rivestono».