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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936, n. 2441

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (036U2441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1053 (in G.U. 14/07/1937, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti il Codice per la marina mercantile del Regno ed  il  relativo
regolamento, ed il Codice per la marina mercantile della Tripolitania
e della Cirenaica ed il relativo regolamento; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito in
legge con  la  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  modificato  col  R.
decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, convertito in  legge  con  la
legge 18 dicembre 1927, n. 2705, e con le leggi 2 dicembre  1928,  n.
2833, e 8 luglio 1929, n. 1369; 
 
  Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  regolare  la  misura
del compenso dovuto ad alcuni membri  delle  Commissioni  d'inchiesta
per i naufragi ed i sinistri marittimi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto  coi  Ministri  per  le  colonie,  per  la
grazia, e la giustizia, per le finanze e per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dopo il primo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17  settembre
1925, n. 1819, convertito in legge con la legge  18  marzo  1926,  n.
562, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 17  febbraio  1927,
n. 262, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927,  n.  2705,
e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Ai membri che siano ufficiali dello  stato  maggiore  della  Regia
marina o ufficiali  del  Genio  navale  non  in  servizio  permanente
effettivo o temporaneo, ed abbiano un impiego stabile che  conferisca
loro la qualita' di funzionari dello Stato, saranno corrisposti nella
propria residenza, per ogni giorno di seduta, un gettone di  presenza
nella misura di lire venticinque al lordo  di  ogni  decurtazione  di
legge; e, fuori della propria residenza, le indennita' di missione  e
le spese di trasferta relative al grado militare che rivestono».