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REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1936, n. 2440

Norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali. (036U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 maggio 1937, n. 990 (in G.U. 07/07/1937, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto, 30 ottobre 1887, n. 5095, e successive modificazioni;
Considerata la necessità, e l'urgenza di rendere obbligatorio nelle esecuzioni musicali l'uso del tono normale, stabilito in «la», corrispondente a 870 vibrazioni semplici al secondo, e di porre in grado l'ufficio per il corista uniforme, creato presso la Regia università di Roma, di adempiere alle funzioni ad esso demandate;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I complessi orchestrali, corali e bandistici hanno l'obbligo di adottare come nota musicale «la,» quella data dal corista uniforme che in ambienti con temperatura di 15 gradi centigradi esegua 870 vibrazioni semplici al minuto secondo. È consentito nel numero delle dette vibrazioni una tolleranza non superiore e quattro in meno o in più.

Tutti gli strumenti devono essere accordati su detto corista.

La presente disposizione deve essere anche osservata dagli istituti d'istruzione pubblici e privati.