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REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1936, n. 2440

Norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali. (036U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 maggio 1937, n. 990 (in G.U. 07/07/1937, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  decreto,  30  ottobre  1887,  n.  5095,   e   successive
modificazioni; 
 
  Considerata la necessita',  e  l'urgenza  di  rendere  obbligatorio
nelle esecuzioni musicali l'uso del tono normale, stabilito in  «la»,
corrispondente a 870 vibrazioni semplici al secondo, e  di  porre  in
grado l'ufficio per il  corista  uniforme,  creato  presso  la  Regia
universita' di Roma, di adempiere alle funzioni ad esso demandate; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e  per  la
stampa e la propaganda; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I complessi orchestrali, corali e  bandistici  hanno  l'obbligo  di
adottare come nota musicale «la,» quella data  dal  corista  uniforme
che in ambienti con temperatura di 15  gradi  centigradi  esegua  870
vibrazioni semplici al minuto secondo. E' consentito nel numero delle
dette vibrazioni una tolleranza non superiore e quattro in meno o  in
piu'. 
 
  Tutti gli strumenti devono essere accordati su detto corista. 
 
  La presente disposizione deve essere anche osservata dagli istituti
d'istruzione pubblici e privati.