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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1935, n. 2566

Disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini. (035U2566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1936, n. 1303 (in G.U. 13/07/1936, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1936 al: 15-10-1954
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ottenere, nell'interesse della pubblica quiete, una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli apparecchi silenziatori, di cui sono provvisti i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini in circolazione, debbono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza ed essere anche muniti di uno speciale diaframma o di altro idoneo dispositivo supplementare atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso dei gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

Il diaframma o dispositivo supplementare deve essere collocato in posizione chiaramente visibile e potersi mettere soltanto in due posizioni, l'una di completa inclusione e l'altra di esclusione.