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REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1935, n. 2566

Disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini. (035U2566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1936, n. 1303 (in G.U. 13/07/1936, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1936
al: 15-10-1954
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   ottenere,
nell'interesse  della  pubblica  quiete,  una   maggiore   efficienza
dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette  e
dei motofurgoncini; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
comunicazioni, di concerto con i  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze,  per  i  lavori
pubblici e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli apparecchi silenziatori, di cui sono provvisti i motocicli,  le
motocarrozzette ed i motofurgoncini in circolazione,  debbono  essere
sempre mantenuti in perfetta efficienza ed essere anche muniti di uno
speciale diaframma o di altro idoneo dispositivo supplementare atto a
ridurre ulteriormente la pressione e la velocita' di efflusso dei gas
di scarico in maniera tale da consentire una  silenziosita'  maggiore
di quella normale. 
 
  Il diaframma o dispositivo supplementare deve essere  collocato  in
posizione chiaramente visibile e  potersi  mettere  soltanto  in  due
posizioni, l'una di completa inclusione e l'altra di esclusione.