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REGIO DECRETO 19 dicembre 1935, n. 2539

Revoca parziale di concessione alla Società anonima Palma dum. (035U2539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-3-1936 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, che accorda alla Società Esercizi industriali africani «per la costituenda Società anonima palma dum» la concessione della raccolta dei frutti della palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea, ed approva il disciplinare in data 28 dicembre 1928-VII allegato al decreto stesso, disciplinare contenente le disposizioni e condizioni dalle quali la concessione è regolata;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1433, che approva l'atto aggiuntivo in data 16 settembre 1932-X stipulato con la «S. A. Palma dum» nel frattempo costituitasi, contenente una temporanea modificazione nell'applicazione dell'art. 24 del disciplinare 28 dicembre 1928 allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, sopracitato;
Visto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1712, che approva l'atto aggiuntivo in data 18 novembre 1932, con il quale viene accordato alla Società «Palma dum» il permesso di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura di frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati;
Considerato che esistono nel territorio della Regia Residenza di Barentù parecchie miniere aurifere (già concesse od in corso di concessione), e che queste si sono venute a trovare in gravi difficoltà per deficienza di combustile, di modo che ne risulta compromesso il loro successivo sviluppo;
Considerato che le miniere predette potrebbero utilizzare come combustibile le noci di palma dum dei boschi viciniori, ove non esistesse il diritto di racolta esclusiva da parte della «S. A. Palma dum»;
Considerata, d'altra parte che la predetta Società anonima lascia per gran parte inutilizzato il prodotto dei boschi prossimi alle miniere aurifere, e che il prodoto dei detti boschi va disperso;
Considerato che la zona che potrebbe essere sfruttata dalle miniere aurifere situate nel territorio della residenza più innanzi ricordata è quella dei boschi esistenti lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi di Curcuggi (37° 15' Est Green lat. 15° N.)(carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934) e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto;
Ritenuto che sia di pubblico interesse il permettere l'ulteriore sviluppo delle miniere aurifere, le quali, mancando il combustibile, si vedrebbero costrette a fermare la loro attività;
Ritenuto opportuno, in relazione a quanto precede, revocare la concessione della raccolta dei frutti di palma dum, accordata con R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, limitatamente ai boschi demaniali situati lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi Curcuggi (37° 15' Est Green. lato 15° N.) (carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934) e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto, al solo scopo di permettere la raccolta dei frutti stessi come combustibile;
Vista la proposta fatta con foglio 21926 A E.F. in data 5 giugno 1935-XIII dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale, Governatore dell'Eritrea, a tenore dell'art. 51 dell'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al solo scopo di permettere la racolta dei frutti da palma dum come combustibile è revocata, limitatamente ai boschi demaniali situati lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi di Curcuggi (long. 37° 15' Est Green. lato 15° N. ) (carta dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dall'Istituto geografico militare, edizione 1934), e lungo il corso dei suoi affluenti diretti ed indiretti compresi in tale tratto, la concessione di raccolta dei frutti di palma dum accordata, con decreto 18 aprile 1929, n. 748, alla Società «Esercizi industriali africani» per la allora costituenda «Società anonima palma dum».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 370, foglio 40. - Mancini.