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REGIO DECRETO 19 dicembre 1935, n. 2539

Revoca parziale di concessione alla Società anonima Palma dum. (035U2539)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-3-1936
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea, approvato con
R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269; 
 
  Visto il R. decreto 18  aprile  1929,  n.  748,  che  accorda  alla
Societa' Esercizi industriali africani «per la  costituenda  Societa'
anonima palma dum» la concessione della  raccolta  dei  frutti  della
palma  dum  nei  boschi  demaniali  dell'Eritrea,   ed   approva   il
disciplinare in data 28 dicembre 1928-VII allegato al decreto stesso,
disciplinare contenente le disposizioni e condizioni dalle  quali  la
concessione e' regolata; 
 
  Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1433,  che  approva  l'atto
aggiuntivo in data 16 settembre 1932-X stipulato con la «S. A.  Palma
dum»  nel   frattempo   costituitasi,   contenente   una   temporanea
modificazione nell'applicazione  dell'art.  24  del  disciplinare  28
dicembre 1928  allegato  al  R.  decreto  18  aprile  1929,  n.  748,
sopracitato; 
 
  Visto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1712, che  approva  l'atto
aggiuntivo in data 18 novembre 1932, con  il  quale  viene  accordato
alla Societa' «Palma dum» il  permesso  di  esportare  dalla  Colonia
Eritrea i residui della sgusciatura  di  frutti  di  palma  dum,  sia
grezzi che manipolati; 
 
  Considerato che esistono nel territorio della  Regia  Residenza  di
Barentu' parecchie miniere aurifere (gia' concesse  od  in  corso  di
concessione), e  che  queste  si  sono  venute  a  trovare  in  gravi
difficolta' per deficienza di combustile,  di  modo  che  ne  risulta
compromesso il loro successivo sviluppo; 
 
  Considerato che le  miniere  predette  potrebbero  utilizzare  come
combustibile le noci di palma  dum  dei  boschi  viciniori,  ove  non
esistesse il diritto di racolta esclusiva da parte della «S. A. Palma
dum»; 
 
  Considerata, d'altra parte che la predetta Societa' anonima  lascia
per gran parte inutilizzato il  prodotto  dei  boschi  prossimi  alle
miniere aurifere, e che il prodoto dei detti boschi va disperso; 
 
  Considerato che la zona che potrebbe essere sfruttata dalle miniere
aurifere  situate  nel  territorio  della  residenza   piu'   innanzi
ricordata e' quella dei boschi esistenti lungo il corso  del  Gasc  a
monte dei pozzi di Curcuggi (37° 15' Est  Green  lat.  15°  N.)(carta
dimostrativa della Colonia Eritrea 1:400.000 dell'Istituto geografico
militare, edizione 1934) e lungo il corso dei suoi affluenti  diretti
ed indiretti compresi in tale tratto; 
 
  Ritenuto che sia di pubblico interesse  il  permettere  l'ulteriore
sviluppo delle miniere aurifere, le quali, mancando il  combustibile,
si vedrebbero costrette a fermare la loro attivita'; 
 
  Ritenuto opportuno, in relazione  a  quanto  precede,  revocare  la
concessione della raccolta dei frutti di palma dum, accordata con  R.
decreto 18 aprile 1929, n. 748,  limitatamente  ai  boschi  demaniali
situati lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi Curcuggi  (37°  15'
Est Green. lato 15° N.) (carta  dimostrativa  della  Colonia  Eritrea
1:400.000 dell'Istituto geografico militare, edizione 1934)  e  lungo
il corso dei suoi affluenti diretti ed  indiretti  compresi  in  tale
tratto, al solo scopo di permettere la  raccolta  dei  frutti  stessi
come combustibile; 
 
  Vista la proposta fatta con foglio 21926 A E.F. in  data  5  giugno
1935-XIII dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale,
Governatore dell'Eritrea,  a  tenore  dell'art.  51  dell'ordinamento
fondiario per la Colonia Eritrea; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al solo scopo di permettere la racolta dei frutti da palma dum come
combustibile e' revocata, limitatamente ai boschi  demaniali  situati
lungo il corso del Gasc a monte dei pozzi di Curcuggi (long. 37°  15'
Est Green. lato 15° N. ) (carta dimostrativa  della  Colonia  Eritrea
1:400.000 dall'Istituto geografico militare, edizione 1934), e  lungo
il corso dei suoi affluenti diretti ed  indiretti  compresi  in  tale
tratto, la concessione di raccolta dei frutti di palma dum accordata,
con  decreto  18  aprile  1929,  n.  748,  alla  Societa'   «Esercizi
industriali africani» per la  allora  costituenda  «Societa'  anonima
palma dum». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1935 - Anno XIV 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1936 - Anno XIV 
 
  Atti del Governo, registro 370, foglio 40. - Mancini.