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REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936, n. 163

Disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaro e dei notai, chiamati sotto le armi. (036U0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 (in G.U. 27/05/1936, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1936 al: 21-1-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le leggi 16 febbraio 1913, n, 89, e 6 agosto 1926, n. 1365;
Visti il decreto-regge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466;
Ritenuta la urgenza e la necessità di regolare la situazione dei praticanti procuratori ed avvocati nonché dei candidati negli esami per la nomina a notaro e quella dei notari, in relazione alla prestazione del servizio militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In deroga alla disposizione dell'art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perché richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inseriti nel registro dei praticanti ancorché la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi.

Il periodo di pratica che essi abbiano già svolto è computato ai fini del compimento della pratica.