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REGIO DECRETO 27 dicembre 1934, n. 2419

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (034U2419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-5-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia Università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Roma indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Ercole.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 103. - Mancini.

Testo

delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Roma.

Art. 1



Art. 18. - I. La denominazione dell'insegnamento di « economia politica », di cui al n. 16, è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

II. È soppresso l'insegnamento di « nuova legislazione costituzionale italiana », di cui al n. 29, ed in conseguenza è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 68. - La denominazione dell'insegnamento di « economia teorica », di cui al n. 8, è modificata in quella di « economia generale e corporativa » e questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione di detto insegnamento.

Art. 85. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: « 29 lingua e letteratura scandinava »; « 55 storia, lingua e letteratura turca », intendendosi modificata in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 233. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento in pediatria è aggiunto, con il n. 13, l'insegnamento di « parassitologia ».

Art. 277. - È sostituito dal seguente:

« Gli studenti, che non seguono il piano di studio proposto dalla Facoltà, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) per la laurea in matematica, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 271, ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31 e da 48 a 50;

b) per la laurea in fisica, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 271 ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 27, 29 a 32, 52 ed inoltre frequentare le esercitazioni di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche;

c) per la laurea in chimica, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 271 ai numeri da 6 a 10, 14, 15, 17, 29, da 31 a 36, 47, 54 e 59, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica e sperimentale;

d) per la laurea in scienze naturali, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 271 ai numeri da 6 a 17, 19, 30, 32, 37 a 41, 47 e 57, frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superare le relative prove;

e) per la laurea mista in matematica e fisica, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 271 ai numeri da 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50, e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica dell'Istituto superiore di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e superare la relativa prova pratica.

Lo studente può modificare il piano di studi consigliato dalla Facoltà. In questo caso la scelta deve comprendere tutte quelle materie che servono a dare a ciascuna laurea la sua caratteristica e a conservarle quell'indirizzo che la Facoltà ha voluto darle.
Comunque, in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre con motivata relazione il piano degli studi che desidera seguire all'approvazione della Facoltà, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico.

Ai fini del numero minimo di materie nelle quali gli studenti devono prendere iscrizione e superare l'esame per ciascuna laurea, due materie di durata semestrale sono computate per una ».

Art. 327. - È sostituito dal seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 324, ai numeri 1, 2 e 3, (oppure 4), 6, 8, 9, da 11 a 17 e da 19 a 23 o anche fuori di queste, purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la propria caratteristica e a conservarle quell'indirizzo che la Facoltà ha voluto dare. Comunque, in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre con motivata relazione il piano degli studi che desidera seguire all'approvazione della Facoltà entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà e superare le prove di esame su quelli che la Facoltà indicherà; deve, poi, nel quinto anno di corso, o anche durante l'ultimo biennio, compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Facoltà.

Lo studente iscritto per la laurea in chimica e farmacia non è ammesso a sostenere gli esami di chimica farmaceutica, chimica bromatologica, biochimica, farmacologia, farmacognosia, e fisiologia generale se prima non abbia superato l'esame di chimica generale inorganica ed organica; né è ammesso a sostenere l'esame di esercizi di analisi qualitativa se prima non abbia superato l'esame di esercizi di preparazioni chimiche; né l'esame di esercizi di analisi quantitativa se prima non abbia superato quello di esercizi di analisi qualitativa ».

Art. 328. - L'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « La prova orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, la discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato e una prova di cultura generale ».

Art. 329. - È sostituito dal seguente:

Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 324 ai numeri 1, 2, 4, (oppure 3), 5, 6, 8 e 9, 10 (oppure 11), da 17 a 23 o anche fuori di queste purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la propria caratteristica e a conservarle quell'indirizzo che la Facoltà ha voluto dare. Comunque, in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre con motivata relazione il piano degli studi che desidera seguire all'approvazione della Facoltà entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà e superare le prove di esami su quelli che la Facoltà indicherà; deve inoltre compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Facoltà.

Lo studente iscritto per la laurea in farmacia non è ammesso a sostenere gli esami di chimica farmaceutica, chimica bromatologica, biochimica, farmacologia, farmacognosia fisiologia generale se prima non abbia superato l'esame di chimica generale inorganica ed organica ».

Art. 330. - È sostituito dal seguente:

« Alla fine del 4° anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto pratica viene ammesso all'esame di laurea in farmacia. Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende: a) la preparazione di un prodotto farmaceutico; b) riconoscimento e saggi di purezza - qualitativi e quantitativi - di due prodotti farmaceutici; c) una prova pratica di chimica biologica; d) una prova pratica di analisi qualitativa; e) un saggio biologico di medicamento; f) il riconoscimento di piante e droghe medicinali. L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, la discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato e una prova di cultura generale ».

Art. 331. - È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 324 ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 10, da 19 a 23, o anche fuori di queste, purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare al diploma la propria caratteristica e a conservargli quell'indirizzo che la Facoltà ha voluto dare. Comunque, in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre con motivata relazione il piano degli studi che desidera seguire all'approvazione della Facoltà entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà e superare le prove di esami su quelli che la Facoltà, indicherà; deve inoltre compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Facoltà.

Lo studente iscritto per il diploma in farmacia non è ammesso a sostenere gli esami di chimica farmaceutica, chimica bromatologica, biochimica, farmacologia, farmacognosia e fisiologia generale se prima non abbia superato l'esame di chimica generale inorganica ed organica ».

Art. 332. - Nel primo comma alla fine del terzo periodo le parole « un esame di cultura » sono sostituite con quelle « un esame di cultura generale ».

Art. 339. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli altri cinque sono scelti fra i corsi delle varie Facoltà, coordinati fra loro in modo che rispondano, a giudizio del Consiglio della Scuola, ad uno dei seguenti indirizzi scientifici: economico, finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.