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REGIO DECRETO 27 dicembre 1934, n. 2419

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (034U2419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-5-1935
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31  ottobre  1929,
n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828;  1°  ottobre  1931,  n.  1329;  22
ottobre 1931, n. 1754; 27 ottobre 1932, n. 2090 e 26 ottobre 1933, n.
2392; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia Universita' predetta; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono  approvate  le  modificazioni   allo   statuto   della   Regia
universita' di Roma indicate nel testo annesso al presente decreto  e
firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1934 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 359, foglio 103. - Mancini. 
 
                        Testo delle modifiche 
 
       apportate allo statuto della Regia universita' di Roma. 
 
  Art.  1.  -  Nell'elenco  delle   Scuole   di   perfezionamento   e
degl'istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza e' aggiunto l'«
istituto di filosofia del diritto ». 
 
  Art. 18. - I. La  denominazione  dell'insegnamento  di  «  economia
politica », di cui al n. 16, e' modificata in quella  di  «  economia
generale e corporativa ». 
 
  Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei
quali e' fatta menzione dell'insegnamento suddetto. 
 
  II.  E'  soppresso   l'insegnamento   di   «   nuova   legislazione
costituzionale italiana », di cui al n.  29,  ed  in  conseguenza  e'
modificata la numerazione degl'insegnamenti  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  Art. 68. - La denominazione dell'insegnamento di « economia teorica
», di cui al n. 8, e' modificata in quella di « economia  generale  e
corporativa » e questa nuova denominazione  s'intende  riprodotta  in
tutti i casi nei quali e' fatta menzione di detto insegnamento. 
 
  Art. 85. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di  lettere
e filosofia sono aggiunti i  seguenti:  «  29  lingua  e  letteratura
scandinava »; « 55 storia, lingua e letteratura turca », intendendosi
modificata in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi
e dei loro riferimenti. 
 
  Art.  233.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti   della   Scuola   di
perfezionamento  in  pediatria   e'   aggiunto,   con   il   n.   13,
l'insegnamento di « parassitologia ». 
 
  Art. 277. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli studenti, che non seguono il piano di studio  proposto  dalla
Facolta', devono soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
  a) per la laurea in matematica, prendere iscrizione e superare  gli
esami in almeno 12 materie scelte tra quelle elencate nell'art.  271,
ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31 e da 48 a 50; 
 
  b) per la laurea in fisica,  prendere  iscrizione  e  superare  gli
esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  271
ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 27, 29 a 32, 52 ed  inoltre  frequentare
le esercitazioni di preparazioni chimiche e per tre  anni  almeno  il
laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche; 
 
  c) per la laurea in chimica, prendere  iscrizione  e  superare  gli
esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  271
ai numeri da 6 a 10, 14, 15, 17, 29, da 31 a  36,  47,  54  e  59,  e
frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facolta',  superare  le
relative prove e durante il 4° anno  frequentare  il  laboratorio  di
chimica per ricerche speciali di indole teorica e sperimentale; 
 
  d) per  la  laurea  in  scienze  naturali,  prendere  iscrizione  e
superare gli esami in almeno 15 materie scelte  fra  quelle  elencate
nell'art. 271 ai numeri da 6 a 17, 19, 30, 32, 37  a  41,  47  e  57,
frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facolta' e superare le
relative prove; 
 
  e) per la laurea mista in matematica e fisica, prendere  iscrizione
e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle  elencate
nell'art. 271 ai numeri da 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48  a  50,  e
fra i corsi di  fisica  tecnica  e  di  elettrotecnica  dell'Istituto
superiore di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di
fisica e superare la relativa prova pratica. 
 
  Lo studente puo' modificare il piano  di  studi  consigliato  dalla
Facolta'. In questo caso la  scelta  deve  comprendere  tutte  quelle
materie che servono a dare a ciascuna laurea la sua caratteristica  e
a conservarle  quell'indirizzo  che  la  Facolta'  ha  voluto  darle.
Comunque, in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre  con
motivata  relazione  il  piano  degli  studi  che  desidera   seguire
all'approvazione della Facolta', entro  quindici  giorni  dall'inizio
dell'anno accademico. 
 
  Ai fini del numero minimo  di  materie  nelle  quali  gli  studenti
devono prendere iscrizione e superare l'esame  per  ciascuna  laurea,
due materie di durata semestrale sono computate per una ». 
 
  Art. 327. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Lo studente che aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia e che non segue il piano di  studi  consigliato,  deve,  nei
primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami
in almeno 13 materie scelte fra quelle  elencate  nell'art.  324,  ai
numeri 1, 2 e 3, (oppure 4), 6, 8, 9, da 11 a 17 e da 19 a 23 o anche
fuori di queste, purche' tale scelta comprenda tutte  quelle  materie
che servono  a  dare  alla  laurea  la  propria  caratteristica  e  a
conservarle quell'indirizzo che la Facolta' ha voluto dare. Comunque,
in questi casi, lo studente ha l'obbligo di sottoporre  con  motivata
relazione il piano degli studi che desidera seguire  all'approvazione
della  Facolta'   entro   quindici   giorni   dall'inizio   dell'anno
accademico;  deve  frequentare  i  corsi  pratici  consigliati  dalla
Facolta' e superare le prove di  esame  su  quelli  che  la  Facolta'
indichera'; deve, poi, nel quinto anno  di  corso,  o  anche  durante
l'ultimo biennio, compiere almeno 12  mesi  di  pratica  farmaceutica
presso una delle farmacie che allo scopo vengono  indicate  anno  per
anno dalla Facolta'. 
 
  Lo studente iscritto per la laurea in chimica  e  farmacia  non  e'
ammesso a  sostenere  gli  esami  di  chimica  farmaceutica,  chimica
bromatologica, biochimica, farmacologia, farmacognosia, e  fisiologia
generale se prima non abbia  superato  l'esame  di  chimica  generale
inorganica ed  organica;  ne'  e'  ammesso  a  sostenere  l'esame  di
esercizi di analisi qualitativa se prima non abbia  superato  l'esame
di esercizi di preparazioni chimiche;  ne'  l'esame  di  esercizi  di
analisi quantitativa se prima non abbia superato quello  di  esercizi
di analisi qualitativa ». 
 
  Art. 328. - L'ultimo periodo del  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:  «  La  prova  orale  comprende  la  discussione   di   una
dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, la
discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato e  una  prova
di cultura generale ». 
 
  Art. 329. - E' sostituito dal seguente: 
 
  Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in  farmacia  e  che
non segue il piano di studi consigliato, deve, nei  quattro  anni  di
corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13  materie
scelte fra quelle elencate nell'art. 324 ai numeri 1, 2,  4,  (oppure
3), 5, 6, 8 e 9, 10 (oppure 11), da 17 a 23 o anche fuori  di  queste
purche' tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare
alla laurea la propria caratteristica e a conservarle quell'indirizzo
che la Facolta' ha voluto dare. Comunque, in questi casi, lo studente
ha l'obbligo di sottoporre con  motivata  relazione  il  piano  degli
studi che desidera  seguire  all'approvazione  della  Facolta'  entro
quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, deve frequentare  i
corsi pratici consigliati dalla Facolta' e superare le prove di esami
su quelli che la Facolta' indichera'; deve inoltre compiere almeno 12
mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo
vengono indicate anno per anno dalla Facolta'. 
 
  Lo studente iscritto per la laurea in farmacia  non  e'  ammesso  a
sostenere gli esami di chimica farmaceutica,  chimica  bromatologica,
biochimica, farmacologia, farmacognosia fisiologia generale se  prima
non abbia superato l'esame di chimica generale inorganica ed organica
». 
 
  Art. 330. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla fine del 4° anno lo studente che abbia  superato  tutti  gli
esami di profitto ed abbia presentato il  certificato  del  direttore
della farmacia presso la quale  ha  compiuto  pratica  viene  ammesso
all'esame di laurea in farmacia. Questo consiste in una prova pratica
e in una prova orale. La prova pratica comprende: a) la  preparazione
di un prodotto farmaceutico; b) riconoscimento e saggi di  purezza  -
qualitativi e quantitativi - di due  prodotti  farmaceutici;  c)  una
prova pratica di chimica biologica; d) una prova pratica  di  analisi
qualitativa;  e)  un  saggio  biologico   di   medicamento;   f)   il
riconoscimento di piante e droghe medicinali. L'esame orale comprende
la discussione di una dissertazione  scritta,  presentata  almeno  un
mese prima degli esami, la discussione di tre argomenti orali  scelti
dal candidato e una prova di cultura generale ». 
 
  Art. 331. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che
non segue il piano di studi consigliato, deve, nei primi tre anni  di
corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno  7  materie
scelte fra quelle elencate nell'art. 324 ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 10,
da 19 a 23, o anche fuori di queste, purche'  tale  scelta  comprenda
tutte quelle materie  che  servono  a  dare  al  diploma  la  propria
caratteristica e a conservargli quell'indirizzo che  la  Facolta'  ha
voluto dare. Comunque, in questi casi, lo studente  ha  l'obbligo  di
sottoporre con motivata relazione il piano degli studi  che  desidera
seguire  all'approvazione  della  Facolta'  entro   quindici   giorni
dall'inizio dell'anno accademico; deve frequentare  i  corsi  pratici
consigliati dalla Facolta' e superare le prove di esami su quelli che
la Facolta', indichera'; deve inoltre compiere almeno per 12 mesi  la
pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono
indicate anno per anno dalla Facolta'. 
 
  Lo studente iscritto per il diploma in farmacia non  e'  ammesso  a
sostenere gli esami di chimica farmaceutica,  chimica  bromatologica,
biochimica, farmacologia,  farmacognosia  e  fisiologia  generale  se
prima non abbia superato l'esame di chimica  generale  inorganica  ed
organica ». 
 
  Art. 332. - Nel primo comma alla fine del terzo periodo le parole «
un esame di cultura » sono  sostituite  con  quelle  «  un  esame  di
cultura generale ». 
 
  Art. 339. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli altri cinque sono scelti fra i corsi  delle  varie  Facolta',
coordinati fra loro in modo che rispondano, a giudizio del  Consiglio
della Scuola, ad uno dei seguenti indirizzi  scientifici:  economico,
finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico ». 
 
  Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
  Il Ministro per l'educazione nazionale: 
 
  Ercole.