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LEGGE 5 febbraio 1934, n. 327

Disciplina del commercio ambulante. (034U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1934 al: 26-6-1976
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Art. 1



È considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purché la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.