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LEGGE 5 febbraio 1934, n. 327

Disciplina del commercio ambulante. (034U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-4-1934
al: 26-6-1976
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' considerato venditore  ambulante  agli  effetti  della  presente
legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su  aree
pubbliche, purche' la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso
o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero  in  chioschi,
baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.