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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2098

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (032U2098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-7-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



Art. 2. - È soppresso, ed in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Gli articoli da 31 (già 32) a 44 (già 45) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 31. - La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

a) la laurea in giurisprudenza;

b) la laurea in scienze politico-corporative;

c) il diploma di perfezionamento in scienze corporative;

d) il diploma di perfezionamento in studi per le carriere amministrative ».

« Art. 32. - I corsi della Facoltà di giurisprudenza sono:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;

2. Diritto costituzionale;

3. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

4. Diritto ecclesiastico;

5. Diritto internazionale;

6. Diritto e procedura penale;

7. Diritto civile;

8. Diritto commerciale;

9. Diritto processuale civile;

10. Filosofia del diritto;

11. Storia del diritto italiano;

12. Storia del diritto romano;

13. Istituzioni di diritto romano;

14. Diritto romano;

15. Diritto finanziario e scienza delle finanze;

16. Economia politica;

17. Statistica;

18. Diritto sindacale e corporativo;

19. Dottrina generale dello Stato;

20. Legislazione del lavoro e dell'economia;

21. Politica economica del lavoro;

22. Politica ed economia corporativa;

23. Storia dei sistemi economici;

24. Storia delle dottrine politiche;

25. Tecnica aziendale;

26. Diritto delle amministrazioni locali;

27. Contabilità di Stato;

28. Legislazione delle opere e delle acque pubbliche;

29. Legislazione coloniale ».

« Art. 33. - Ciascun corso della Facoltà è impartito dallo insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni ».

« Art. 34. - La Facoltà conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politico-corporative:

a) per l'ammissione alla laurea in giurisprudenza gli studenti dovranno aver presa iscrizione e superati gli esami in almeno 16 materie fra cui 5 biennali, o almeno 19 materie fra cui due biennali, scelte fra le seguenti: introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; diritto e procedura penale; diritto civile; diritto commerciale; diritto processuale civile; filosofia del diritto; storia del diritto italiano; storia del diritto romano; istituzioni di diritto romano; diritto romano; diritto finanziario e scienza delle finanze; economia politica; statistica; diritto sindacale e corporativo; dottrina generale dello Stato; politica ed economia corporativa; legislazione del lavoro e dell'economia. È ammessa la sostituzione di uno o due esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, o anche la riduzione di un corso biennale a corso annuale, purché integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle indicate nei numeri suddetti;

b) per l'ammissione alla laurea in scienze politico-corporative, gli studenti dovranno aver presa l'iscrizione e superati gli esami in almeno 16 materie tra cui 5 biennali, o in almeno 19 materie, tra le quali due biennali scelte fra le seguenti: introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; diritto e procedura penale; diritto processuale civile; filosofia del diritto; storia del diritto italiano; storia del diritto romano; diritto finanziario e scienza delle finanze; economia politica; statistica; diritto sindacale e corporativo; dottrina generale dello Stato; politica ed economia corporativa; legislazione del lavoro e dell'economia; politica economica del lavoro; storia dei sistemi economici; storia delle dottrine politiche; tecnica aziendale. È ammessa la sostituzione di uno o due esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, e anche la riduzione di un corso biennale a corso annuale, purché integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle indicate nei numeri suddetti.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie ».

« Art. 35. - Gli studenti non possono sostenere gli esami degl'insegnamenti di diritto civile e di diritto commerciale prima di avere superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile; di diritto romano prima delle istituzioni di diritto romano; di storia del diritto italiano prima della storia del diritto romano; di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione prima del diritto costituzionale; di diritto finanziario e scienza delle finanze prima dell'economia politica ».
« Art. 36. - L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e in una discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla Commissione esaminatrice ».

« Art. 37. - I laureati in scienze politico-corporative possono essere iscritti al 3° anno del corso per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti al 4° anno del corso per la laurea in scienze politico-corporative.

I laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole possono, a giudizio della Facoltà, essere iscritti con abbreviazione di uno o più anni, pel conseguimento di una delle due lauree, sempre che siano provvisti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni di corso per i quali si concede l'abbreviazione.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi ».

« Art. 38. - Alla Facoltà è aggregata una Scuola di perfezionamento in scienze corporative, che rilascia il relativo diploma.

La Scuola, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano, di integrare la preparazione scientifica degli insegnanti di diritto sindacale e corporativo e di coloro che intendono avviarsi agli uffici dell'organizzazione sindacale e corporativa ».

« Art. 39. - La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Consiglio designa al rettore, per la nomina a Direttore, uno dei suoi membri, il quale può restare in carica un biennio e può essere confermato.

Il direttore può nominare un vice direttore.

Il Consiglio designa alla Facoltà, per la proposta di nomina, i professori che devono essere incaricati degl'insegnamenti ».

« Art. 40. - Alla Scuola possono essere iscritti soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in scienze corporative. Il Senato accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possano dar diritto all'iscrizione.

Il diploma viene rilasciato dopo un anno di corso e dopo che i candidati abbiano frequentato tre delle materie proprie della Scuola, di cui al successivo art. 41, compreso tra esse il diritto sindacale e corporativo, e abbiano sostenuto i relativi esami nonché l'esame finale di cui all'art. 42.

I laureati che non abbiano compiuto studi giuridici debbono, inoltre, frequentare due corsi propedeutici della Facoltà di giurisprudenza e sostenere i relativi esami prima di quelli propri della Scuola. Tali corsi saranno indicati nel manifesto annuale.

Il Consiglio della Scuola può dispensare da alcuni esami quei candidati che dimostrino di avere già sostenuto esami sulle stesse discipline o su discipline affini ».

« Art. 41. - Gl'insegnamenti della Scuola sono:

1. Diritto sindacale e corporativo;

2. Dottrina generale dello Stato;

3. Legislazione del lavoro e dell'economia;

4. Politica economica del lavoro;

5. Politica ed economia corporativa;

6. Storia dei sistemi economici;

7. Storia delle dottrine politiche;

8. Tecnica aziendale ».

« Art. 42. - Per conseguire il diploma gl'iscritti dovranno presentare una memoria originale su argomento attinente all'ordinamento corporativo e sostenere innanzi ad una Commissione di 5 membri, presieduta dal direttore della Scuola, una discussione su due argomenti scelti in una serie di dieci proposti dal Consiglio della Scuola ».

« Art. 43. - Annesso alla Scuola funziona un seminario che ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale ed alla ricerca scientifica su argomenti attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo. A principio di ogni anno il Consiglio della Scuola stabilisce il programma dei lavori e gli obblighi degl'iscritti, e può invitare a collaborare nell'opera di guidare i giovani anche altri insegnanti della Facoltà di giurisprudenza ed, eventualmente, di altre Facoltà.

Alla fine di ogni anno accademico ciascun professore presenta alla direzione della Scuola una relazione sul lavoro compiuto e sul profitto degl'iscritti.

I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del seminario almeno per un anno possono conseguire un attestato dei lavori compiuti ».

« Art. 44. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze corporative sono altresì annessi:

a) una biblioteca specializzata;

b) un osservatorio economico;

c) un laboratorio di statistica;

d) un ufficio pubblicazioni.

La biblioteca e l'ufficio pubblicazioni sono diretti dal direttore della Scuola, il quale viene coadiuvato da un assistente.

I direttori dell'osservatorio economico e del laboratorio di statistica sono designati dal direttore della Scuola al Consiglio per la nomina. Ciascuno dei direttori è coadiuvato da un assistente ».

Art. 52 (già 53). - È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è pure aggregata una Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative che conferisce uno speciale diploma a coloro che ne abbiano frequentato i corsi e sostenuti gli esami.

Possono iscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali e in scienze sociali.

In essa sono impartiti dai professori ufficiali della Facoltà o da altre persone, aventi i requisiti di cui all'art. 44 del regolamento generale universitario, i seguenti corsi:

diritto delle amministrazioni locali;

contabilità dello Stato;

diritto sindacale e corporativo;

legislazione delle opere e delle acque pubbliche;

legislazione coloniale.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, dopo un corso di un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola ».

Art. 54 (già 55). - È sostituito dal seguente:

«Le tasse e sopratasse da pagarsi dagl'iscritti alle Scuole di perfezionamento sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza, fatta eccezione della tassa di diploma, che è fissata in L. 200.

Gl'iscritti alle Scuole predette non pagano tassa d'immatricolazione.

La sopratassa di esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse di esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 56 (già 57). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto, col n. 24, quello di « storia della musica ».

Art. 79 (già 80). - L'ammontare della tassa del diploma di perfezionamento è modificato in « L. 200 ».

Art. 90 (già 91). - Nel primo periodo le ultime parole « e in oculistica » sono sostituite con le parole « in oculistica e in medicina del lavoro ».

Art. 95 (già 96). - Al primo comma sono aggiunte le parole «; devono pagare inoltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 139 (già 140). - L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificato in « L. 200 ».

Art. 141 (già 142). - I. Negl'insegnamenti di « analisi superiore » e di « geometria superiore », di cui ai numeri 7 e 8, è aggiunta rispettivamente l'indicazione « (2 corsi); ».

II. È aggiunto, col n. 33, l'insegnamento di « fisica teorica ».

Art. 145 (già 146). - I capoversi relativi alla laurea in fisica e alla laurea in chimica sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 7, 9 a 16, 20, 29, 33 dell'art. 141 e il corso di elettrotecnica della Scuola di ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica sperimentale e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 18, 20, 28, dell'art. 141 e fra i corsi delle Scuole di farmacia, o di ingegneria o dell'Istituto superiore agrario, che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale, e una tra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23 e 28 dell'articolo 141 e fra i corsi delle Scuole di farmacia o di ingegneria o dell'Istituto superiore agrario, che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale; ed inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, quello di chimica-fisica e quello di mineralogia, e per un quadriennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà ».

Il titolo VIII contenente le disposizioni per la Scuola di farmacia è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia, ed il diploma in farmacia ».

« Art. 152. - Gl'insegnamenti particolari della Scuola sono i seguenti:

1. Chimica bromatologica;

2. Materia medica e farmacologia;

3. Chimica farmaceutica e tossicologica;

4. Tecnica farmaceutica;

5. Chimica clinica;

6. Igiene;

7. Zoologia, anatomia e fisiologia.

Per le materie di carattere generale, gli studenti debbono frequentare i corsi delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicati negli ordini di studi dal manifesto annuale, mentre trovano nei rispettivi Istituti e laboratori le esercitazioni opportunamente dirette ai fini della Scuola ».

« Art. 153. - La durata dei corsi di lezioni e delle esercitazioni può essere biennale, annuale, o semestrale, secondo quanto venga stabilito nell'ordine degli studi approvato annualmente dal Consiglio della Scuola.

Nessun anno di studio è valido se i giovani non abbiano frequentati con assiduità e profitto almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni nei laboratori; la frequenza a due corsi semestrali equivale a quella di un corso annuale ».

« Art. 154. - Alla Scuola di farmacia appartiene l'Istituto e laboratorio di chimica farmaceutica ».

« Art. 155. - Per conseguire una delle lauree o il diploma gli studenti debbono frequentare i corsi e superare gli esami di un determinato numero d'insegnamenti impartiti in quattro anni per la laurea in chimica e farmacia e per quella in farmacia, e in tre anni per il diploma.

Sia per le lauree che per il diploma è obbligatorio inoltre un anno solare di pratica farmaceutica presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola.

Per la laurea in farmacia l'anno solare di pratica è compreso nei quattro anni, e viene compiuto durante il secondo biennio ».

« Art. 156. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia è libero di variare il piano di studi proposto, purché si iscriva ad almeno 13 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio proposti dalla Scuola stessa, e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

« Art. 157. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia è libero di variare il piano di studi proposto, purché si iscriva ad almeno 12 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

« Art. 158. - Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia è libero di variare il piano di studi proposto purché segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

Art. 159. - Gli esami di profitto, così per i corsi di laurea che per quello di diploma, si danno per singole materie, salvo quando può disporre annualmente la Scuola nel manifesto.

Gli esami di laurea e di diploma possono essere preceduti oltrechè da prove pratiche, da prove di cultura ».

« Art. 160. - Per essere ammesso agli esami di laurea, il candidato deve presentare un lavoro scritto, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della Scuola, e il titolo di due argomenti liberamente scelti ed appartenenti a due diverse materie d'insegnamento, differenti da quelle sulle quali verte il lavoro scritto ».

« Art. 161. - L'esame di laurea in chimica e farmacia consta di due parti. La prima, che può farsi dopo superati tutti gli esami del quadriennio di studi universitari, consiste in prove pratiche e teoriche:

a) pratiche: un'analisi qualitativa; un'analisi quantitativa, ponderale e volumetrica; una preparazione; riconoscimento di due composti farmaceutici e del loro grado di purezza; un'analisi bromatologica; una ricerca tossicologica;

b) teoriche: discussione pubblica della tesi originale e dei due argomenti prescelti.

Insieme con questa discussione può farsi quella dei risultati ottenuti nelle prove pratiche.

Nella seconda parte il candidato deve dare prova della conoscenza della farmacopea, delle piante medicinali e droghe, dell'arte del ricettare.

Le prove della prima parte possono venire sostenute dopo superati tutti gli esami dei quattro anni di studi universitari, quelle della seconda dopo compiuto l'anno di pratica farmaceutica, il cui compimento deve essere attestato dal direttore di una farmacia autorizzata dalla Scuola a tenere praticanti ».

« Art. 162. - L'esame di laurea in farmacia, che si sostiene dopo ultimato il 4° anno di corso, consiste nelle stesse prove indicate nell'art. 161, ma le due parti sono abbinate.

Il compimento della pratica farmaceutica deve risultare da attestazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo alinea dell'art. 161 stesso ».

« Art. 163. - L'esame di diploma consta di due parti.

La prima parte che può farsi dopo superati tutti gli esami del triennio di studi universitari, comprende:

a) prove pratiche: un'analisi qualitativa; una preparazione; riconoscimento di due composti officinali e del loro grado di purezza; un dosamento volumetrico di un composto farmaceutico; una ricerca tossicologica;

b) una discussione orale dei risultati delle prove pratiche e sui soggetti più comuni e importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso a questa prova orale se non ha superato le prove pratiche.

La seconda parte ha luogo dopo l'anno di pratica farmaceutica, il cui compimento deve risultare da attestazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo alinea dell'art. 161. Il candidato deve dar prova di conoscere la farmacopea, le piante medicinali e le droghe e l'arte del ricettare ».

« Art. 164. - Chi già sia provvisto di una laurea universitaria delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia o delle Scuole d'ingegneria o degl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria o del diploma in farmacia, può aspirare ad abbreviazione degli anni di studio per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia o di quella in farmacia.

Analogo diritto hanno i laureati in farmacia per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia.

Per i laureati di cui al primo comma sono inoltre ammesse abbreviazioni di corso per il conseguimento del diploma in farmacia.

Sono ammesse abbreviazioni di corso anche per i giovani provenienti dall'Accademia militare o navale.

In tutti i casi previsti nei commi precedenti, gli aspiranti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli pei quali è concessa l'abbreviazione.

Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio della Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI.

Atti del Governo, registro 333, foglio 42. - Mancini.