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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2098

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (032U2098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-7-1933
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Pisa, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31  ottobre  1929,
n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, e 22 ottobre 1931, n. 1339; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Pisa, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
   Art. 1. - Nel  secondo  comma  la  denominazione  della  «  Scuola
superiore di scienze corporative »  e'  modificata  in  quella  di  «
Scuola di perfezionamento in scienze corporative ». 
 
   Art. 2. -  E'  soppresso,  ed  in  conseguenza  e'  modificata  la
numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Gli articoli da 31 (gia' 32) a 44 (gia'  45)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  « Art. 31. - La Facolta' di giurisprudenza conferisce: 
 
  a) la laurea in giurisprudenza; 
 
  b) la laurea in scienze politico-corporative; 
 
  c) il diploma di perfezionamento in scienze corporative; 
 
  d)  il  diploma  di  perfezionamento  in  studi  per  le   carriere
amministrative ». 
 
  « Art. 32. - I corsi della Facolta' di giurisprudenza sono: 
 
  1. Introduzione alle scienze giuridiche e  istituzioni  di  diritto
civile; 
 
  2. Diritto costituzionale; 
 
  3. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione; 
 
  4. Diritto ecclesiastico; 
 
  5. Diritto internazionale; 
 
  6. Diritto e procedura penale; 
 
  7. Diritto civile; 
 
  8. Diritto commerciale; 
 
  9. Diritto processuale civile; 
 
  10. Filosofia del diritto; 
 
  11. Storia del diritto italiano; 
 
  12. Storia del diritto romano; 
 
  13. Istituzioni di diritto romano; 
 
  14. Diritto romano; 
 
  15. Diritto finanziario e scienza delle finanze; 
 
  16. Economia politica; 
 
  17. Statistica; 
 
  18. Diritto sindacale e corporativo; 
 
  19. Dottrina generale dello Stato; 
 
  20. Legislazione del lavoro e dell'economia; 
 
  21. Politica economica del lavoro; 
 
  22. Politica ed economia corporativa; 
 
  23. Storia dei sistemi economici; 
 
  24. Storia delle dottrine politiche; 
 
  25. Tecnica aziendale; 
 
  26. Diritto delle amministrazioni locali; 
 
  27. Contabilita' di Stato; 
 
  28. Legislazione delle opere e delle acque pubbliche; 
 
  29. Legislazione coloniale ». 
 
  « Art. 33. -  Ciascun  corso  della  Facolta'  e'  impartito  dallo
insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione  in  giorni
diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni ». 
 
  « Art. 34. - La Facolta' conferisce due lauree: in giurisprudenza e
in scienze politico-corporative: 
 
  a) per l'ammissione alla  laurea  in  giurisprudenza  gli  studenti
dovranno aver presa iscrizione e superati  gli  esami  in  almeno  16
materie fra cui 5 biennali, o almeno 19 materie fra cui due biennali,
scelte fra le  seguenti:  introduzione  alle  scienze  giuridiche  ed
istituzioni  di  diritto  civile;  diritto  costituzionale;   diritto
amministrativo;  diritto   ecclesiastico;   diritto   internazionale;
diritto e procedura  penale;  diritto  civile;  diritto  commerciale;
diritto processuale civile; filosofia del diritto; storia del diritto
italiano; storia del diritto romano; istituzioni di  diritto  romano;
diritto romano; diritto finanziario e scienza delle finanze; economia
politica;  statistica;  diritto  sindacale  e  corporativo;  dottrina
generale dello Stato; politica ed economia corporativa;  legislazione
del lavoro e dell'economia. E' ammessa la sostituzione di uno  o  due
esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, o
anche la riduzione di un corso  biennale  a  corso  annuale,  purche'
integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle  indicate
nei numeri suddetti; 
 
  b) per l'ammissione alla laurea  in  scienze  politico-corporative,
gli studenti dovranno aver presa l'iscrizione e superati gli esami in
almeno 16 materie tra cui 5 biennali, o in almeno 19 materie, tra  le
quali due biennali scelte fra le seguenti: introduzione alle  scienze
giuridiche ed istituzioni di diritto civile; diritto  costituzionale;
diritto    amministrativo;     diritto     ecclesiastico;     diritto
internazionale;  diritto  e  procedura  penale;  diritto  processuale
civile; filosofia del diritto; storia del  diritto  italiano;  storia
del diritto romano; diritto  finanziario  e  scienza  delle  finanze;
economia  politica;  statistica;  diritto  sindacale  e  corporativo;
dottrina generale dello  Stato;  politica  ed  economia  corporativa;
legislazione del  lavoro  e  dell'economia;  politica  economica  del
lavoro;  storia  dei  sistemi  economici;   storia   delle   dottrine
politiche; tecnica aziendale. E' ammessa la sostituzione di uno o due
esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, e
anche la riduzione di un corso  biennale  a  corso  annuale,  purche'
integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle  indicate
nei numeri suddetti. 
 
  Nessun anno di corso e' valido ove lo studente non  si  iscriva  ad
almeno tre materie ». 
 
  «  Art.  35.  -  Gli  studenti  non  possono  sostenere  gli  esami
degl'insegnamenti di diritto civile e di diritto commerciale prima di
avere superato l'esame di  introduzione  alle  scienze  giuridiche  e
istituzioni  di  diritto  civile;  di  diritto  romano  prima   delle
istituzioni di diritto romano; di storia del diritto  italiano  prima
della storia del diritto romano; di diritto amministrativo e  scienza
dell'amministrazione prima del  diritto  costituzionale;  di  diritto
finanziario e scienza delle finanze prima dell'economia politica ». 
 
  « Art. 36. -  L'esame  di  laurea  consiste  in  una  dissertazione
scritta e in una discussione orale  sulla  dissertazione  medesima  e
sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e  da
quella della dissertazione  scritta  e  accettati  dalla  Commissione
esaminatrice ». 
 
  « Art. 37. - I laureati  in  scienze  politico-corporative  possono
essere iscritti al 3° anno del corso per la laurea in giurisprudenza. 
 
  I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti al 4° anno del
corso per la laurea in scienze politico-corporative. 
 
  I laureati e diplomati  di  altre  Facolta'  e  Scuole  possono,  a
giudizio della Facolta', essere iscritti con abbreviazione di  uno  o
piu' anni, pel conseguimento di una  delle  due  lauree,  sempre  che
siano provvisti del diploma di maturita'  classica  conseguito  tanti
anni prima quanti sono gli anni di  corso  per  i  quali  si  concede
l'abbreviazione. 
 
  La Facolta', tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati per il conseguimento della laurea o del diploma di  cui  gli
aspiranti sono forniti, determina, caso per caso,  il  numero  minimo
degl'insegnamenti che debbono essere seguiti  e  formare  oggetto  di
esame, e consiglia il piano degli studi ». 
 
  «  Art.  38.  -  Alla  Facolta'  e'   aggregata   una   Scuola   di
perfezionamento in scienze  corporative,  che  rilascia  il  relativo
diploma. 
 
  La Scuola, ha lo scopo di perfezionare  i  giovani  nelle  speciali
discipline  attinenti   all'ordinamento   sindacale   e   corporativo
italiano, di integrare la preparazione scientifica  degli  insegnanti
di diritto sindacale e corporativo e di coloro che intendono avviarsi
agli uffici dell'organizzazione sindacale e corporativa ». 
 
  « Art. 39. - La Scuola e' retta  da  un  Consiglio  costituito  dai
professori che vi insegnano. 
 
  Il Consiglio designa al rettore, per la nomina a Direttore, uno dei
suoi membri, il quale puo' restare in carica un biennio e puo' essere
confermato. 
 
  Il direttore puo' nominare un vice direttore. 
 
  Il Consiglio designa alla Facolta', per la proposta  di  nomina,  i
professori che devono essere incaricati degl'insegnamenti ». 
 
  « Art. 40. - Alla Scuola  possono  essere  iscritti  soltanto  quei
laureati che, per  gli  studi  gia'  compiuti,  abbiano  interesse  a
conseguire il diploma di perfezionamento in scienze  corporative.  Il
Senato accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, determina,
in relazione a questo criterio,  quali  lauree  possano  dar  diritto
all'iscrizione. 
 
  Il diploma viene rilasciato dopo un anno di  corso  e  dopo  che  i
candidati abbiano frequentato tre delle materie proprie della Scuola,
di cui al successivo art. 41, compreso tra esse il diritto  sindacale
e corporativo, e abbiano sostenuto i relativi esami  nonche'  l'esame
finale di cui all'art. 42. 
 
  I laureati  che  non  abbiano  compiuto  studi  giuridici  debbono,
inoltre,  frequentare  due  corsi  propedeutici  della  Facolta'   di
giurisprudenza e sostenere i relativi esami prima  di  quelli  propri
della Scuola. Tali corsi saranno indicati nel manifesto annuale. 
 
  Il Consiglio della Scuola puo'  dispensare  da  alcuni  esami  quei
candidati che dimostrino di avere gia' sostenuto esami  sulle  stesse
discipline o su discipline affini ». 
 
  « Art. 41. - Gl'insegnamenti della Scuola sono: 
 
  1. Diritto sindacale e corporativo; 
 
  2. Dottrina generale dello Stato; 
 
  3. Legislazione del lavoro e dell'economia; 
 
  4. Politica economica del lavoro; 
 
  5. Politica ed economia corporativa; 
 
  6. Storia dei sistemi economici; 
 
  7. Storia delle dottrine politiche; 
 
  8. Tecnica aziendale ». 
 
  « Art.  42.  -  Per  conseguire  il  diploma  gl'iscritti  dovranno
presentare   una   memoria   originale   su    argomento    attinente
all'ordinamento corporativo e sostenere innanzi ad una Commissione di
5 membri, presieduta dal direttore della Scuola, una  discussione  su
due argomenti scelti in una serie di  dieci  proposti  dal  Consiglio
della Scuola ». 
 
  « Art. 43. - Annesso alla Scuola funziona un seminario  che  ha  lo
scopo di addestrare i giovani, sotto  la  guida  dei  professori,  al
lavoro personale ed alla ricerca scientifica su  argomenti  attinenti
all'ordinamento sindacale e corporativo. A principio di ogni anno  il
Consiglio della Scuola stabilisce  il  programma  dei  lavori  e  gli
obblighi degl'iscritti, e puo' invitare a collaborare  nell'opera  di
guidare  i  giovani  anche  altri  insegnanti   della   Facolta'   di
giurisprudenza ed, eventualmente, di altre Facolta'. 
 
  Alla fine di ogni anno accademico ciascun professore presenta  alla
direzione della Scuola  una  relazione  sul  lavoro  compiuto  e  sul
profitto degl'iscritti. 
 
  I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del
seminario almeno per un anno  possono  conseguire  un  attestato  dei
lavori compiuti ». 
 
  « Art. 44. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze  corporative
sono altresi' annessi: 
 
  a) una biblioteca specializzata; 
 
  b) un osservatorio economico; 
 
  c) un laboratorio di statistica; 
 
  d) un ufficio pubblicazioni. 
 
  La biblioteca e l'ufficio pubblicazioni sono diretti dal  direttore
della Scuola, il quale viene coadiuvato da un assistente. 
 
  I  direttori  dell'osservatorio  economico  e  del  laboratorio  di
statistica sono designati dal direttore della Scuola al Consiglio per
la nomina. Ciascuno dei direttori e' coadiuvato da un assistente ». 
 
   Art. 52 (gia' 53). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla Facolta' di giurisprudenza e' pure aggregata una  Scuola  di
perfezionamento per le carriere  amministrative  che  conferisce  uno
speciale diploma a coloro  che  ne  abbiano  frequentato  i  corsi  e
sostenuti gli esami. 
 
  Possono iscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza, in scienze
economiche e commerciali e in scienze sociali. 
 
  In essa sono impartiti dai professori ufficiali della Facolta' o da
altre persone, aventi i requisiti di cui all'art. 44 del  regolamento
generale universitario, i seguenti corsi: 
 
  diritto delle amministrazioni locali; 
 
  contabilita' dello Stato; 
 
  diritto sindacale e corporativo; 
 
  legislazione delle opere e delle acque pubbliche; 
 
  legislazione coloniale. 
 
  L'esame di diploma si  sostiene  secondo  le  norme  stabilite  per
l'esame di laurea in giurisprudenza, dopo un corso di un anno e  dopo
che siano stati superati gli esami di profitto  nelle  materie  della
Scuola ». 
 
   Art. 54 (gia' 55). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le tasse e sopratasse da  pagarsi  dagl'iscritti  alle  Scuole  di
perfezionamento sono stabilite nella misura di un  quarto  di  quelle
della Facolta' di giurisprudenza,  fatta  eccezione  della  tassa  di
diploma, che e' fissata in L. 200. 
 
  Gl'iscritti    alle    Scuole    predette    non    pagano    tassa
d'immatricolazione. 
 
  La sopratassa di esami versata dai suddetti iscritti e' accreditata
al fondo comune delle sopratasse di esami, da erogarsi in  propine  a
norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario  6  aprile
1924, n. 674 ». 
 
   Art. 56 (gia' 57). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Facolta'
di lettere e filosofia e' aggiunto, col n. 24,  quello  di  «  storia
della musica ». 
 
   Art. 79 (gia' 80).  -  L'ammontare  della  tassa  del  diploma  di
perfezionamento e' modificato in « L. 200 ». 
 
   Art. 90 (gia' 91). - Nel primo periodo le ultime  parole  «  e  in
oculistica » sono sostituite con le  parole  «  in  oculistica  e  in
medicina del lavoro ». 
 
   Art. 95 (gia' 96). - Al primo comma sono  aggiunte  le  parole  «;
devono pagare inoltre la tassa di diploma in L. 200 ». 
 
   Art. 139 (gia' 140). -  L'ammontare  della  tassa  di  diploma  di
perfezionamento e' modificato in « L. 200 ». 
 
   Art. 141 (gia' 142). - I. Negl'insegnamenti di « analisi superiore
» e di « geometria superiore », di cui ai numeri 7 e 8,  e'  aggiunta
rispettivamente l'indicazione « (2 corsi); ». 
 
  II. E' aggiunto, col n. 33, l'insegnamento di « fisica teorica ». 
 
   Art. 145 (gia' 146). - I capoversi relativi alla laurea in  fisica
e  alla  laurea  in  chimica  sono  sostituiti  rispettivamente   dai
seguenti: 
 
  « per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami  in
almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 7, 9 a 16,
20, 29, 33 dell'art. 141 e il corso di elettrotecnica della Scuola di
ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un
biennio quello di fisica sperimentale  e  superi  le  prove  pratiche
indicate nel manifesto annuale dalla Facolta'; 
 
  per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 11 materie di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a  3,
11, 14 a 18, 20, 28, dell'art. 141 e fra  i  corsi  delle  Scuole  di
farmacia, o di ingegneria  o  dell'Istituto  superiore  agrario,  che
saranno indicati dalla Facolta' nel  manifesto  annuale,  e  una  tra
quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23 e 28 dell'articolo  141
e  fra  i  corsi  delle  Scuole  di  farmacia  o  di   ingegneria   o
dell'Istituto superiore agrario, che saranno indicati dalla  Facolta'
nel  manifesto  annuale;  ed  inoltre  frequenti  per  un   anno   il
laboratorio  di  fisica,  quello  di  chimica-fisica  e   quello   di
mineralogia, e per un quadriennio quello di chimica e superi le prove
pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facolta' ». 
 
  Il titolo VIII contenente le disposizioni per la Scuola di farmacia
e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 151. - La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica
e farmacia, la laurea in farmacia, ed il diploma in farmacia ». 
 
  « Art. 152. -  Gl'insegnamenti  particolari  della  Scuola  sono  i
seguenti: 
 
  1. Chimica bromatologica; 
 
  2. Materia medica e farmacologia; 
 
  3. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
 
  4. Tecnica farmaceutica; 
 
  5. Chimica clinica; 
 
  6. Igiene; 
 
  7. Zoologia, anatomia e fisiologia. 
 
  Per  le  materie  di  carattere  generale,  gli  studenti   debbono
frequentare i corsi  delle  Facolta'  di  scienze  e  di  medicina  e
chirurgia indicati negli  ordini  di  studi  dal  manifesto  annuale,
mentre trovano nei rispettivi Istituti e laboratori le  esercitazioni
opportunamente dirette ai fini della Scuola ». 
 
  « Art. 153. - La durata dei corsi di lezioni e delle  esercitazioni
puo' essere biennale, annuale, o  semestrale,  secondo  quanto  venga
stabilito nell'ordine degli studi approvato annualmente dal Consiglio
della Scuola. 
 
  Nessun  anno  di  studio  e'  valido  se  i  giovani  non   abbiano
frequentati con assiduita' e profitto almeno  tre  corsi  annuali  di
lezioni o di esercitazioni nei laboratori; la frequenza a  due  corsi
semestrali equivale a quella di un corso annuale ». 
 
  « Art. 154. - Alla  Scuola  di  farmacia  appartiene  l'Istituto  e
laboratorio di chimica farmaceutica ». 
 
  « Art. 155. - Per conseguire una delle  lauree  o  il  diploma  gli
studenti debbono frequentare i corsi  e  superare  gli  esami  di  un
determinato numero d'insegnamenti impartiti in quattro  anni  per  la
laurea in chimica e farmacia e per quella in farmacia, e in tre  anni
per il diploma. 
 
  Sia per le lauree che per il diploma  e'  obbligatorio  inoltre  un
anno solare di pratica farmaceutica presso una  farmacia  fra  quelle
indicate dalla Scuola. 
 
  Per la laurea in farmacia l'anno solare di pratica e' compreso  nei
quattro anni, e viene compiuto durante il secondo biennio ». 
 
  « Art. 156. - Lo studente che aspira  a  conseguire  la  laurea  in
chimica e farmacia e' libero di variare il piano di  studi  proposto,
purche' si iscriva ad almeno  13  materie  scelte  fra  quelle  della
Scuola e quelle della Facolta' di scienze e di medicina  e  chirurgia
indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami,
frequenti gli esercizi di laboratorio proposti dalla Scuola stessa, e
superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ». 
 
  « Art. 157. - Lo studente che aspira  a  conseguire  la  laurea  in
farmacia e' libero di variare il piano di studi proposto, purche'  si
iscriva ad almeno 12 materie scelte fra quelle della Scuola e  quelle
della Facolta' di scienze e di medicina e  chirurgia  indicate  dalla
Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti  gli
esercizi di laboratorio e  superi  le  prove  pratiche  indicate  nel
manifesto stesso ». 
 
  « Art. 158. - Lo studente che aspira a  conseguire  il  diploma  in
farmacia e' libero di variare il  piano  di  studi  proposto  purche'
segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della
Facolta' di scienze e di medicina e chirurgia indicate  dalla  Scuola
nel  manifesto  annuale,  superi  i  relativi  esami,  frequenti  gli
esercizi di laboratorio e  superi  le  prove  pratiche  indicate  nel
manifesto stesso ». 
 
   Art. 159. - Gli esami di profitto, cosi' per i corsi di laurea che
per quello di diploma, si danno per  singole  materie,  salvo  quando
puo' disporre annualmente la Scuola nel manifesto. 
 
  Gli esami di laurea e di diploma possono essere preceduti oltreche'
da prove pratiche, da prove di cultura ». 
 
  « Art. 160. - Per essere ammesso agli esami di laurea, il candidato
deve presentare un lavoro  scritto,  sia  d'indole  sperimentale  che
teorica,  su  argomento  appropriato  al  carattere   scientifico   e
professionale della Scuola, e il titolo di due argomenti  liberamente
scelti  ed  appartenenti  a  due  diverse   materie   d'insegnamento,
differenti da quelle sulle quali verte il lavoro scritto ». 
 
  « Art. 161. - L'esame di laurea in chimica e farmacia consta di due
parti. La prima, che puo' farsi dopo superati  tutti  gli  esami  del
quadriennio di studi  universitari,  consiste  in  prove  pratiche  e
teoriche: 
 
  a)  pratiche:  un'analisi  qualitativa;  un'analisi   quantitativa,
ponderale e volumetrica;  una  preparazione;  riconoscimento  di  due
composti  farmaceutici  e  del  loro  grado  di  purezza;  un'analisi
bromatologica; una ricerca tossicologica; 
 
  b) teoriche: discussione pubblica della tesi originale  e  dei  due
argomenti prescelti. 
 
  Insieme con questa discussione  puo'  farsi  quella  dei  risultati
ottenuti nelle prove pratiche. 
 
  Nella seconda parte il candidato deve dare prova  della  conoscenza
della farmacopea, delle piante medicinali  e  droghe,  dell'arte  del
ricettare. 
 
  Le prove della prima parte possono venire sostenute  dopo  superati
tutti gli esami dei quattro anni di studi universitari, quelle  della
seconda  dopo  compiuto  l'anno  di  pratica  farmaceutica,  il   cui
compimento deve  essere  attestato  dal  direttore  di  una  farmacia
autorizzata dalla Scuola a tenere praticanti ». 
 
  « Art. 162. - L'esame di laurea in farmacia, che si  sostiene  dopo
ultimato il 4° anno di corso, consiste nelle  stesse  prove  indicate
nell'art. 161, ma le due parti sono abbinate. 
 
  Il  compimento  della  pratica  farmaceutica  deve   risultare   da
attestazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo alinea dell'art. 161
stesso ». 
 
  « Art. 163. - L'esame di diploma consta di due parti. 
 
  La prima parte che puo' farsi dopo superati  tutti  gli  esami  del
triennio di studi universitari, comprende: 
 
  a)  prove  pratiche:  un'analisi  qualitativa;  una   preparazione;
riconoscimento di  due  composti  officinali  e  del  loro  grado  di
purezza; un dosamento volumetrico di un  composto  farmaceutico;  una
ricerca tossicologica; 
 
  b) una discussione orale dei risultati delle prove pratiche  e  sui
soggetti piu' comuni e importanti dell'analisi chimica. Il  candidato
non puo' essere ammesso a questa prova orale se non  ha  superato  le
prove pratiche. 
 
  La seconda parte ha luogo dopo l'anno di pratica  farmaceutica,  il
cui compimento deve risultare da attestazioni analoghe  a  quelle  di
cui all'ultimo alinea dell'art. 161. Il candidato deve dar  prova  di
conoscere la farmacopea, le piante medicinali e le  droghe  e  l'arte
del ricettare ». 
 
  « Art. 164. - Chi gia' sia provvisto di  una  laurea  universitaria
delle Facolta' di scienze e di medicina e chirurgia  o  delle  Scuole
d'ingegneria  o  degl'Istituti  superiori  agrari   e   di   medicina
veterinaria o del diploma in farmacia, puo' aspirare ad abbreviazione
degli anni di studio per il conseguimento della laurea in  chimica  e
farmacia o di quella in farmacia. 
 
  Analogo diritto hanno i laureati in farmacia per  il  conseguimento
della laurea in chimica e farmacia. 
 
  Per  i  laureati  di  cui  al  primo  comma  sono  inoltre  ammesse
abbreviazioni di corso per il conseguimento del diploma in farmacia. 
 
  Sono ammesse abbreviazioni di corso anche per i giovani provenienti
dall'Accademia militare o navale. 
 
  In tutti i casi previsti nei commi precedenti, gli aspiranti devono
essere forniti del  diploma  di  maturita'  classica  o  scientifica,
conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli  pei  quali  e'
concessa l'abbreviazione. 
 
  Le ammissioni possono essere  subordinate  a  prove  suppletive  da
indicarsi dal Consiglio della Scuola ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1933 - Anno XI. 
 
  Atti del Governo, registro 333, foglio 42. - Mancini.