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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2090

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (032U2090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 118, 284, 309, 310, 313. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1

Art. 1: I. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia:

a) la denominazione della « Scuola di tisiologia » è modificata in quella di « Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie »;

b) è aggiunta la « Scuola di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

II. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

il Seminario matematico;

e le seguenti Scuole di perfezionamento:

Scuola di storia delle scienze;

Scuola di scienze biologiche ».

Art. 18. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è soppresso l'insegnamento di « introduzione allo studio del diritto comparato » di cui al n. 28, e sono aggiunti rispettivamente, con i numeri 28, 32 e 33, i tre seguenti:

« diritto privato Comparato;

diritto marittimo;

diritto sindacale e corporativo ».

Articoli 43 e 59. - L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificato in lire « 200 ».

Art. 62. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche:

I. La denominazione dell'insegnamento di « diritto corporativo » di cui al n. 9, è modificata in quella di « diritto sindacale e corporativo ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento anzidetto.

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 37. Economia e legislazione agraria;

38. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

39. Diritto commerciale;

40. Statistica economica ».

Art. 68. - È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali, scelti dalla commissione al momento dell'esame su tre temi, in materie diverse, presentati dal candidato.

Il tema della dissertazione scritta e i temi per le discussioni orali sono scelti dal candidato tra le materie elencate nell'art. 62, con l'approvazione del Preside, sentiti i professori delle materie o, in mancanza, quelli di materie affini.

La dissertazione scritta, in tre esemplari stampati o dattilografati, e i tre temi di cui sopra, devono essere depositati in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato per l'inizio degli esami di laurea.

Sul rapporto del relatore in Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione ».

Art. 79. - È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. Archeologia cristiana;

2. Archeologia dell'Africa romana;

3. Archeologia e storia dell'arte antica;

4. Assiriologla e archeologia orientale;

5. Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso archivi e biblioteche;

6. Ebraico e lingue semitiche comparate;

7. Egittologia;

8. Epigrafia e antichità greche;

9. Epigrafia italica;

10. Etica;

11. Etruscologia e archeologia italica;

12. Filologia iranica;

13. Filologia romanza;

14. Filologia slava;

15. Filologia e storia bizantina;

16. Filosofia;

17. Geografia;

18. Letteratura greca;

19. Letteratura italiana;

20. Letteratura latina;

21. Letteratura latina del medioevo;

22. Lingua e letteratura araba;

23. Lingua e letteratura bulgara;

24. Lingua e letteratura francese;

25. Lingua e letteratura inglese;

26. Lingua e letteratura neogreca;

27. Lingua e letteratura polacca;

28. Lingua e letteratura romena;

29. Lingua e letteratura spagnola;

30. Lingua e letteratura tedesca;

31. Lingua latina e greca;

32. Numismatica greca e romana;

33. Paleografia e diplomatica;

34. Paletnologia;

35. Pedagogia;

36. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;

37. Sanscrito;

38. Storia comparata delle lingue classiche;

39. Storia del cristianesimo;

40. Storia della filosofia;

41. Storia della filosofia antica;

42. Storia della filosofia medioevale;

43. Storia della lingua italiana;

44. Storia della musica;

45. Storia della pedagogia italiana;

46. Storia dell'arte del rinascimento e moderna;

47. Storia dell'arte medioevale;

48. Storia delle religioni;

49. Storia del risorgimento italiano;

50. Storia e geografia dell'Asia orientale;

51. Storia e istituzioni musulmane;

52. Storia e lingue d'Abissinia;

53. Storia greca;

54. Storia medioevale;

55. Storia moderna;

56. Storia orientale antica;

57. Storia romana;

58. Topografia dell'Italia antica;

59. Topografia romana ».

Art. 84. - Nel secondo comma la disposizione di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di superare, se ne incomba l'obbligo allo studente, la prova scritta di cui alla lettera c) dell'articolo medesimo ».

Art. 85. - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nella disposizione di cui alla lettera a) le parole « di traduzione dall'italiano in latino » sono sostituite con le parole « di latino ».

II. Dopo la disposizione di cui alla lettera a) è inserita la seguente modificandosi, per conseguenza, in c) e d) la indicazione delle disposizioni successive e dei loro riferimenti:

« b) due esami singoli annuali liberamente scelti dallo studente »;

III. Nella disposizione di cui alla lettera c) (già b) le parole « saranno pubblicati » sono sostituite con le parole « saranno resi noti ».

IV. La disposizione di cui alla lettera d) (già c) è sostituito dalla seguente:

« una prova scritta alla fine del quarto anno per quelle materie che saranno indicate nell'ordine degli studi ».

Art. 95. - L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificata in L. « 200 ».

Art. 96. - Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le funzioni dei professori incaricati saranno quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà ».

Art. 99. - Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nella sezione classica del seminario storico-geografico:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito quello di « storia greca ».

II. È soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichità romane », di cui al n. 5, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi.

III. - È aggiunto, col n. 14, l'insegnamento di « archeologia cristiana ».

Art. 100. - Nell'elenco degl'insegnamenti, che s'impartiscono nella sezione medioevale e moderna dal seminarlo predetto:

I. È soppresso l'insegnamento di storia bizantina ».

II. Sono aggiunti rispettivamente con i numeri 2, 16 e 17 gl'insegnamenti di « storia medioevale », « archeologia cristiana » e « storia ungherese ».

In conseguenza delle soppressioni e aggiunzioni predette è modificata la numerazione degli attuali insegnamenti dal 2 al 12.

III. La denominazione dell'insegnamento di « filologia bizantina », di cui al n. 15, è modificata in quella di « filologia e storia bizantina ».

Art. 101. - Nell'elenco degl'insegnamenti, che s'impartiscono nella sezione orientale dell'anzidetto seminario:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito quello di « storia greca ».

II. È inserito, col n. 4, l'insegnamento di « storia medioevale », modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

Art. 103. - L'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia classica è sostituito dal seguente:

« 1. Letteratura latina;

2. Letteratura greca;

3. Lingua latina e greca;

4. Storia comparata delle lingue classiche;

5. Filologia e storia bizantina;

6. Lingua e letteratura neo-greca;

7. Letteratura latina del medio evo ».

Art. 106. - Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia moderna:

I. La denominazione dell'insegnamento di « lingue e letterature neolatine », di cui al n. 2, è modificata in quella di « filologia romanza ».

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 10. Lingua e letteratura ungherese;

11. Lingua e letteratura romena;

12. Lingua e letteratura bulgara;

13. Filologia slava ».

Art. 107. - Nell'elenco dei diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola di filologia moderna:

I. La denominazione del diploma di perfezionamento in « lingue e letterature neolatine », di cui al n. 2, è sostituita con quella di « filologia romanza ».

II. Sono aggiunti i seguenti diplomi di perfezionamento:

« 8. In lingua e letteratura ungherese;

9. In lingua e letteratura neo-greca;

10. In lingua e letteratura romena;

11. In lingua e letteratura bulgara;

12. In filologia slava ».

Art. 110. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento italiana di archeologia, all'insegnamento di « epigrafia, e antichità romane », di cui al n. 2, è sostituito quello di « storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina » e la denominazione dell'insegnamento di « numismatica », di cui al n. 8, è modificata in quella di « numismatica greca e romana ».

Art. 112. - Il gruppo di materie, di cui al n 1, è sostituito dal seguente:

« epigrafia e antichità greche;

storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina ».

Art. 117. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Scuola orientale è costituita dagl'insegnamenti ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia, rientranti in una delle seguenti categorie: »

Art. 118 (già 119). - È sostituito dal seguente:

« I corsi della Scuola orientale hanno la durata di due anni ».

Art. 129 (già 130). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia antica:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e al suo posto è inserito quello di storia greca.

II. È soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichità romane », di cui al n. 4, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

III. Le denominazioni degl'insegnamenti di « numismatica », di cui al n. 7 (già 8), e di « storia bizantina » di cui al n. 8 (già 9), sono rispettivamente modificate in quelle di « numismatica greca e romana » e di filologia e storia bizantina ».

Art. 130 (già 131). - Sono soppresse le ultime parole:

« o l'epigrafia e antichità romane ».

Art. 131. (già 132). - Nell'elenco delle discipline fra le quali lo studente può scegliere l'argomento per la dissertazione scritta è soppressa quella di « epigrafia e antichità romane ».

Art. 133 (già 134). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia medioevale e moderna:

I. La denominazione dell'insegnamento di « storia medioevale e moderna », di cui al n. 1, è modificata in quella di « storia medioevale ».

II. Dopo l'insegnamento n. 1, è inserito, col n. 2, quello di « storia moderna » modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

III. È aggiunto, col n. 18, l'insegnamento di « storia ungherese ».

Art. 137 (già 138). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della sezione per bibliotecari e archivisti paleografi della Scuola di perfezionamento di storia medioevale e moderna:

I. È modificata la denominazione dell'insegnamento di « storia medioevale e moderna », di cui al n. 7, in quella di « storia medioevale ».

II. Dopo l'insegnamento n. 7 è inserito, col n. 8, quello di « storia moderna », modificandosi in conseguenza la numerazione dell'insegnamento successivo.

Art. 153 (già 154). - È sostituito dal seguente:

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia delle religioni;

2. Etnologia religiosa;

3. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente;

4. Egittologia;

5. Assiriologia;

6. Storia religiosa d'Israele;

7. Storia del cristianesimo;

8. Archeologia cristiana;

9. Storia ed istituzioni musulmane;

10. Storia della filosofia;

11. Filosofia;

12. Storia greca;

13. Storia romana;

14. Storia medioevale;

15. Storia moderna ».

Art. 154 (già 155). - È sostituito dal seguente:

« Corsi d'insegnamenti di altra Facoltà o Scuola non specificatamente storico-religiosi, e non compresi nell'elenco suddetto, possono essere particolarmente consigliati agli allievi dal Consiglio della Scuola, quando abbiano uno speciale interesse storico-religioso ».

Art. 157 (già 158). - Dopo la disposizione di cui al n. 1 è inserita la seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione della disposizione successiva:

« 2. Sostenere gli esami di profitto sugl'insegnamenti compresi nel corso di studi indicati dal Consiglio della Scuola ».

Art. 158 (già 159). - È sostituito dal seguente:

« La Scuola si tiene in relazione con Istituti e Scuole aventi carattere affine e comunanza di interessi scientifici e didattici ».

Art. 159 (già 160). - È sostituito dal seguente:

« La Scuola provvede alla formazione e allo sviluppo di una sua biblioteca specializzata.

Il periodico « Studi e materiali di storia delle religioni » è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della Scuola ».

Dopo l'art. 168 (già 169) è soppresso l'« Allegato A, articolo 85 ».

Art. 170 (già 171). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia: I. La denominazione dell'insegnamento di « parassitologia », di cui al n. 15, è modificata in quella di « parassitologia medica ».

II. È aggiunto, col n. 37, l'insegnamento di « tecnica microscopica ».

Art. 178 (già 179). - È sostituito dal seguente:

« I laureati in scienze naturali, in agraria e in medicina veterinaria possono essere iscritti al terzo anno; qualora essi abbiano frequentato un corso biennale di anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale, e ne abbiano superato gli esami, possono essere iscritti al quarto anno.

I laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia, in farmacia e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al secondo anno; qualora essi abbiano già superato gli esami di botanica, zoologia e anatomia comparata, fisiologia, possono essere iscritti al terzo anno.

Gl'ingegneri civili e industriali, i laureati in filosofia, in lettere e in giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno.

In ciascuno dei casi previsti ai precedenti commi i richiedenti devono essere forniti della maturità classica o scientifica, conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui i richiedenti sono forniti, determina caso per caso il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi ».

Art. 190 (già 191). - È sostituito dal seguente:

« Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, e la tassa di diploma in L. 200.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gl'inscritti usufruiscono durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Per il corso complementare d'igiene pratica regolato dalle norme contenute nei Regi decreti 29 maggio 1898, n. 219, e 12 maggio 1930, n. 773, gli iscritti sono tenuti a pagare, a titolo di contributo alle spese d'insegnamento, la somma di L. 300».

Art. 242 (già 243). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento in clinica medica, la denominazione dell'insegnamento di « parassitologia », di cui al n. 4, è modificata in quella di « parassitologia medica ».

Dopo l'art. 249 (già 250) la denominazione della « Scuola di tisiologia » è modificata in quella di « Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ».

Art. 250 (già 251). - Le parole « Il corso per la specialità in tisiologia » sono sostituite con le parole seguenti: « Il corso per la specialità in clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ».

Dopo l'art. 257 (già 258)è inserita la « Scuola di clinica delle malattie tropicali e subtropicali » con il relativo programma:

« Art. 258. - Il corso degli studi della Scuola di perfezionamento in clinica delle malattie tropicali e subtropicali ha la durata di anni 2 ».

« Art. 259. - Gl'insegnamenti della Scuola riguardano:

a) clinica delle malattie tropicali e subtropicali (1° e 2° anno);

b) clinica delle malattie della pelle tropicali e subtropicali (1° e 2° anno);

c) patologia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno);

d) chirurgia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno);

e) semeiotica fisica (1° anno);

f) semeiotica di laboratorio (1° anno);

g) igiene e climatologia delle regioni tropicali e subtropicali (1° anno);

h) radiologia (1° e 2° anno);

i) oculistica (1° anno);

l) otorinolaringoiatria (1° anno);

m) anatomia ed istologia patologica (1° anno);

n) parassitologia medica (1° anno) ».

« Art. 260. - Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e indirizzo eminentemente pratico ».

« Art. 261. - Gli esami di profitto sono dati alla fine di ogni corso e per ogni materia o gruppi di materie secondo quanto è stabilito dal direttore della Scuola ».

« Art. 262. - L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art. 189 ».

« Art. 263. - Ai promossi viene rilasciato un diploma di specializzazione in clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

Art. 265 (già 260). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

I. Nell'insegnamento di « fisica sperimentale », di cui al n. 6, è soppressa l'indicazione « due corsi ».

II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « anatomia comparata », e di « chimica generale per gli studenti di medicina e farmacia » di cui ai numeri 12 e 18, sono modificate rispettivamente in quelle di « anatomia ed embriologia comparate » e di « chimica generale inorganica ed organica per gli studenti di medicina e farmacia ».

III. È soppresso l'insegnamento di « embriologia », di cui al n. 52, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi.

IV. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 56 Microbiologia;

57 Istituzioni di anatomia umana;

58. Calcoli numerici e grafici;

59 Biochimica (corso della Scuola di farmacia) »

Art. 266 (già 261). - È sostituito dal seguente:

« I singoli insegnamenti possono essere svolti in corsi semestrali, annuali o biennali, secondo che sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Per gl'insegnamenti che hanno durata biennale lo studente può chiedere di sostenere l'esame alla fine di ciascun anno; due esami però hanno il valore di una sola prova ai fini del numero richiesto per l'ammissione alla rispettiva laurea ».

Art. 269 (già 264). - È sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto possono essere dati per singole discipline o per gruppi. In quest'ultimo caso gli aggruppamenti devono essere indicati dalla Facoltà secondo le diverse lauree.

Se il gruppo contiene materie alle quali lo studente non sia iscritto, l'esame verte solo sugl'insegnamenti che egli ha seguito ».

Art. 271 (già 266). - È sostituito dal seguente:

« Gli studenti che non seguono il piano di studio proposto dalla Facoltà devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) per la laurea in matematica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31 e da 48 a 50;

b) per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 ed inoltre frequentare le esercitazioni di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche;

c) per la laurea in chimica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 6 a 10, 14, 15, 17, 29, da 31 a 36, 47, 54 e 59, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica e sperimentale;

d) per la laurea in scienze naturali prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 6 a 8, 11 a 17, 19, 30, 37 a 41, 56 e 57, frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superare le relative prove;

e) per la laurea mista in matematica e fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da l a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e superare la relativa prova pratica.

Gli studenti possono anche seguire insegnamenti diversi da quelli tra i quali la Facoltà consente la scelta per ciascun corso di laurea, ma in tale caso i nuovi insegnamenti da loro prescelti devono essere approvati dalla Facoltà.

Ai fini del numero minimo di materie nelle quali gli studenti devono prendere iscrizione e superare l'esame per ciascuna laurea, due materie di durata semestrale sono computate per una ».

Art. 273 (già 268). - È sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di profitto nelle materie alle quali si è iscritto e nel numero minimo indicato per ciascuna laurea e le prove pratiche specificate negli articoli precedenti.

L'esame di laurea consiste; a) nella discussione di una dissertazione scritta (presentata almeno un mese prima dell'esame) sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline che si riferiscono alla laurea; b) in una prova orale di cultura generale; c) nella esposizione di due almeno fra tre argomenti orali assegnati dalla Facoltà, su domanda del candidato, tre mesi prima dell'esame ».

Art. 275 (già 270). - I. Nel comma 2° del paragrafo III riguardante la laurea in chimica le parole « che sono forniti del diploma di farmacista » sono sostituite con le parole « che sono forniti della laurea in farmacia o del diploma di farmacista ».

II. Nel 1° comma del paragrafo IV riguardante la laurea in scienze naturali le parole « I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia... » sono sostituite con le parole « I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia, farmacia... ».

Art. 282 (già 277). - L'ammontare della tassa di diploma è modificato in L. « 200 ».

Dopo l'art. 289 (già 285) è aggiunta la « Scuola perfezionamento in scienze biologiche » con il relativo programma.

« Art. 290. - La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si propone di allargare e completare la cultura di coloro che si dedicano allo studio delle varie discipline biologiche.

Essa inoltre mira a completare la preparazione scientifica di coloro che si avviano all'insegnamento di materie biologiche nelle scuole medie, in maniera da renderlo più proficuo e sempre in armonia con lo sviluppo raggiunto dalla scienza.

Art. 291. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1. Chimica fisiologica;

2. Fisiologia generale;

3. Microbiologia;

4. Genetica;

5. Botanica;

6. Fisiologia vegetale;

7. Patologia vegetale;

8. Genetica applicata all'agricoltura;

9. Fisiologia umana;

10. Anatomia ed embriologia;

11. Zoologia;

12. Genetica applicata alla zootecnia;

13. Antropologia;

14. Paleontologia;

15. Storia delle scienze biologiche;

16. Oceanografia biologica;

17. Istituzioni di anatomia umana;

18. Patologia generale;

19. Biochimica;

20. Biologia applicata;

21. Biometria.

Art. 292. - La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore su designazione della Facoltà di scienze e dura in carica un biennio.

Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti gl'insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore.

Art. 293. - La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:

a) scienze biologiche;

b) in biologia vegetale;

c) in biologia animale.

Per conseguire uno dei diplomi di perfezionamento precedentemente indicati il Consiglio della Scuola fissa volta a volta e per ciascuno aspirante gl'insegnamenti da seguire tenendo conto dei corsi di materie biologiche seguite durante il corso di studi per la laurea.
Comunque gl'insegnamenti ai quali ogni allievo deve iscriversi e conseguentemente gli esami che deve superare non possono essere meno di nove.

Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi dura due anni.

Art. 294. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi:

a) i laureati in scienze naturali;

b) i laureati in medicina e chirurgia;

c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia, e chimica;

d) i laureati in medicina veterinaria;

e) i laureati in agraria e in scienze forestali.

Art. 295. - Gl'iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e sopratasse, che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e la tassa di diploma in lire 200.

Art. 296. - Le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 297. - La commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal direttore della Scuola e composta di altri otto membri.

Art. 298. - Per conseguire il diploma di perfezionamento il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale e di carattere sperimentale e sostenere un esame di cultura generale ».

Art. 300 (già 287). - Nel primo comma le parole « che impartiscono gl'insegnamenti nella Scuola » sono sostituite con le seguenti « che impartiscono nella Scuola gli insegnamenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 302 ».

Art. 302 (già 289). - I. Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola speciale di scienze statistiche e attuariali sono aggiunti i seguenti:

« 6. Demografia;

7. Statistica economica;

8. Calcoli numerici e grafici ».

II. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di statistica è il corso ufficiale della Scuola di statistica, l'insegnamento di economia politica è il corso ufficiale della Facoltà di giurisprudenza ».

III. Nell'elenco dei corsi di conferenze è aggiunto il seguente: « h) questioni matematiche di carattere statistico e attuariale ».

Art. 306 (già 293). - Le parole « ... e su altre due materie da scegliersi ... » sono sostituite con le seguenti « ... e su altre due materie da scegliersi o tra le materie di cui ai nn. 6 e 8 dello stesso articolo... ».

Art. 312 (già 299). - Nell'insegnamento di statistica di cui al n. 8, l'indicazione « (corso ufficiale della Facoltà giuridica o della Facoltà di scienze politiche) » è sostituita con quella di « (corso ufficiale della Scuola di statistica) ».

Art. 317 (già 304). - È sostituito dal seguente:

« La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia e il diploma in farmacia.

Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5 anni, quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello per il diploma in farmacia 4 anni ».

Art. 318 (già 305). - È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Scuola sono le segnanti:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);

2. Chimica bromatologica;

3. Botanica;

4. Botanica farmaceutica;

5. Fisiologia vegetale;

6. Farmacologia e farmacognosia;

7. Chimica generale inorganica ed organica (corso speciale della Facoltà di scienze);

8. Chimica generale ed inorganica;

9. Chimica organica;

10. Fisica applicata alla biologia;

11. Fisica sperimentale;

12. Matematica per chimici e naturalisti;

13. Chimica fisica;

14. Chimica analitica;

15. Chimica industriale;

16. Chimica agraria;

17. Mineralogia;

18. Istituzioni di anatomia umana (corso della Facoltà di scienze);

19. Fisiologia generale;

20. Biochimica;

21. Tecnica e legislazione farmaceutica;

22. Idrologia;

23. Microbiologia;

24. Igiene e polizia medica ».

Art. 319 (già 307). - Il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La Scuola propone e pubblica ogni anno l'ordine di studi consigliato per i corsi delle due lauree e del diploma ».

Art. 320 (già 307). - È aggiunto il seguente comma:

« Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel quale caso nel manifesto degli studi saranno specificati gli aggruppamenti delle materie ».

Art. 321 (già 308). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318, ai nn. 1, 2, 3 (oppure 4) 6, 8, 9, da 11 a 17 e da 19 a 23 o anche fuori di questi, purché la Scuola approvi la scelta; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle chela Scuola indicherà; deve, poi, nel quinto anno di corso o anche durante l'ultimo biennio, compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

Art. 322 (già 311). - È sostituito dal seguente:

« Alla fine del 4° anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto viene ammesso agli esami di laurea. Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende un'analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, due saggi farmaceutici e un saggio tossicologico. La prova orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame e la discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato.

Alla fine del 5° anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di laurea, avente per oggetto la illustrazione della farmacopea, il riconoscimento di piante e droghe medicinali, la legislazione sanitaria e quanto altro possa riferirsi all'esercizio della professione di farmacista ».

Dopo l'art. 322 (già 311) sono inseriti i due seguenti:

« Art. 323. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn. 1, 2, 4 (oppure 3) 5, 6, 7 (oppure 8 e 9), 10 (oppure 11), da 17 a 23; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle che la Scuola indicherà; deve inoltre compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

« Art. 324. - Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superati gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica viene ammesso all'esame di laurea in farmacia.

Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende: a) la preparazione di un prodotto farmaceutico; b) riconoscimento e saggi di purezza - qualitativi e quantitativi - di due prodotti farmaceutici; c) una prova pratica di chimica biologica;
d) un saggio biologico di medicamento; e) il riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, e la discussione di tre argomenti scelti dal candidato ».

Art. 325 (già 312). - È sostituito dal seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato deve, nei primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn. 1, 2, 4, 6, 7, 10, da 19 a 23, o anche fuori di questi purché la Scuola approvi la scelta; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle che la Scuola indicherà; deve inoltre compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

Art. 326 (già 314). - È sostituito dal seguente:

« Alla fine del terzo anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto viene ammesso all'esame di diploma. Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende un'analisi qualitativa e due saggi farmaceutici. La prova orale comprende la discussione sulle prove pratiche eseguite ed un esame di cultura.

Alla fine del quarto anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di diploma, ordinato come nell'ultimo comma dell'art. 322 ».

Dopo l'art. 327 (già 315) è inserito il seguente:

« Art. 328. - I laureati in chimica, che aspirino a conseguire la laurea in farmacia possono essere ammessi al terzo anno. Anche i diplomati in farmacia (purché muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione), possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in farmacia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 115. - Mancini.