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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2090

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (032U2090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31  ottobre  1929,
n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1° ottobre 1931,  n.  1329,  e  22
ottobre 1931, n. 1754; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 118, 284, 309, 310, 313. 
 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte e' modificata la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti. 
 
   Art. 1: I.  Nell'elenco  delle  Scuole  di  perfezionamento  della
Facolta' di medicina e chirurgia: 
 
  a) la denominazione della « Scuola di tisiologia » e' modificata in
quella di « Scuola di clinica  della  tubercolosi  e  delle  malattie
delle vie respiratorie »; 
 
  b) e' aggiunta la « Scuola di clinica delle  malattie  tropicali  e
sub-tropicali ». 
 
  II. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Sono annessi alla Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali: 
 
  il Seminario matematico; 
 
  e le seguenti Scuole di perfezionamento: 
 
  Scuola di storia delle scienze; 
 
  Scuola di scienze biologiche ». 
 
   Art.  18.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'   di
giurisprudenza e' soppresso l'insegnamento  di  «  introduzione  allo
studio del diritto comparato » di cui  al  n.  28,  e  sono  aggiunti
rispettivamente, con i numeri 28, 32 e 33, i tre seguenti: 
 
  « diritto privato Comparato; 
 
  diritto marittimo; 
 
  diritto sindacale e corporativo ». 
 
  Articoli  43  e  59.  -  L'ammontare  della  tassa  di  diploma  di
perfezionamento e' modificato in lire « 200 ». 
 
   Art. 62. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di scienze
politiche: 
 
  I. La denominazione dell'insegnamento di « diritto corporativo » di
cui al n. 9, e'  modificata  in  quella  di  «  diritto  sindacale  e
corporativo ». 
 
  Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei
quali e' fatta menzione dell'insegnamento anzidetto. 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  « 37. Economia e legislazione agraria; 
 
  38. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  39. Diritto commerciale; 
 
  40. Statistica economica ». 
 
   Art. 68. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta e di due temi orali,  scelti  dalla  commissione  al  momento
dell'esame su tre temi, in materie diverse, presentati dal candidato. 
 
  Il tema della dissertazione scritta e i  temi  per  le  discussioni
orali sono scelti dal candidato tra le materie elencate nell'art. 62,
con l'approvazione del Preside, sentiti i professori delle materie o,
in mancanza, quelli di materie affini. 
 
  La   dissertazione   scritta,   in   tre   esemplari   stampati   o
dattilografati, e i tre temi di cui sopra, devono  essere  depositati
in segreteria almeno un mese prima del giorno  fissato  per  l'inizio
degli esami di laurea. 
 
  Sul rapporto del relatore in Commissione delibera se  il  candidato
possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo
ha valore di riprovazione ». 
 
   Art. 79. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Le materie d'insegnamento della Facolta' di lettere  e  filosofia
sono le seguenti: 
 
  1. Archeologia cristiana; 
 
  2. Archeologia dell'Africa romana; 
 
  3. Archeologia e storia dell'arte antica; 
 
  4. Assiriologla e archeologia orientale; 
 
  5. Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni  pratiche  presso
archivi e biblioteche; 
 
  6. Ebraico e lingue semitiche comparate; 
 
  7. Egittologia; 
 
  8. Epigrafia e antichita' greche; 
 
  9. Epigrafia italica; 
 
  10. Etica; 
 
  11. Etruscologia e archeologia italica; 
 
  12. Filologia iranica; 
 
  13. Filologia romanza; 
 
  14. Filologia slava; 
 
  15. Filologia e storia bizantina; 
 
  16. Filosofia; 
 
  17. Geografia; 
 
  18. Letteratura greca; 
 
  19. Letteratura italiana; 
 
  20. Letteratura latina; 
 
  21. Letteratura latina del medioevo; 
 
  22. Lingua e letteratura araba; 
 
  23. Lingua e letteratura bulgara; 
 
  24. Lingua e letteratura francese; 
 
  25. Lingua e letteratura inglese; 
 
  26. Lingua e letteratura neogreca; 
 
  27. Lingua e letteratura polacca; 
 
  28. Lingua e letteratura romena; 
 
  29. Lingua e letteratura spagnola; 
 
  30. Lingua e letteratura tedesca; 
 
  31. Lingua latina e greca; 
 
  32. Numismatica greca e romana; 
 
  33. Paleografia e diplomatica; 
 
  34. Paletnologia; 
 
  35. Pedagogia; 
 
  36. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente; 
 
  37. Sanscrito; 
 
  38. Storia comparata delle lingue classiche; 
 
  39. Storia del cristianesimo; 
 
  40. Storia della filosofia; 
 
  41. Storia della filosofia antica; 
 
  42. Storia della filosofia medioevale; 
 
  43. Storia della lingua italiana; 
 
  44. Storia della musica; 
 
  45. Storia della pedagogia italiana; 
 
  46. Storia dell'arte del rinascimento e moderna; 
 
  47. Storia dell'arte medioevale; 
 
  48. Storia delle religioni; 
 
  49. Storia del risorgimento italiano; 
 
  50. Storia e geografia dell'Asia orientale; 
 
  51. Storia e istituzioni musulmane; 
 
  52. Storia e lingue d'Abissinia; 
 
  53. Storia greca; 
 
  54. Storia medioevale; 
 
  55. Storia moderna; 
 
  56. Storia orientale antica; 
 
  57. Storia romana; 
 
  58. Topografia dell'Italia antica; 
 
  59. Topografia romana ». 
 
   Art. 84. - Nel secondo comma la disposizione di cui  alla  lettera
b) e' sostituita dalla seguente: 
 
  « b) di superare, se ne incomba l'obbligo allo studente,  la  prova
scritta di cui alla lettera c) dell'articolo medesimo ». 
 
   Art. 85. - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I. Nella disposizione di  cui  alla  lettera  a)  le  parole  «  di
traduzione dall'italiano in latino » sono sostituite con le parole  «
di latino ». 
 
  II. Dopo la disposizione di cui alla  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente modificandosi, per conseguenza, in c) e  d)  la  indicazione
delle disposizioni successive e dei loro riferimenti: 
 
  « b) due esami singoli annuali liberamente scelti dallo studente »; 
 
  III. Nella disposizione di cui alla lettera c) (gia' b) le parole «
saranno pubblicati » sono sostituite con le  parole  «  saranno  resi
noti ». 
 
  IV. La disposizione di cui alla lettera d) (gia' c)  e'  sostituito
dalla seguente: 
 
  « una prova scritta alla fine del quarto anno  per  quelle  materie
che saranno indicate nell'ordine degli studi ». 
 
   Art. 95. - L'ammontare della tassa di diploma  di  perfezionamento
e' modificata in L. « 200 ». 
 
   Art. 96. - Dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
 
  « Le funzioni dei professori incaricati saranno quelle previste dal
regolamento  generale  universitario  in  rapporto  ai  Consigli   di
Facolta' ». 
 
   Art. 99. - Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nella
sezione classica del seminario storico-geografico: 
 
  I. E' soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui  al  n.
1, e allo stesso posto e' inserito quello di « storia greca ». 
 
  II. E' soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichita'  romane
», di cui al n. 5, ed e' in conseguenza modificata la numerazione dei
successivi. 
 
  III. - E' aggiunto, col n.  14,  l'insegnamento  di  «  archeologia
cristiana ». 
 
   Art. 100.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti,  che  s'impartiscono
nella sezione medioevale e moderna dal seminarlo predetto: 
 
  I. E' soppresso l'insegnamento di storia bizantina ». 
 
  II.  Sono  aggiunti  rispettivamente  con  i  numeri  2,  16  e  17
gl'insegnamenti di « storia medioevale », « archeologia cristiana » e
« storia ungherese ». 
 
  In  conseguenza  delle  soppressioni  e  aggiunzioni  predette   e'
modificata la numerazione degli attuali insegnamenti dal 2 al 12. 
 
  III. La denominazione dell'insegnamento di « filologia bizantina »,
di cui al n. 15, e' modificata in quella  di  «  filologia  e  storia
bizantina ». 
 
   Art. 101.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti,  che  s'impartiscono
nella sezione orientale dell'anzidetto seminario: 
 
  I. E' soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui  al  n.
1, e allo stesso posto e' inserito quello di « storia greca ». 
 
  II. E' inserito, col n. 4, l'insegnamento di « storia medioevale »,
modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi. 
 
   Art. 103. - L'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di
perfezionamento di filologia classica e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Letteratura latina; 
 
  2. Letteratura greca; 
 
  3. Lingua latina e greca; 
 
  4. Storia comparata delle lingue classiche; 
 
  5. Filologia e storia bizantina; 
 
  6. Lingua e letteratura neo-greca; 
 
  7. Letteratura latina del medio evo ». 
 
   Art. 106. - Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola
di perfezionamento di filologia moderna: 
 
  I. La denominazione dell'insegnamento di  «  lingue  e  letterature
neolatine », di cui al n. 2, e' modificata in quella di  «  filologia
romanza ». 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  « 10. Lingua e letteratura ungherese; 
 
  11. Lingua e letteratura romena; 
 
  12. Lingua e letteratura bulgara; 
 
  13. Filologia slava ». 
 
   Art. 107. - Nell'elenco dei diplomi di perfezionamento  rilasciati
dalla Scuola di filologia moderna: 
 
  I. La denominazione del diploma di perfezionamento in  «  lingue  e
letterature neolatine », di cui al n. 2, e' sostituita con quella  di
« filologia romanza ». 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti diplomi di perfezionamento: 
 
  « 8. In lingua e letteratura ungherese; 
 
  9. In lingua e letteratura neo-greca; 
 
  10. In lingua e letteratura romena; 
 
  11. In lingua e letteratura bulgara; 
 
  12. In filologia slava ». 
 
   Art.  110.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della   Scuola   di
perfezionamento  italiana  di  archeologia,  all'insegnamento  di   «
epigrafia, e antichita' romane », di  cui  al  n.  2,  e'  sostituito
quello di « storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina » e la
denominazione dell'insegnamento di « numismatica », di cui al  n.  8,
e' modificata in quella di « numismatica greca e romana ». 
 
   Art. 112. - Il gruppo di materie, di cui al n 1, e' sostituito dal
seguente: 
 
  « epigrafia e antichita' greche; 
 
  storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina ». 
 
   Art. 117. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « La Scuola orientale  e'  costituita  dagl'insegnamenti  ufficiali
della Facolta' di  lettere  e  filosofia,  rientranti  in  una  delle
seguenti categorie: » 
 
   Art. 118 (gia' 119). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « I corsi della Scuola orientale hanno la durata di due anni ». 
 
   Art. 129 (gia' 130). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Scuola
di perfezionamento di storia antica: 
 
  I. E' soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui  al  n.
1, e al suo posto e' inserito quello di storia greca. 
 
  II. E' soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichita'  romane
», di cui al n. 4, modificandosi in conseguenza  la  numerazione  dei
successivi. 
 
  III. Le denominazioni degl'insegnamenti di « numismatica », di  cui
al n. 7 (gia' 8), e di « storia bizantina » di cui al n. 8 (gia'  9),
sono rispettivamente modificate in quelle di «  numismatica  greca  e
romana » e di filologia e storia bizantina ». 
 
   Art. 130 (gia' 131). - Sono soppresse le ultime parole: 
 
   « o l'epigrafia e antichita' romane ». 
 
   Art. 131. (gia' 132). - Nell'elenco delle discipline fra le  quali
lo studente puo' scegliere l'argomento per la  dissertazione  scritta
e' soppressa quella di « epigrafia e antichita' romane ». 
 
   Art. 133 (gia' 134). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Scuola
di perfezionamento di storia medioevale e moderna: 
 
  I. La denominazione dell'insegnamento  di  «  storia  medioevale  e
moderna », di cui al n. 1,  e'  modificata  in  quella  di  «  storia
medioevale ». 
 
  II. Dopo l'insegnamento n. 1, e' inserito, col n. 2,  quello  di  «
storia moderna » modificandosi  in  conseguenza  la  numerazione  dei
successivi. 
 
  III. E' aggiunto, col n. 18, l'insegnamento di «  storia  ungherese
». 
 
   Art. 137 (gia' 138). - Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della sezione per bibliotecari e archivisti paleografi  della  Scuola
di perfezionamento di storia medioevale e moderna: 
 
  I. E' modificata la denominazione  dell'insegnamento  di  «  storia
medioevale e moderna », di cui  al  n.  7,  in  quella  di  «  storia
medioevale ». 
 
  II. Dopo l'insegnamento n. 7 e' inserito, col n.  8,  quello  di  «
storia  moderna  »,  modificandosi  in  conseguenza  la   numerazione
dell'insegnamento successivo. 
 
   Art. 153 (gia' 154). - E' sostituito dal seguente: 
 
  Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti: 
 
  1. Storia delle religioni; 
 
  2. Etnologia religiosa; 
 
  3. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente; 
 
  4. Egittologia; 
 
  5. Assiriologia; 
 
  6. Storia religiosa d'Israele; 
 
  7. Storia del cristianesimo; 
 
  8. Archeologia cristiana; 
 
  9. Storia ed istituzioni musulmane; 
 
  10. Storia della filosofia; 
 
  11. Filosofia; 
 
  12. Storia greca; 
 
  13. Storia romana; 
 
  14. Storia medioevale; 
 
  15. Storia moderna ». 
 
   Art. 154 (gia' 155). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «  Corsi  d'insegnamenti   di   altra   Facolta'   o   Scuola   non
specificatamente  storico-religiosi,  e  non   compresi   nell'elenco
suddetto, possono essere particolarmente consigliati agli allievi dal
Consiglio  della  Scuola,  quando  abbiano  uno  speciale   interesse
storico-religioso ». 
 
   Art. 157 (gia' 158). - Dopo la disposizione di  cui  al  n.  1  e'
inserita la seguente, modificandosi  in  conseguenza  la  numerazione
della disposizione successiva: 
 
  « 2. Sostenere gli esami di profitto sugl'insegnamenti compresi nel
corso di studi indicati dal Consiglio della Scuola ». 
 
   Art. 158 (gia' 159). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « La Scuola si tiene in relazione  con  Istituti  e  Scuole  aventi
carattere affine e comunanza di interessi scientifici e didattici ». 
 
   Art. 159 (gia' 160). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « La Scuola provvede alla formazione e allo  sviluppo  di  una  sua
biblioteca specializzata. 
 
  Il periodico « Studi e materiali di storia  delle  religioni  »  e'
l'organo ufficiale dell'attivita' scientifica della Scuola ». 
 
  Dopo l'art. 168 (gia' 169) e' soppresso l'« Allegato A, articolo 85
». 
 
   Art.  170  (gia'  171).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti   della
Facolta'   di   medicina   e   chirurgia:   I.    La    denominazione
dell'insegnamento di  «  parassitologia  »,  di  cui  al  n.  15,  e'
modificata in quella di « parassitologia medica ». 
 
  II.  E'  aggiunto,  col  n.  37,  l'insegnamento   di   «   tecnica
microscopica ». 
 
   Art. 178 (gia' 179). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « I  laureati  in  scienze  naturali,  in  agraria  e  in  medicina
veterinaria possono essere  iscritti  al  terzo  anno;  qualora  essi
abbiano frequentato un  corso  biennale  di  anatomia  umana  con  le
relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia  e  un  corso
annuale di patologia generale,  e  ne  abbiano  superato  gli  esami,
possono essere iscritti al quarto anno. 
 
  I laureati in matematica, in  fisica,  in  chimica,  in  chimica  e
farmacia, in farmacia  e  i  diplomati  in  farmacia  possono  essere
iscritti al secondo anno; qualora  essi  abbiano  gia'  superato  gli
esami di botanica, zoologia e anatomia comparata, fisiologia, possono
essere iscritti al terzo anno. 
 
  Gl'ingegneri civili e industriali,  i  laureati  in  filosofia,  in
lettere e in giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno. 
 
  In ciascuno dei casi previsti ai  precedenti  commi  i  richiedenti
devono  essere  forniti  della  maturita'  classica  o   scientifica,
conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede
l'abbreviazione di corso. 
 
  La Facolta', tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati per il conseguimento della laurea o del  diploma  di  cui  i
richiedenti sono forniti, determina caso per caso  il  numero  minimo
degl'insegnamenti che debbono essere seguiti  e  formare  oggetto  di
esame, e consiglia l'ordine degli studi ». 
 
   Art. 190 (gia' 191). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti  a  pagare
le medesime tasse  stabilite  per  gli  studenti  della  Facolta'  di
medicina e chirurgia, e la tassa di diploma in L. 200. 
 
  La misura dei contributi per le esercitazioni  pratiche  e  per  le
altre prestazioni, di cui gl'inscritti usufruiscono durante il  corso
di studi, e' fissata anno per anno dal Consiglio di  amministrazione,
su proposta della Facolta'. 
 
  Per il corso complementare d'igiene pratica  regolato  dalle  norme
contenute nei Regi decreti 29 maggio 1898, n. 219, e 12 maggio  1930,
n. 773, gli iscritti sono tenuti a pagare,  a  titolo  di  contributo
alle spese d'insegnamento, la somma di L. 300». 
 
   Art. 242 (gia' 243). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Scuola
di   perfezionamento   in   clinica    medica,    la    denominazione
dell'insegnamento  di  «  parassitologia  »,  di  cui  al  n.  4,  e'
modificata in quella di « parassitologia medica ». 
 
  Dopo l'art. 249 (gia' 250)  la  denominazione  della  «  Scuola  di
tisiologia » e' modificata in quella di «  Scuola  di  clinica  della
tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ». 
 
   Art. 250 (gia' 251). - Le parole « Il corso per la specialita'  in
tisiologia » sono sostituite con le parole seguenti: « Il  corso  per
la specialita' in clinica della tubercolosi e  delle  malattie  delle
vie respiratorie ». 
 
  Dopo l'art. 257 (gia' 258)e' inserita la « Scuola di clinica  delle
malattie tropicali e subtropicali » con il relativo programma: 
 
  « Art. 258. - Il corso degli studi della Scuola di  perfezionamento
in clinica delle malattie tropicali e subtropicali ha  la  durata  di
anni 2 ». 
 
  « Art. 259. - Gl'insegnamenti della Scuola riguardano: 
 
  a) clinica delle malattie tropicali e subtropicali (1° e 2° anno); 
 
  b) clinica delle malattie della pelle tropicali e subtropicali  (1°
e 2° anno); 
 
  c) patologia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno); 
 
  d) chirurgia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno); 
 
  e) semeiotica fisica (1° anno); 
 
  f) semeiotica di laboratorio (1° anno); 
 
  g) igiene e climatologia delle regioni tropicali e subtropicali (1°
anno); 
 
  h) radiologia (1° e 2° anno); 
 
  i) oculistica (1° anno); 
 
  l) otorinolaringoiatria (1° anno); 
 
  m) anatomia ed istologia patologica (1° anno); 
 
  n) parassitologia medica (1° anno) ». 
 
  « Art. 260. - Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo  e
indirizzo eminentemente pratico ». 
 
  « Art. 261. - Gli esami di profitto sono dati  alla  fine  di  ogni
corso e per ogni materia  o  gruppi  di  materie  secondo  quanto  e'
stabilito dal direttore della Scuola ». 
 
  « Art. 262. -  L'esame  di  diploma  si  svolge  secondo  le  norme
dell'art. 189 ». 
 
  «  Art.  263.  -  Ai  promossi  viene  rilasciato  un  diploma   di
specializzazione in clinica delle malattie tropicali e  sub-tropicali
». 
 
   Art. 265 (gia' 260). - Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: 
 
  I. Nell'insegnamento di « fisica sperimentale », di cui al n. 6, e'
soppressa l'indicazione « due corsi ». 
 
  II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « anatomia comparata », e
di « chimica generale per gli studenti di medicina e  farmacia  »  di
cui ai numeri 12 e 18, sono modificate rispettivamente in quelle di «
anatomia  ed  embriologia  comparate  »  e  di  «  chimica   generale
inorganica ed organica per gli studenti di medicina e farmacia ». 
 
  III. E' soppresso l'insegnamento di « embriologia », di cui  al  n.
52, ed e' in conseguenza modificata la numerazione dei successivi. 
 
  IV. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  « 56 Microbiologia; 
 
  57 Istituzioni di anatomia umana; 
 
  58. Calcoli numerici e grafici; 
 
  59 Biochimica (corso della Scuola di farmacia) » 
 
   Art. 266 (gia' 261). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « I singoli insegnamenti possono essere svolti in corsi semestrali,
annuali o biennali, secondo che sara' indicato nel manifesto  annuale
degli studi. 
 
  Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni. 
 
  Per gl'insegnamenti che hanno  durata  biennale  lo  studente  puo'
chiedere di sostenere l'esame alla fine di ciascun  anno;  due  esami
pero' hanno il valore di una sola prova ai fini del numero  richiesto
per l'ammissione alla rispettiva laurea ». 
 
   Art. 269 (gia' 264). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli esami di profitto possono essere dati per singole  discipline
o per gruppi. In quest'ultimo caso gli  aggruppamenti  devono  essere
indicati dalla Facolta' secondo le diverse lauree. 
 
  Se il gruppo contiene  materie  alle  quali  lo  studente  non  sia
iscritto, l'esame verte solo sugl'insegnamenti che egli ha seguito ». 
 
   Art. 271 (gia' 266). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli studenti che non seguono il piano di  studio  proposto  dalla
Facolta' devono soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
  a) per la laurea in matematica prendere iscrizione e  superare  gli
esami in almeno 12 materie scelte tra quelle elencate  nell'art.  265
ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31 e da 48 a 50; 
 
  b) per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami
in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265  ai  ai
numeri da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29  a  32  ed  inoltre  frequentare  le
esercitazioni di preparazioni chimiche  e  per  tre  anni  almeno  il
laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche; 
 
  c) per la laurea in chimica  prendere  iscrizione  e  superare  gli
esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  265
ai numeri da 6 a 10, 14, 15, 17, 29, da 31 a  36,  47,  54  e  59,  e
frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facolta',  superare  le
relative prove e durante il 4° anno  frequentare  il  laboratorio  di
chimica per ricerche speciali di indole teorica e sperimentale; 
 
  d) per la laurea in scienze naturali prendere iscrizione e superare
gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle  elencate  nell'art.
265 ai numeri da 6 a 8,  11  a  17,  19,  30,  37  a  41,  56  e  57,
frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facolta' e superare le
relative prove; 
 
  e) per la laurea mista in matematica e fisica prendere iscrizione e
superare gli esami in almeno 12 materie scelte  fra  quelle  elencate
nell'art. 265 ai numeri da l a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra
i corsi di  fisica  tecnica  e  di  elettrotecnica  della  Scuola  di
ingegneria, frequentare per un biennio il  laboratorio  di  fisica  e
superare la relativa prova pratica. 
 
  Gli studenti possono anche seguire insegnamenti diversi  da  quelli
tra i quali la Facolta' consente  la  scelta  per  ciascun  corso  di
laurea, ma in tale caso i nuovi insegnamenti da loro prescelti devono
essere approvati dalla Facolta'. 
 
  Ai fini del numero minimo  di  materie  nelle  quali  gli  studenti
devono prendere iscrizione e superare l'esame  per  ciascuna  laurea,
due materie di durata semestrale sono computate per una ». 
 
   Art. 273 (gia' 268). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Per essere ammessi all'esame di  laurea  lo  studente  deve  aver
superato gli esami  di  profitto  nelle  materie  alle  quali  si  e'
iscritto e nel numero minimo indicato per ciascuna laurea e le  prove
pratiche specificate negli articoli precedenti. 
 
  L'esame  di  laurea  consiste;  a)   nella   discussione   di   una
dissertazione scritta (presentata almeno un  mese  prima  dell'esame)
sopra un argomento scelto liberamente  dal  candidato  in  una  delle
discipline che si riferiscono alla laurea; b) in una prova  orale  di
cultura  generale;  c)  nella  esposizione  di  due  almeno  fra  tre
argomenti orali assegnati dalla Facolta', su domanda  del  candidato,
tre mesi prima dell'esame ». 
 
   Art. 275  (gia'  270).  -  I.  Nel  comma  2°  del  paragrafo  III
riguardante la laurea in chimica le parole «  che  sono  forniti  del
diploma di farmacista » sono sostituite con  le  parole  «  che  sono
forniti della laurea in farmacia o del diploma di farmacista ». 
 
  II. Nel 1° comma del paragrafo IV riguardante la laurea in  scienze
naturali le parole «  I  laureati  in  matematica,  fisica,  chimica,
chimica e farmacia... » sono sostituite con le parole « I laureati in
matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia, farmacia... ». 
 
   Art. 282 (gia' 277). -  L'ammontare  della  tassa  di  diploma  e'
modificato in L. « 200 ». 
 
  Dopo l'art. 289 (gia' 285) e' aggiunta la « Scuola  perfezionamento
in scienze biologiche » con il relativo programma. 
 
  « Art. 290. - La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si
propone di allargare  e  completare  la  cultura  di  coloro  che  si
dedicano allo studio delle varie discipline biologiche. 
 
  Essa inoltre mira  a  completare  la  preparazione  scientifica  di
coloro che si avviano all'insegnamento di  materie  biologiche  nelle
scuole medie, in maniera  da  renderlo  piu'  proficuo  e  sempre  in
armonia con lo sviluppo raggiunto dalla scienza. 
 
   Art. 291. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  1. Chimica fisiologica; 
 
  2. Fisiologia generale; 
 
  3. Microbiologia; 
 
  4. Genetica; 
 
  5. Botanica; 
 
  6. Fisiologia vegetale; 
 
  7. Patologia vegetale; 
 
  8. Genetica applicata all'agricoltura; 
 
  9. Fisiologia umana; 
 
  10. Anatomia ed embriologia; 
 
  11. Zoologia; 
 
  12. Genetica applicata alla zootecnia; 
 
  13. Antropologia; 
 
  14. Paleontologia; 
 
  15. Storia delle scienze biologiche; 
 
  16. Oceanografia biologica; 
 
  17. Istituzioni di anatomia umana; 
 
  18. Patologia generale; 
 
  19. Biochimica; 
 
  20. Biologia applicata; 
 
  21. Biometria. 
 
   Art. 292. - La Scuola e' retta da un  direttore  assistito  da  un
Consiglio. 
 
  Il direttore della Scuola e' nominato dal Rettore  su  designazione
della Facolta' di scienze e dura in carica un biennio. 
 
  Il Consiglio della Scuola e' costituito da  tutti  gl'insegnanti  i
cui insegnamenti fanno parte della  medesima  ed  e'  presieduto  dal
direttore. 
 
   Art. 293. - La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in: 
 
  a) scienze biologiche; 
 
  b) in biologia vegetale; 
 
  c) in biologia animale. 
 
  Per conseguire uno dei diplomi di  perfezionamento  precedentemente
indicati il Consiglio della Scuola fissa volta a volta e per ciascuno
aspirante gl'insegnamenti da  seguire  tenendo  conto  dei  corsi  di
materie biologiche seguite durante il corso di studi per  la  laurea.
Comunque gl'insegnamenti ai quali  ogni  allievo  deve  iscriversi  e
conseguentemente gli esami che deve superare non possono essere  meno
di nove. 
 
  Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti  diplomi
dura due anni. 
 
   Art. 294. - Alla Scuola di perfezionamento in  scienze  biologiche
sono ammessi: 
 
  a) i laureati in scienze naturali; 
 
  b) i laureati in medicina e chirurgia; 
 
  c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia, e chimica; 
 
  d) i laureati in medicina veterinaria; 
 
  e) i laureati in agraria e in scienze forestali. 
 
   Art. 295. - Gl'iscritti alla Scuola  debbono  pagare  le  tasse  e
sopratasse,  che  sono  stabilite  per   la   Facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali, e la tassa di diploma in lire 200. 
 
   Art. 296. - Le commissioni per gli esami di profitto sono  formate
dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. 
 
   Art. 297. - La commissione esaminatrice per  il  conferimento  del
diploma e' presieduta dal direttore della Scuola e composta di  altri
otto membri. 
 
   Art. 298. -  Per  conseguire  il  diploma  di  perfezionamento  il
candidato deve  presentare  e  discutere  una  dissertazione  scritta
originale e di carattere sperimentale e sostenere un esame di cultura
generale ». 
 
   Art.  300  (gia'  287).  -  Nel  primo  comma  le  parole  «   che
impartiscono gl'insegnamenti nella Scuola » sono  sostituite  con  le
seguenti « che impartiscono nella Scuola gli insegnamenti di  cui  ai
nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 302 ». 
 
   Art. 302 (gia' 289).  -  I.  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della
Scuola speciale di scienze statistiche e attuariali sono  aggiunti  i
seguenti: 
 
  « 6. Demografia; 
 
  7. Statistica economica; 
 
  8. Calcoli numerici e grafici ». 
 
  II. Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « L'insegnamento di statistica e' il corso ufficiale  della  Scuola
di statistica,  l'insegnamento  di  economia  politica  e'  il  corso
ufficiale della Facolta' di giurisprudenza ». 
 
  III. Nell'elenco dei corsi di conferenze e' aggiunto il seguente: «
h) questioni matematiche di carattere statistico e attuariale ». 
 
   Art. 306 (gia' 293). - Le parole « ... e su altre due  materie  da
scegliersi ... » sono sostituite con le seguenti « ... e su altre due
materie da scegliersi o tra le materie di cui ai  nn.  6  e  8  dello
stesso articolo... ». 
 
   Art. 312 (gia' 299). - Nell'insegnamento di statistica di  cui  al
n. 8, l'indicazione « (corso ufficiale  della  Facolta'  giuridica  o
della Facolta' di scienze politiche) » e' sostituita con quella di  «
(corso ufficiale della Scuola di statistica) ». 
 
   Art. 317 (gia' 304). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia,  la  laurea
in farmacia e il diploma in farmacia. 
 
  Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5  anni,
quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello  per  il  diploma  in
farmacia 4 anni ». 
 
   Art. 318 (gia' 305). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Le materie d'insegnamento della Scuola sono le segnanti: 
 
  1. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
 
  2. Chimica bromatologica; 
 
  3. Botanica; 
 
  4. Botanica farmaceutica; 
 
  5. Fisiologia vegetale; 
 
  6. Farmacologia e farmacognosia; 
 
  7. Chimica generale inorganica ed organica  (corso  speciale  della
Facolta' di scienze); 
 
  8. Chimica generale ed inorganica; 
 
  9. Chimica organica; 
 
  10. Fisica applicata alla biologia; 
 
  11. Fisica sperimentale; 
 
  12. Matematica per chimici e naturalisti; 
 
  13. Chimica fisica; 
 
  14. Chimica analitica; 
 
  15. Chimica industriale; 
 
  16. Chimica agraria; 
 
  17. Mineralogia; 
 
  18.  Istituzioni  di  anatomia  umana  (corso  della  Facolta'   di
scienze); 
 
  19. Fisiologia generale; 
 
  20. Biochimica; 
 
  21. Tecnica e legislazione farmaceutica; 
 
  22. Idrologia; 
 
  23. Microbiologia; 
 
  24. Igiene e polizia medica ». 
 
   Art. 319  (gia'  307).  -  Il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  « La  Scuola  propone  e  pubblica  ogni  anno  l'ordine  di  studi
consigliato per i corsi delle due lauree e del diploma ». 
 
   Art. 320 (gia' 307). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo  che
la Scuola disponga altrimenti, nel quale  caso  nel  manifesto  degli
studi saranno specificati gli aggruppamenti delle materie ». 
 
   Art. 321 (gia' 308). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia e che non segue il piano di  studi  consigliato,  deve,  nei
primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami
in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318, ai nn.
1, 2, 3 (oppure 4) 6, 8, 9, da 11 a 17 e da 19 a 23 o anche fuori  di
questi, purche' la Scuola approvi la scelta; deve frequentare i corsi
pratici consigliati dalla Scuola e superare  le  prove  di  esami  su
quelle chela Scuola indichera'; deve, poi, nel quinto anno di corso o
anche durante l'ultimo biennio, compiere almeno 12  mesi  di  pratica
farmaceutica  presso  una  delle  farmacie  che  allo  scopo  vengono
indicate anno per anno dalla Scuola ». 
 
   Art. 322 (gia' 311). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla fine del 4° anno lo studente che abbia  superato  tutti  gli
esami di profitto viene ammesso agli esami di laurea. Questo consiste
in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende
un'analisi   qualitativa,   un'analisi   quantitativa,   due    saggi
farmaceutici e un saggio tossicologico. La prova orale  comprende  la
discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno  un  mese
prima dell'esame e la discussione di tre argomenti orali  scelti  dal
candidato. 
 
  Alla fine del 5° anno, dietro  esibizione  di  un  certificato  del
direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la  pratica,  lo
studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame  di
laurea, avente per oggetto  la  illustrazione  della  farmacopea,  il
riconoscimento  di  piante  e  droghe  medicinali,  la   legislazione
sanitaria  e  quanto  altro  possa  riferirsi   all'esercizio   della
professione di farmacista ». 
 
  Dopo l'art. 322 (gia' 311) sono inseriti i due seguenti: 
 
  « Art. 323. - Lo studente che aspira  a  conseguire  la  laurea  in
farmacia e che non segue il piano di  studi  consigliato,  deve,  nei
quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare  gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn.  1,
2, 4 (oppure 3) 5, 6, 7 (oppure 8 e 9), 10 (oppure 11), da 17  a  23;
deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e  superare
le prove di esami su quelle che la Scuola  indichera';  deve  inoltre
compiere almeno 12 mesi di  pratica  farmaceutica  presso  una  delle
farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno  dalla  Scuola
». 
 
  « Art. 324. - Alla fine del  quarto  anno  lo  studente  che  abbia
superati gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del
direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica viene
ammesso all'esame di laurea in farmacia. 
 
  Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova
pratica comprende: a) la preparazione di un prodotto farmaceutico; b)
riconoscimento e saggi di purezza - qualitativi e quantitativi  -  di
due prodotti farmaceutici; c) una prova pratica di chimica biologica;
d) un saggio biologico di medicamento; e) il riconoscimento di piante
e droghe medicinali. 
 
  L'esame  orale  comprende  la  discussione  di  una   dissertazione
scritta,  presentata  almeno  un  mese  prima  degli  esami,   e   la
discussione di tre argomenti scelti dal candidato ». 
 
   Art. 325 (gia' 312). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia e  che
non segue il piano di studi consigliato deve, nei primi tre  anni  di
corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno  7  materie
scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn. 1, 2, 4, 6, 7, 10, da
19 a 23, o anche fuori di questi purche' la Scuola approvi la scelta;
deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e  superare
le prove di esami su quelle che la Scuola  indichera';  deve  inoltre
compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica presso una  delle
farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno  dalla  Scuola
». 
 
   Art. 326 (gia' 314). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla fine del terzo anno lo studente che abbia superato tutti gli
esami di profitto viene ammesso all'esame di diploma. Questo consiste
in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende
un'analisi qualitativa e  due  saggi  farmaceutici.  La  prova  orale
comprende la discussione sulle prove pratiche eseguite ed un esame di
cultura. 
 
  Alla fine del quarto anno, dietro esibizione di un certificato  del
direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la  pratica,  lo
studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame  di
diploma, ordinato come nell'ultimo comma dell'art. 322 ». 
 
  Dopo l'art. 327 (gia' 315) e' inserito il seguente: 
 
  « Art. 328. - I laureati in chimica, che aspirino a  conseguire  la
laurea in farmacia possono essere ammessi  al  terzo  anno.  Anche  i
diplomati in  farmacia  (purche'  muniti  del  diploma  di  maturita'
classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli
dell'abbreviazione), possono essere iscritti al terzo anno del  corso
per la laurea in farmacia ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 115. - Mancini.