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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 2087

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna. (032U2087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1975;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1975, è modificato nel modo seguente:

Art. 1



«L'Istituto conferisce, dopo un quadriennio di studi, la laurea in medicina veterinaria; conferisce inoltre ai laureati in medicina veterinaria, che seguono le Scuole di perfezionamento, i relativi diplomi di specializzazione».

Art. 3. - È sostituito dal seguente:

«Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti:

1. Zoologia generale e parassitologia;

2. Fisica medica;

3. Chimica generale organica ed inorganica;

4. Botanica;

5. Anatomia o fisiologia comparata;

6. Anatomia descrittiva degli animali domestici;

7. Anatomia topografica degli animali domestici;

8. Istologia ed embriologia generale;

9. Fisiologia degli animali domestici;

10. Ezoognosia e zootecnia;

11. Patologia generale e fisiopatologia sperimentale;

12. Materia medica;

13. Patologia e clinica medica generale;

14. Malattie infettive e polizia sanitaria;

15. Patologia e clinica chirurgica;

16. Anatomia patologica;

17. Ispezione annonaria (carni, latte, latticini, pesci, selvaggina, insaccati, ecc.);

18. Ostetricia e ginecologia;

19. Economia rurale;

20. Microbiologia ed immunologia;

21. Metodologia e terapia clinica;

22. Giurisprudenza veterinaria e vizi redibitori;

23 Igiene zootecnica;

24. Medicina operatoria;

25. Podologia;

26. Zooculture.

Gl'insegnamenti di cui ai numeri 10 e 15 importano due esami ciascuno: per il n. 10 uno di ezoognosia ed uno di zootecnia, per il n. 15 uno di patologia speciale ed uno di clinica chirurgica.

Gl'insegnamenti di cui ai numeri 6 e 7 importano un unico esame, e cosi pure importa un unico esame l'insegnamento di cui al n. 13.

Tutti gl'insegnamenti devono avere, almeno in parte, carattere istituzionale».

Art. 4. - sostituito dal seguente:

«Hanno durata biennale gl'insegnamenti di fisiologia degli animali domestici, di anatomia descrittiva degli animali domestici, di patologia e clinica medica generale, di patologia e clinica chirurgica, di malattie infettive e polizia sanitaria.

Tutti gli altri insegnamenti sono annuali ad eccezione di quelli di metodologia e terapia clinica, di giurisprudenza veterinaria e vizi redibitori e di podologia, che sono semestrali.

Per gl'insegnamenti di zoologia generale e parassitologia, di fisica medica, d'istologia ed embriologia generale, di patologia generale e fisiopatologia sperimentale, di materia medica e di chimica generale organica ed inorganica gli studenti seguono i corsi presso la Facoltà medico-chirurgica della Università; per gl'insegnamenti di botanica e di anatomia e fisiologia comparata presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università stessa, e per gl'insegnamenti di economia rurale e di zooculture presso l'Istituto superiore agrario».

Art. 6. - È sostituito dal seguente:

«Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver superato gli esami di profitto su 22 materie.

Sono obbligatori la frequenza e gli esami per le materie qui appresso indicate le quali sono dichiarate fondamentali: zoologia generale e parassitologia, chimica generale organica ed inorganica, anatomia descrittiva degli animali domestici, anatomia topografica degli animali domestici, istologia ed embriologia generale, fisiologia degli animali domestici, ezoognosia e zootecnia, patologia generale e fisiopatologia sperimentale, materia medica, patologia e clinica medica generale, malattie infettive e polizia sanitaria, patologia e clinica chirurgica, anatomia patologica, ispezione annonaria, ostetricia e ginecologia, medicina operatoria.

È lasciata facoltà allo studente di scegliere fra le restanti 10 materie di cui ai numeri 2, 4, 5, 19 a 23, 25, 26 dell'articolo 3 le 6 nelle quali, dopo aver ottenuto le firme di frequenza, intende sostenere l'esame di profitto».

Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti sei nuovi articoli concernenti le scuole di perfezionamento, modificandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

«Art. 15. - Sono istituite presso l'Istituto le seguenti Scuole di perfezionamento per laureati in medicina veterinaria:

1. Scuola di perfezionamento in zootecnia ed igiene zootecnica;

2. Scuola di perfezionamento nelle malattie infettive ed infestive e loro profilassi;

3. Scuola di perfezionamento in chirurgia veterinaria;

4. Scuola di perfezionamento in ispezione annonaria.

Direttore di ciascuna Scuola di perfezionamento è il titolare della cattedra relativa».

«Art. 16. - La durata del corso di ciascuna Scuola è di due anni.

Gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami di profitto sulle singole discipline e alla fine del corso l'esame di diploma.

Essi debbono inoltre compiere, durante i corsi, due anni di internato secondo le norme fissate dai singoli direttori».

«Art. 17. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della rispettiva Scuola».

«Art. 18. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di ogni Scuola ed in ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta di meno di tre membri.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed un libero docente».

«Art. 19. - Le tasse e sopratasse sono quelle stesse stabilite dalla legge per gli studenti dell'Istituto e sono devolute al bilancio del medesimo. La tassa di diploma di L. 200 è devoluta all'Erario».

«Art. 20. - L'ordinamento delle singole Scuole è il seguente:

Scuola di zootecnia ed igiene zootecnica:

Anno 1°. - Anatomia e fisiologia con speciale riferimento alle funzioni economiche degli animali domestici - Chimica fisiologica - Chimica analitica dei foraggi e del latte - Genetica ed ecologia - Botanica sistematica con speciale riguardo allo studio delle piante foraggere.

Anno 2°. - Zootecnia generale e speciale - Zooculture (avicoltura, apicoltura, pescicoltura) - Igiene zootecnica - Malattie infettive e loro importanza nel campo zootecnico.

Scuola di perfezionamento in malattie infettive ed infestive:

Anno 1°. - Zoologia - Patologia generale - Microbiologia e immunologia - Igiene zootecnica - Metodologia e terapia clinica.

Anno 2°. - Anatomia ed istologia patologica - Polizia e legislazione sanitaria - Patologia e clinica medica generale - Malattie infettive ed infestive e loro profilassi.

Scuola di perfezionamento in chirurgia veterinaria:

Anno 1°. - Anatomia chirurgica - Anatomia ed istologia patologica Tecnica e terapeutica chirurgica generale e speciale - Semeiotica chirurgica - Clinica chirurgica - Tecnica di laboratorio e Chirurgia sperimentale.

Anno 2°. - Tecnica e terapia chirurgica speciale - Patologia chirurgica speciale - Clinica chirurgica - Tecnica di laboratorio e chirurgia sperimentale - Medicina legale in rapporto alla chirurgia - Oculistica - Ostetricia e ginecologia - Podologia.

Scuola di perfezionamento in ispezione annonaria:

Anno 1°. - Zoologia con speciale riguardo alla parassitologia - Botanica - Chimica applicata all'igiene degli alimenti - Microscopia applicata all'igiene degli alimenti - Legislazione sanitaria - igiene zootecnica.

Anno 2°. - Malattie infettive del bestiame con speciale riguardo alle zoonosi - Anatomia ed istologia patologica - Ispezione delle carni da macello, degl'insaccati, conserve alimentaria, pesci, latte, selvaggina, funghi, ecc.».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 94. - Mancini.