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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 2087

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna. (032U2087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore  di   medicina
veterinaria di Bologna, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930,
n. 1975; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
 
  Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; 
 
  Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n.
1762; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria  di
Bologna, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930,  n.  1975,  e'
modificato nel modo seguente: 
 
  Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'Istituto conferisce, dopo un quadriennio di studi, la laurea  in
medicina veterinaria; conferisce  inoltre  ai  laureati  in  medicina
veterinaria, che seguono le Scuole  di  perfezionamento,  i  relativi
diplomi di specializzazione». 
 
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti: 
 
  1. Zoologia generale e parassitologia; 
 
  2. Fisica medica; 
 
  3. Chimica generale organica ed inorganica; 
 
  4. Botanica; 
 
  5. Anatomia o fisiologia comparata; 
 
  6. Anatomia descrittiva degli animali domestici; 
 
  7. Anatomia topografica degli animali domestici; 
 
  8. Istologia ed embriologia generale; 
 
  9. Fisiologia degli animali domestici; 
 
  10. Ezoognosia e zootecnia; 
 
  11. Patologia generale e fisiopatologia sperimentale; 
 
  12. Materia medica; 
 
  13. Patologia e clinica medica generale; 
 
  14. Malattie infettive e polizia sanitaria; 
 
  15. Patologia e clinica chirurgica; 
 
  16. Anatomia patologica; 
 
  17.  Ispezione   annonaria   (carni,   latte,   latticini,   pesci,
selvaggina, insaccati, ecc.); 
 
  18. Ostetricia e ginecologia; 
 
  19. Economia rurale; 
 
  20. Microbiologia ed immunologia; 
 
  21. Metodologia e terapia clinica; 
 
  22. Giurisprudenza veterinaria e vizi redibitori; 
 
  23 Igiene zootecnica; 
 
  24. Medicina operatoria; 
 
  25. Podologia; 
 
  26. Zooculture. 
 
  Gl'insegnamenti di cui ai  numeri  10  e  15  importano  due  esami
ciascuno: per il n. 10 uno di ezoognosia ed uno di zootecnia, per  il
n. 15 uno di patologia speciale ed uno di clinica chirurgica. 
 
  Gl'insegnamenti di cui ai numeri 6 e 7 importano un unico esame,  e
cosi pure importa un unico esame l'insegnamento di cui al n. 13. 
 
  Tutti gl'insegnamenti devono  avere,  almeno  in  parte,  carattere
istituzionale». 
 
  Art. 4. - sostituito dal seguente: 
 
  «Hanno durata biennale gl'insegnamenti di fisiologia degli  animali
domestici,  di  anatomia  descrittiva  degli  animali  domestici,  di
patologia  e  clinica  medica  generale,  di  patologia   e   clinica
chirurgica, di malattie infettive e polizia sanitaria. 
 
  Tutti gli altri insegnamenti sono annuali ad eccezione di quelli di
metodologia e terapia clinica, di giurisprudenza veterinaria  e  vizi
redibitori e di podologia, che sono semestrali. 
 
  Per gl'insegnamenti  di  zoologia  generale  e  parassitologia,  di
fisica medica, d'istologia  ed  embriologia  generale,  di  patologia
generale e  fisiopatologia  sperimentale,  di  materia  medica  e  di
chimica generale organica ed inorganica gli studenti seguono i  corsi
presso  la  Facolta'   medico-chirurgica   della   Universita';   per
gl'insegnamenti di botanica e  di  anatomia  e  fisiologia  comparata
presso  la  Facolta'  di  scienze  matematiche  fisiche  e   naturali
dell'Universita' stessa, e per gl'insegnamenti di economia  rurale  e
di zooculture presso l'Istituto superiore agrario». 
 
  Art. 6. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Per essere ammesso agli esami di  laurea  lo  studente  deve  aver
superato gli esami di profitto su 22 materie. 
 
  Sono obbligatori la frequenza  e  gli  esami  per  le  materie  qui
appresso indicate le quali  sono  dichiarate  fondamentali:  zoologia
generale e parassitologia, chimica generale organica  ed  inorganica,
anatomia descrittiva degli animali  domestici,  anatomia  topografica
degli  animali  domestici,   istologia   ed   embriologia   generale,
fisiologia degli animali domestici, ezoognosia e zootecnia, patologia
generale e fisiopatologia sperimentale, materia medica,  patologia  e
clinica medica generale,  malattie  infettive  e  polizia  sanitaria,
patologia  e  clinica  chirurgica,  anatomia  patologica,   ispezione
annonaria, ostetricia e ginecologia, medicina operatoria. 
 
  E' lasciata facolta' allo studente di scegliere fra le restanti  10
materie di cui ai numeri 2, 4, 5, 19 a 23, 25, 26 dell'articolo 3  le
6 nelle quali, dopo aver ottenuto  le  firme  di  frequenza,  intende
sostenere l'esame di profitto». 
 
  Dopo  l'art.  14  sono  inseriti  i  seguenti  sei  nuovi  articoli
concernenti  le   scuole   di   perfezionamento,   modificandosi   in
conseguenza la numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  «Art. 15. - Sono istituite presso l'Istituto le seguenti Scuole  di
perfezionamento per laureati in medicina veterinaria: 
 
  1. Scuola di perfezionamento in zootecnia ed igiene zootecnica; 
 
  2. Scuola di perfezionamento nelle malattie infettive ed  infestive
e loro profilassi; 
 
  3. Scuola di perfezionamento in chirurgia veterinaria; 
 
  4. Scuola di perfezionamento in ispezione annonaria. 
 
  Direttore di ciascuna Scuola  di  perfezionamento  e'  il  titolare
della cattedra relativa». 
 
  «Art. 16. - La durata del corso di ciascuna Scuola e' di due anni. 
 
  Gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami  di  profitto  sulle
singole discipline e alla fine del corso l'esame di diploma. 
 
  Essi debbono  inoltre  compiere,  durante  i  corsi,  due  anni  di
internato secondo le norme fissate dai singoli direttori». 
 
  «Art. 17. - L'esame di diploma consiste nella  discussione  di  una
dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto
con l'approvazione del direttore della rispettiva Scuola». 
 
  «Art. 18. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono  nominate
dal direttore di ogni Scuola ed in ogni caso ciascuna Commissione non
puo' essere composta di meno di tre membri. 
 
  Le Commissioni per gli esami di  diploma  sono  composte  di  sette
membri; ne e' presidente il direttore della Scuola e ne  fanno  parte
gl'insegnanti della Scuola stessa ed un libero docente». 
 
  «Art. 19. - Le tasse e  sopratasse  sono  quelle  stesse  stabilite
dalla legge  per  gli  studenti  dell'Istituto  e  sono  devolute  al
bilancio del medesimo. La tassa di diploma  di  L.  200  e'  devoluta
all'Erario». 
 
  «Art. 20. - L'ordinamento delle singole Scuole e' il seguente: 
 
  Scuola di zootecnia ed igiene zootecnica: 
 
  Anno 1°. - Anatomia e  fisiologia  con  speciale  riferimento  alle
funzioni economiche degli animali domestici - Chimica  fisiologica  -
Chimica analitica dei foraggi e del latte - Genetica  ed  ecologia  -
Botanica sistematica con speciale riguardo allo studio  delle  piante
foraggere. 
 
  Anno 2°. - Zootecnia generale e speciale - Zooculture  (avicoltura,
apicoltura, pescicoltura) - Igiene zootecnica - Malattie infettive  e
loro importanza nel campo zootecnico. 
 
  Scuola di perfezionamento in malattie infettive ed infestive: 
 
  Anno  1°.  -  Zoologia  -  Patologia  generale  -  Microbiologia  e
immunologia - Igiene zootecnica - Metodologia e terapia clinica. 
 
  Anno  2°.  -  Anatomia  ed  istologia  patologica   -   Polizia   e
legislazione sanitaria  -  Patologia  e  clinica  medica  generale  -
Malattie infettive ed infestive e loro profilassi. 
 
  Scuola di perfezionamento in chirurgia veterinaria: 
 
  Anno 1°. - Anatomia chirurgica - Anatomia ed  istologia  patologica
Tecnica e terapeutica chirurgica generale  e  speciale  -  Semeiotica
chirurgica - Clinica chirurgica - Tecnica di laboratorio e  Chirurgia
sperimentale. 
 
  Anno 2°. -  Tecnica  e  terapia  chirurgica  speciale  -  Patologia
chirurgica speciale - Clinica chirurgica - Tecnica di  laboratorio  e
chirurgia sperimentale - Medicina legale in rapporto alla chirurgia -
Oculistica - Ostetricia e ginecologia - Podologia. 
 
  Scuola di perfezionamento in ispezione annonaria: 
 
  Anno 1°. - Zoologia con speciale  riguardo  alla  parassitologia  -
Botanica - Chimica applicata all'igiene degli alimenti -  Microscopia
applicata all'igiene degli alimenti - Legislazione sanitaria - igiene
zootecnica. 
 
  Anno 2°. - Malattie infettive del bestiame  con  speciale  riguardo
alle zoonosi - Anatomia ed istologia  patologica  -  Ispezione  delle
carni da macello, degl'insaccati, conserve alimentaria, pesci, latte,
selvaggina, funghi, ecc.». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 20 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 94. - Mancini.