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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2086

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (032U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



Art. 18. - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di esame per singole materie, quando trattisi di insegnamento che ha la durata di più anni, potrà la Facoltà o Scuola stabilire che si sostenga un esame unico alla fine dell'intero corso oppure che si sostenga una prova d'esame alla fine di ciascun anno. Tuttavia le prove multiple saranno considerato come un unico esame agli effetti didattici».

Negli articoli 22 e 25 la denominazione dell'insegnamento di «diritto del lavoro» è modificata in quella di «legislazione del lavoro».

Negli articoli 52, 60, 68, 75, 83, 90, 94 è aggiunto il seguente comma:

«Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista devono pagare la tassa relativa di L. 200».

Dopo l'art. 101 è aggiunta la «Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria» con il relativo programma:

«Art. 102. - Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a cororo che vogliono dedicarsi all'esercizio della neuropsichiatria. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in neuropsichiatria, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 103. - Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Corso completo di clinica neurologica;

Corso di semiologia neurologica;

Corso di anatomia clinica dei centri nervosi;

Corso di fisiologia del Sistema nervoso;

Corso di clinica psichiatrica;

Corso di semiologia psichiatrica;

Corso di istopatologia del sistema nervoso;

Corso di tecnica di laboratorio per le indagini chimiche, sierologiche, istopatologiche del sistema nervoso.

Art. 104. - Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. 105. - Gl'iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica neuropsichiatrica e per un anno ciascuno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gl'iscritti inoltre devono prestare servizio come interni nella clinica neuropsichiatrica.

Art. 106. - Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista devono pagare la tassa relativa di L. 200.

Art. 107. - Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a due prove di esame, e cioè ad una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta di indole neuropsichiatrica e ad una prova pratica al letto del malato.

Art. 108. - L'esame è dato davanti ad una Commissione nominata dal preside e composta di cinque membri, fra i quali il direttore della clinica neuropsichiatrica, un professore di ruolo in neuropsichiatria di altra Università, due professori di ruolo delle materie professate nella Scuola o di materie affini ed un libero docente in psichiatria.

Art. 109. - Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in neuropsichiatria».

In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli da 102 a 109 è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 110 (già 102). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia - gruppo storico-geografico - è inserito, col n. 19, l'insegnamento di «paleografia», modificandosi in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi riguardanti il gruppo filosofico.

Art. 111 (già 103). - Nell'elenco dei lettorati della Facoltà di lettere e filosofia è inserito, col n. 3, quello di «lingua catalana», modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

Art. 130 (già 122):

I. Nel comma riguardante la laurea in chimica, le parole «ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41,» sono sostituite con le parole «ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41, 48».

II. Nel comma riguardante la laurea mista in scienze fisiche e matematiche, il numero minimo di materie alle quali lo studente deve prendere iscrizione e delle quali deve sostenere gli esami per essere ammesso agli esami di laurea, è modificato da «11» in «13».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 93. - Mancini.