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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2086

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (032U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Genova, approvato  con
R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2045, e modificato con Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929,  n.
2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, e 1° ottobre 1931, n. 1371; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Genova,   approvato   e
modificato con i Regi decreti suindicati, e' ulteriormente modificato
nel modo seguente: 
 
  Art. 1. - Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse  alla
Facolta'  di   medicina   e   chirurgia   e'   aggiunta   quella   in
«neuropsichiatria». 
 
   Art. 18. - Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  «Nel  caso  di  esame  per  singole  materie,  quando  trattisi  di
insegnamento che ha la durata di piu'  anni,  potra'  la  Facolta'  o
Scuola stabilire che si sostenga un esame unico alla fine dell'intero
corso oppure che si sostenga una prova d'esame alla fine  di  ciascun
anno. Tuttavia le prove multiple saranno considerato  come  un  unico
esame agli effetti didattici». 
 
  Negli articoli  22  e  25  la  denominazione  dell'insegnamento  di
«diritto del lavoro» e' modificata in  quella  di  «legislazione  del
lavoro». 
 
  Negli articoli 52, 60, 68, 75, 83, 90, 94 e' aggiunto  il  seguente
comma: 
 
  «Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista devono
pagare la tassa relativa di L. 200». 
 
  Dopo l'art. 101  e'  aggiunta  la  «Scuola  di  perfezionamento  in
neuropsichiatria» con il relativo programma: 
 
  «Art. 102. - Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali  e'
istituita la Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria, che ha lo
scopo di conferire la necessaria competenza  a  cororo  che  vogliono
dedicarsi all'esercizio della neuropsichiatria. Il diploma, che viene
rilasciato in  seguito  ad  esame,  da'  diritto  alla  qualifica  di
specialista in neuropsichiatria, a norma dell'art. 4 del  R.  decreto
31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
   Art. 103. - Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
  Corso completo di clinica neurologica; 
 
  Corso di semiologia neurologica; 
 
  Corso di anatomia clinica dei centri nervosi; 
 
  Corso di fisiologia del Sistema nervoso; 
 
  Corso di clinica psichiatrica; 
 
  Corso di semiologia psichiatrica; 
 
  Corso di istopatologia del sistema nervoso; 
 
  Corso  di  tecnica  di  laboratorio  per  le   indagini   chimiche,
sierologiche, istopatologiche del sistema nervoso. 
 
   Art. 104. - Il corso ha la durata di tre anni.  L'insegnamento  ha
carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. 
 
   Art.  105.  -   Gl'iscritti   hanno   l'obbligo   di   frequentare
assiduamente  per   tutto   il   triennio   il   corso   di   clinica
neuropsichiatrica e per un anno ciascuno i corsi speciali integrativi
sopra indicati. Gl'iscritti inoltre  devono  prestare  servizio  come
interni nella clinica neuropsichiatrica. 
 
   Art. 106. -  Al  corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in
medicina e chirurgia. 
 
  Le tasse da pagarsi sono  quelle  prescritte  per  la  Facolta'  di
medicina e chirurgia. 
 
  Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista  devono
pagare la tassa relativa di L. 200. 
 
   Art. 107.  -  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo  hanno
frequentato regolarmente sono ammessi a due prove di esame,  e  cioe'
ad una prova teorica con la presentazione e discussione di  una  tesi
scritta di indole neuropsichiatrica e ad una prova pratica  al  letto
del malato. 
 
   Art. 108. - L'esame e' dato davanti ad  una  Commissione  nominata
dal preside e composta di cinque membri, fra  i  quali  il  direttore
della  clinica  neuropsichiatrica,  un   professore   di   ruolo   in
neuropsichiatria di altra Universita', due professori di ruolo  delle
materie professate nella Scuola o di  materie  affini  ed  un  libero
docente in psichiatria. 
 
   Art.  109.  -  Agli  allievi  che  hanno  ottenuto  l'approvazione
nell'esame  viene   rilasciato   il   diploma   di   specialista   in
neuropsichiatria». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli da 102 a 109  e'
modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art.  110  (gia'  102).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti   della
Facolta' di lettere e filosofia  -  gruppo  storico-geografico  -  e'
inserito, col n. 19, l'insegnamento di  «paleografia»,  modificandosi
in   conseguenza   la   numerazione   degl'insegnamenti    successivi
riguardanti il gruppo filosofico. 
 
   Art. 111 (gia' 103). - Nell'elenco dei lettorati della Facolta' di
lettere e  filosofia  e'  inserito,  col  n.  3,  quello  di  «lingua
catalana»,  modificandosi   in   conseguenza   la   numerazione   dei
successivi. 
 
   Art. 130 (gia' 122): 
 
  I. Nel comma riguardante la laurea in chimica, le parole «ai numeri
1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41,» sono sostituite con
le parole «ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41,
48». 
 
  II. Nel comma riguardante la laurea  mista  in  scienze  fisiche  e
matematiche, il numero minimo di materie alle quali lo studente  deve
prendere iscrizione e delle quali deve sostenere gli esami per essere
ammesso agli esami di laurea, e' modificato da «11» in «13». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 93. - Mancini.