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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2085

Modifiche allo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste. (032U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1984;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1297;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930;
n. 1984, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 23 e 24.
In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 2.
- È aggiunto il seguente comma:
«Successivamente alla laurea possono conseguirsi diplomi di specializzazione presso le Scuole di cui all'art. 12
Art. 3.
- sostituito dal seguente:
«Gli insegnamenti costitutivi dell'Università sono fondamentali e complementari. Gl'insegnamenti fondamentali sono obbligatori sia per la frequenza per l'esame agli effetti del conseguimento della laurea».
Art. 4.
- sostituito dal seguente:
«Sono insegnamenti fondamentali:
1. Diritto commerciale:
2. Diritto internazionale;
3. Diritto marittimo;
4. Economia politica;
5. Geografia politica ed economica;
6. Diritto sindacale e corporativo;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Matematica finanziaria;
10. Merceologia;
11. Politica economica;
12. Ragioneria generale ed applicata;
13. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
14. Statistica metodologica, demografica ed economica;
15. Storia economica;
16. Tecnica commerciale.
Sono Insegnamenti complementari:
1. Complementi di matematica generale;
2. Elementi di chimica;
3. Economia e legislazione agraria;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato».
Art. 5.
- È sostituito dal seguente:
«Fra gl'insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: ragioneria generale ed applicata; statistica metodologica, demografica ed economica; tecnica commerciale; diritto commerciale; economia politica; geografia politica ed economica matematica finanziaria; merceologia.
Tutti gli altri sono annuali».
Art. 6.
- È sostituito dal seguente:
«Fanno inoltre parte dell'ordine degli studi gl'insegnamenti di lingua e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbo-croato, cecoslovacco ed ungherese».
Art. 7.
- Nel secondo comma le parole «e l'esame dell'insegnamento della lingua italiana» sono sostituite con le parole «e l'esame degl'insegnamenti della lingua e della letteratura italiana».
II. L'ultimo comma è così modificato:
«Ciascun insegnamento linguistico è triennale; l'insegnamento della letteratura italiana è annuale».
Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti;
«Art. 8. - L'esame di tecnica commerciale è scritto e arale.

Gli

esami di lingue devono essere sostenuti distintamente sulla materia di ciascun anno e sono pure scritti e orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova orale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta». «Art. 9. - Il Consiglio accademico, sentito il parere del rispettivo titolare, delibera sulla unicità o duplicità dello esame delle altre materie biennali, ed inoltre determina per quali altre materie gli esami debbano essere accompagnati da prove scritte od esperimenti pratici».

Art. 1

Art. 10.

- Sono aggiunti i seguenti commi:

«È in facoltà dello studente indicare, avvertendone professore prima dell'inizio della sessione, su quale corso, fra quelli svolti sulla materia, intenda sostenere l'esame e sempre che abbia ottenuta l'attestazione di frequenza per il corso indicato.

L'esame è sostenuto prevalentemente sul programma del corso, ma deve essere ordinato in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente».

Art. 11.

- Le ultime parole «ed istituzionali dando ad essi la precedenza» sono sostituite con le parole «dando a questi ed agli insegnamenti istituzionali la precedenza rispetto agli altri».

Art. 12.

- I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'Università possono essere tenute le seguenti Scuole annuali di specializzazione, con gl'insegnamenti per ciascuna indicati: »

II. Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di specializzazione in banca la denominazione dell'insegnamento di «economia della moneta e del credito» è modificata in quella di «economia della banca e del credito».

III. Nell'ultimo comma la parola «serie» è sostituita con le parole «cicli integrativi».

IV. È aggiunto il seguente comma:

«Il Rettore, udito il Consiglio accademico, può accordare a persone non aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture scientifiche, purché si tratti di professori di ruolo, o liberi docenti di altre Università o istituti superiori.
Egli può, inoltre, con le stesse modalità, invitare a tenervi letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee all'insegnamento universitario».

Art. 19.

È sostituito dal seguente:

«Alle Scuole di specializzazione possono essere ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali. Possono altresì esservi ammessi i laureati di altre Facoltà o Istituti superiori, da determinarsi dal Consiglio accademico, avuto riguardo finalità proprie di ciascun corso.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione.

Il Consiglio accademico determina annualmente i corsi di quali Scuole, in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno accademico successivo.

Per le Scuole di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione in lire 150, la sopratassa per esami speciali in lire 50, la sopratassa per l'esame di diploma in lire 25, e la tassa di diploma in lire 200».

Art. 20.

- Le parole «e di laurea» sono sostituite con le parole «di laurea e di diploma».

Art. 21.

- I primi due comuni sono così sostituiti:

«Le commissioni per gli esami speciali, compresi gli esami di lingue, sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi e il professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico. In ogni caso, almeno uno dei membri della commissione deve essere professore di ruolo.

Ogni commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia o da chi in sua assenza, è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo».

Art. 22.

- Nell'ultimo comma la parola «professori» è sostituita con le parole «professori ufficiali».

Dopo il detto articolo è inserito il seguente:

«Art 23. - Le Commissioni per gli esami dei diplomi di specializzazione sono nominate, sentito il Consiglio accademico, dal rettore, che ne ha la presidenza, tra i professori ufficiali dell'Università.

Il numero dei membri, compreso il rettore, può variare da cinque a sette».

Art. 24 (già 25). - È sostituito dal seguente:

«I laureati delle altre Facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti all'anno di corso che il Consiglio accademico determinerà caso per caso con l'obbligo di sostenere tutti gli esami di materie fondamentali che non abbiano già superato presso la Facoltà o Istituto superiore di provenienza».

Art. 25 (già 26). - La disposizione di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutti gl'insegnamenti fondamentali oltre che nelle due lingue prescelte a norma dell'art. 7, e in almeno uno degli insegnamenti complementari .

Art. 26 (già 27). - È sostituito dal seguente:

«L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia;

b) nella discussione inoltre di due tesine su temi scelti, con l'approvazione del professore della materia, in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in segreteria quindici giorni prima della sessione d'esami, in tre copie. La segreteria, dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, ne trasmette una copia al rettore il quale designa il relatore.

Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve presentare in segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo recante la firma di approvazione dei professori con cui sono state concordate.

Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nell'archivio della segreteria».

Dopo il suddetto articolo è inserito il seguente:

«Art. 27. - L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una disciplina della Scuola di specializzazione corrispondente».

Art. 28.

- I. Il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Negli esami speciali, compresi gli esami di lingue, il voto deve essere espresso in trentesimi».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«Negli esami di diploma il voto deve essere espresso in relazione al massimo di settanta, anche se la commissione è composta di un numero di membri inferiori a sette».

Art. 29.

- I. La denominazione dell'«Istituto di ragioneria e tecnica mercantile e bancaria», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Istituto di ragioneria e tecnica, commerciale».

II. È aggiunto, col n. 6, il «Gabinetto di storia economica».

Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti:

«Art. 30. - Gl'Istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gl'insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni e iniziative opportune».

«Art. 31. - Ogni istituto e diretto da un professore di ruolo designato dal Consiglio accademico tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata».

«Art. 32. - Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed i laureati della Facoltà, nonché gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengono l'autorizzazione dal direttore».

«Art. 33. - Ogni Istituto ha un proprio regolamento intento emanato e modificato dal direttore, previa approvazione del Consiglio accademico».

Art. 31 (già 30). - Il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Chi frequenta un Istituto dove osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal direttore».

Ordiniamo che il presente munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Vittorio Emanuele.

Visto, il Guardasigilli: Di Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332. Foglio 38. - Mancini.