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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2085

Modifiche allo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste. (032U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' degli studi  economici  e
commerciali di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n.
1984; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  Istituti
superiori di scienze  economiche  e  commerciali,  approvato  con  R.
decreto  28  agosto  1924,  n.  1618,  ed  il  relativo  regolamento,
approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1297; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  degli  studi  economici   e
commerciali di Trieste, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930;
n. 1984, e' modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 23 e 24. 
 
  In conseguenza  della  soppressione  dei  detti  articoli  e  delle
aggiunte che saranno disposte  e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 2. 
 
  - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Successivamente  alla  laurea  possono  conseguirsi   diplomi   di
specializzazione presso le Scuole di cui all'art. 12 
 
   Art. 3. 
 
  - sostituito dal seguente: 
 
  «Gli insegnamenti costitutivi dell'Universita' sono fondamentali  e
complementari. Gl'insegnamenti fondamentali sono obbligatori sia  per
la  frequenza  per  l'esame  agli  effetti  del  conseguimento  della
laurea». 
 
   Art. 4. 
 
  - sostituito dal seguente: 
 
  «Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Diritto commerciale: 
 
  2. Diritto internazionale; 
 
  3. Diritto marittimo; 
 
  4. Economia politica; 
 
  5. Geografia politica ed economica; 
 
  6. Diritto sindacale e corporativo; 
 
  7. Istituzioni di diritto privato; 
 
  8. Istituzioni di diritto pubblico; 
 
  9. Matematica finanziaria; 
 
  10. Merceologia; 
 
  11. Politica economica; 
 
  12. Ragioneria generale ed applicata; 
 
  13. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  14. Statistica metodologica, demografica ed economica; 
 
  15. Storia economica; 
 
  16. Tecnica commerciale. 
 
  Sono Insegnamenti complementari: 
 
  1. Complementi di matematica generale; 
 
  2. Elementi di chimica; 
 
  3. Economia e legislazione agraria; 
 
  4. Istituzioni di diritto processuale; 
 
  5. Ragioneria pubblica e contabilita' di Stato». 
 
   Art. 5. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Fra  gl'insegnamenti  fondamentali  sono  biennali   i   seguenti:
ragioneria   generale   ed   applicata;   statistica    metodologica,
demografica ed economica; tecnica commerciale;  diritto  commerciale;
economia  politica;  geografia  politica  ed   economica   matematica
finanziaria; merceologia. 
 
  Tutti gli altri sono annuali». 
 
   Art. 6. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Fanno inoltre parte dell'ordine  degli  studi  gl'insegnamenti  di
lingua e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue
straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbo-croato,
cecoslovacco ed ungherese». 
 
   Art. 7. 
 
  - Nel secondo comma le parole «e  l'esame  dell'insegnamento  della
lingua  italiana»  sono  sostituite  con   le   parole   «e   l'esame
degl'insegnamenti della lingua e della letteratura italiana». 
 
  II. L'ultimo comma e' cosi' modificato: 
 
  «Ciascun  insegnamento  linguistico  e'  triennale;  l'insegnamento
della letteratura italiana e' annuale». 
 
  Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti; 
 
  «Art. 8. - L'esame di tecnica commerciale e' scritto e arale. 
 
  Gli esami di lingue devono  essere  sostenuti  distintamente  sulla
materia di ciascun anno e sono pure scritti e orali. Non puo'  essere
ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza
nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova  orale,  quando
venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta». 
 
  «Art.  9.  -  Il  Consiglio  accademico,  sentito  il  parere   del
rispettivo titolare, delibera sulla unicita' o duplicita' dello esame
delle altre materie biennali, ed inoltre determina  per  quali  altre
materie gli esami debbano essere accompagnati  da  prove  scritte  od
esperimenti pratici». 
 
   Art. 10. 
 
  - Sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  «E' in facolta' dello studente  indicare,  avvertendone  professore
prima dell'inizio della sessione, su quale corso, fra  quelli  svolti
sulla materia, intenda sostenere l'esame e sempre che abbia  ottenuta
l'attestazione di frequenza per il corso indicato. 
 
  L'esame e' sostenuto prevalentemente sul programma  del  corso,  ma
deve essere ordinato in modo da accertare la maturita'  intellettuale
del candidato e la sua preparazione organica nella  materia  d'esame,
senza limitarsi alle  nozioni  impartite  dal  professore  nel  corso
seguito dallo studente». 
 
   Art. 11. 
 
  - Le ultime parole «ed istituzionali dando ad essi  la  precedenza»
sono sostituite con le parole «dando a questi  ed  agli  insegnamenti
istituzionali la precedenza rispetto agli altri». 
 
   Art. 12. 
 
  - I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nell'Universita' possono essere tenute le seguenti Scuole  annuali
di specializzazione, con gl'insegnamenti per ciascuna indicati: » 
 
  II. Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di  specializzazione
in banca la denominazione dell'insegnamento di «economia della moneta
e del credito» e' modificata in quella di «economia della banca e del
credito». 
 
  III. Nell'ultimo comma la  parola  «serie»  e'  sostituita  con  le
parole «cicli integrativi». 
 
  IV. E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il Rettore,  udito  il  Consiglio  accademico,  puo'  accordare  a
persone non aventi la  qualita'  di  professori  dell'Universita'  di
tenervi letture scientifiche, purche'  si  tratti  di  professori  di
ruolo, o liberi docenti di altre Universita'  o  istituti  superiori.
Egli puo', inoltre, con  le  stesse  modalita',  invitare  a  tenervi
letture scientifiche persone  di  sicura  e  riconosciuta  competenza
anche estranee all'insegnamento universitario». 
 
   Art. 19. 
 
  E' sostituito dal seguente: 
 
  «Alle Scuole di specializzazione possono essere ammessi i  laureati
in scienze economiche e commerciali. Possono altresi' esservi ammessi
i laureati di altre Facolta' o Istituti  superiori,  da  determinarsi
dal Consiglio accademico, avuto riguardo finalita' proprie di ciascun
corso. 
 
  Non e' consentita la  contemporanea  iscrizione  a  piu'  corsi  di
specializzazione. 
 
  Il Consiglio accademico determina  annualmente  i  corsi  di  quali
Scuole, in numero non superiore a due, abbiano  a  tenersi  nell'anno
accademico successivo. 
 
  Per le Scuole di specializzazione e' dovuta la  tassa  d'iscrizione
in lire 150,  la  sopratassa  per  esami  speciali  in  lire  50,  la
sopratassa per l'esame di diploma in lire 25, e la tassa  di  diploma
in lire 200». 
 
   Art. 20. 
 
  - Le parole «e di laurea» sono sostituite con le parole «di  laurea
e di diploma». 
 
   Art. 21. 
 
  - I primi due comuni sono cosi' sostituiti: 
 
  «Le commissioni per gli  esami  speciali,  compresi  gli  esami  di
lingue, sono composte da tre  membri  ciascuna.  Uno  di  essi  e  il
professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene  dal
Consiglio  accademico  delegato  a  supplirlo;  gli  altri  due  sono
nominati dal rettore su proposta del Consiglio  accademico.  In  ogni
caso, almeno uno dei membri della commissione deve essere  professore
di ruolo. 
 
  Ogni commissione  e'  presieduta  dal  professore  ufficiale  della
materia o da chi in sua assenza, e' dal Consiglio accademico delegato
a supplirlo». 
 
   Art. 22. 
 
  - Nell'ultimo comma la parola «professori»  e'  sostituita  con  le
parole «professori ufficiali». 
 
  Dopo il detto articolo e' inserito il seguente: 
 
  «Art  23.  -  Le  Commissioni  per  gli  esami   dei   diplomi   di
specializzazione sono nominate, sentito il Consiglio accademico,  dal
rettore,  che  ne  ha  la  presidenza,  tra  i  professori  ufficiali
dell'Universita'. 
 
  Il numero dei membri, compreso il rettore, puo' variare da cinque a
sette». 
 
   Art. 24 (gia' 25). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I laureati delle  altre  Facolta'  o  Istituti  superiori  possono
essere  iscritti  all'anno  di  corso  che  il  Consiglio  accademico
determinera' caso per caso con l'obbligo di sostenere tutti gli esami
di materie fondamentali che  non  abbiano  gia'  superato  presso  la
Facolta' o Istituto superiore di provenienza». 
 
   Art. 25 (gia' 26). - La disposizione di cui  alla  lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente: 
 
  «b) avere ottenuto l'approvazione negli  esami  speciali  di  tutti
gl'insegnamenti fondamentali oltre che nelle due lingue  prescelte  a
norma dell'art. 7, e in almeno uno degli insegnamenti complementari . 
 
   Art. 26 (gia' 27). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'esame di laurea consiste: 
 
  a) nella discussione  di  una  dissertazione  scritta,  svolta  dal
candidato sopra un tema vertente su una delle  materie  fondamentali,
ad eccezione delle  istituzioni  di  diritto  privato  e  di  diritto
pubblico, e da lui scelto con  l'approvazione  del  professore  della
materia; 
 
  b) nella discussione inoltre di due  tesine  su  temi  scelti,  con
l'approvazione del professore della materia, in materie  diverse  tra
loro e da quella della dissertazione scritta. 
 
  La dissertazione di laurea deve  essere  depositata  in  segreteria
quindici giorni prima  della  sessione  d'esami,  in  tre  copie.  La
segreteria, dopo aver accertato la  regolarita'  dell'iscrizione  del
candidato nell'elenco  dei  laureandi,  ne  trasmette  una  copia  al
rettore il quale designa il relatore. 
 
  Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve  presentare
in segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo  recante  la
firma di approvazione dei professori con cui sono state concordate. 
 
  Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate  nell'archivio
della segreteria». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' inserito il seguente: 
 
  «Art. 27. - L'esame di diploma di specializzazione  consiste  nella
discussione di una dissertazione  scritta  svolta  dal  candidato  su
argomento da lui scelto,  con  l'approvazione  del  professore  della
materia,  in  una  disciplina  della   Scuola   di   specializzazione
corrispondente». 
 
   Art. 28. 
 
  - I. Il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Negli esami speciali, compresi gli esami di lingue, il  voto  deve
essere espresso in trentesimi». 
 
  II. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Negli esami di diploma il voto deve essere espresso  in  relazione
al massimo di settanta, anche se la commissione  e'  composta  di  un
numero di membri inferiori a sette». 
 
   Art. 29. 
 
  - I.  La  denominazione  dell'«Istituto  di  ragioneria  e  tecnica
mercantile e bancaria», di cui al n. 3, e' modificata  in  quella  di
«Istituto di ragioneria e tecnica, commerciale». 
 
  II. E' aggiunto, col n. 6, il «Gabinetto di storia economica». 
 
  Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti: 
 
  «Art. 30. - Gl'Istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare
studenti e studiosi nelle ricerche  scientifiche,  di  integrare  con
esercitazioni pratiche gl'insegnamenti delle varie  discipline  e  di
contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni e
iniziative opportune». 
 
  «Art. 31. - Ogni istituto e  diretto  da  un  professore  di  ruolo
designato dal Consiglio accademico tra i titolari delle cattedre  che
vi fanno capo. La nomina e'  fatta  per  un  biennio  e  puo'  essere
successivamente confermata». 
 
  «Art. 32. - Sono ammessi  a  frequentare  i  singoli  Istituti  gli
studenti ed  i  laureati  della  Facolta',  nonche'  gli  studenti  e
laureati di altre Facolta' ed  eventualmente  gli  studiosi  estranei
che, in base a regolare domanda, ne  ottengono  l'autorizzazione  dal
direttore». 
 
  «Art. 33. - Ogni Istituto ha un proprio regolamento intento emanato
e  modificato  dal  direttore,  previa  approvazione  del   Consiglio
accademico». 
 
   Art. 31 (gia' 30). - Il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
 
  «Chi frequenta un Istituto dove osservare le norme  disciplinari  e
didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno  o  impartite
dal direttore». 
 
  Ordiniamo che il presente  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
  Vittorio Emanuele. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Di Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332. Foglio 38. - Mancini.