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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2083

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (032U2083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 18.

- È soppresso l'insegnamento di «diritto coloniale», di cui al n. 22, ed è inserito al suo posto quello di «papirologia giuridica».

Art. 19.

- Dopo le parole «ad eccezione dei corsi di» sono inserite le parole «economia Politica,...».

Art. 22.

- È soppresso l'insegnamento di «storia del commercio e geografia economica», di cui al n. 24, ed in sua vece è istituito quello di «storia degli istituti economici».

Art. 26.

- È sostituito dal seguente:

«Gli studenti i quali abbiano già conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà possono conseguire la seconda laurea in un anno solo di corso, purché in tale anno frequentino, oltre i due insegnamenti di lingue moderne, almeno quattro nuovi insegnamenti, che saranno indicati caso per caso dalla Facoltà di giurisprudenza, e di tutti superino gli esami».

Art. 34 - È sostituito dal seguente:

«Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Storia della filosofia

2. Filosofia teoretica;

3. Filosofia morale;

4. Pedagogia;

5. Psicologia sperimentale;

6. Storia antica;

7. Storia medioevale;

8. Storia moderna e del Risorgimento;

9. Sanscrito;

10. Linguistica;

11. Filologia romanza;

12. Geografia;

13. Archeologia;

14. Filologia classica e letteratura latina;

15. Filologia classica e letteratura greca;

16. Letteratura italiana;

17. Letteratura francese;

18. Letteratura tedesca;

19. Letteratura inglese;

20. Storia dell'arte;

21. Storia della musica;

22. Egittologia;

23. Etnografia generale;

24. Paleografia e diplomatica latina;

25. Lingua e letteratura spagnola;

26. Letteratura latina medioevale;

27. Letterature slave;

28. Epigrafia latina e greca;

29. Papirologia».

Art. 36.

- La disposizione di cui al n. 3 è sostituita con la seguente:

«Delle sei materie del primo biennio, tre debbono essere frequentate per due anni consecutivi e scelte fra gli insegnamenti indicati dal n. 1 al n. 18 dell'art. 34. Di quelle del secondo biennio tre debbono pure essere biennali, e scelte come sopra. In ciascun biennio lo studente potrà scegliere non più di due materie fra quelle indicate col n. 20 e seguenti. Gli esami delle materie frequentate un solo anno, nel primo e secondo biennio, possono essere, rispettivamente, sostenuti alla fine del primo e del terzo anno».

Dopo l'art. 47 sono inseriti sette nuovi articoli relativi alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di legge e filosofia e in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 47.

- Sono istituite nella Facoltà: di lettere e filosofia le seguenti Scuole di perfezionamento:

a) in filologia classica (comprendente; lingua e letteratura greca, oppure lingua e letteratura latina, più archeologia, storia antica e sanscrito);

b) in filologia moderna (comprendente tre delle seguenti materie: letteratura italiana, linguistica, letterature neolatine, letteratura francese, letteratura tedesca, letteratura inglese);

c) in storia e geografia (comprendente tre delle seguenti materie: storia medioevale, storia moderna, storia dell'arte, geografia);

d) in filosofia e pedagogia (comprendente tre delle seguenti materie: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia, psicologia).

Art. 49.

- Possono iscriversi ad una Scuola di perfezionamento i laureati della Facoltà di lettere e filosofia, o anche (in base a deliberazione della Facoltà) i laureati in legge o in scienze.

Art. 50.

- La durata di ciascuna Scuola è biennale, ma soltanto due delle tre materie costituenti il corso della Scuola devono essere seguite per un biennio; la terza può essere seguita per un anno solo.

Art. 51.

- Le iscrizioni si fanno a una Scuola, e importano agli effetti del diploma: 1° la frequenza regolare alle lezioni ufficiali delle materie prescelte, e alle relative esercitazioni di seminario: 2° il pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 300, pagabile anche in due rate.

Art. 52.

- Il diploma di perfezionamento è dato agli iscritti in base: 1° alla regolare frequenza e agli esami speciali di ciascuno dei corsi scelti dal perfezionando; 2° ad un esame finale su di una tesi scientifica presentata dal candidato e discussa davanti ad una Commissione di cinque membri, fra i quali il Preside della Facoltà,che presiede la Commissione stessa.

Il diploma della Scuola c) è di storia e geografia, se fra le materie scelte è la geografia come biennale, altrimenti è soltanto di storia; del pari il diploma della Scuola d) è di filosofia e pedagogia, se fra le materie scelte è la pedagogia come biennale, altrimenti è soltanto di filosofia.

Il diploma firmato dal Rettore è consegnato dietro pagamento di una tassa di L. 200 all'Erario.

Art. 53.

- Le dissertazioni di diploma giudicate degne di stampa possono essere pubblicate nel volume delle memorie della Facoltà con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione universitaria.

Art. 54.

- I proventi delle tasse di iscrizione possono essere in tutto o in parte versati, a giudizio del Rettore, a beneficio del bilancio universitario».

Art. 72 (già 63). - È sostituito dal seguente:

«Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia».

Art. 79 (già 72). - Il primo comma, è sostituito dal seguente:
«Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse annuali d'iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia e la tassa di diploma in L. 200»

Art. 107 (già 100) - La denominazione dell'Insegnamento di «geografia», di cui al n. 27, è modificata in quella «petrografia e geografia fisica».

Art. 138 (già 131). - La denominazione dell'insegnamento di «chimica bromatologica», di cui al n. 10, è modificata in quella di «chimica bromatologica e biochimica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Vittorio Emanuele.

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 56. - Mancini.