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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2083

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (032U2083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Torino, approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2788, 25 ottobre 1928, n. 3484, 31 ottobre 1929,  n.
2471, 18 settembre 1930, n. 1368 e 22 ottobre 1931, n. 1719; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Torino,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 18. 
 
  - E' soppresso l'insegnamento di «diritto coloniale», di cui al  n.
22, ed e' inserito al suo posto quello di «papirologia giuridica». 
 
   Art. 19. 
 
  - Dopo le parole «ad eccezione  dei  corsi  di»  sono  inserite  le
parole «economia Politica,...». 
 
   Art. 22. 
 
  - E' soppresso l'insegnamento di «storia del commercio e  geografia
economica», di cui al n. 24, ed in sua vece e'  istituito  quello  di
«storia degli istituti economici». 
 
   Art. 26. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli studenti i quali abbiano  gia'  conseguita  una  delle  lauree
conferite dalla Facolta' possono conseguire la seconda laurea  in  un
anno solo di corso, purche' in tale anno  frequentino,  oltre  i  due
insegnamenti di lingue moderne, almeno  quattro  nuovi  insegnamenti,
che saranno indicati caso per caso dalla Facolta' di  giurisprudenza,
e di tutti superino gli esami». 
 
   Art. 34 - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
  1. Storia della filosofia 
 
  2. Filosofia teoretica; 
 
  3. Filosofia morale; 
 
  4. Pedagogia; 
 
  5. Psicologia sperimentale; 
 
  6. Storia antica; 
 
  7. Storia medioevale; 
 
  8. Storia moderna e del Risorgimento; 
 
  9. Sanscrito; 
 
  10. Linguistica; 
 
  11. Filologia romanza; 
 
  12. Geografia; 
 
  13. Archeologia; 
 
  14. Filologia classica e letteratura latina; 
 
  15. Filologia classica e letteratura greca; 
 
  16. Letteratura italiana; 
 
  17. Letteratura francese; 
 
  18. Letteratura tedesca; 
 
  19. Letteratura inglese; 
 
  20. Storia dell'arte; 
 
  21. Storia della musica; 
 
  22. Egittologia; 
 
  23. Etnografia generale; 
 
  24. Paleografia e diplomatica latina; 
 
  25. Lingua e letteratura spagnola; 
 
  26. Letteratura latina medioevale; 
 
  27. Letterature slave; 
 
  28. Epigrafia latina e greca; 
 
  29. Papirologia». 
 
   Art. 36. 
 
  - La disposizione di cui al n. 3 e' sostituita con la seguente: 
 
  «Delle  sei  materie  del  primo  biennio,   tre   debbono   essere
frequentate per due anni consecutivi e scelte  fra  gli  insegnamenti
indicati dal n. 1 al n.  18  dell'art.  34.  Di  quelle  del  secondo
biennio tre debbono pure essere biennali, e  scelte  come  sopra.  In
ciascun biennio lo studente potra' scegliere non piu' di due  materie
fra quelle indicate col n. 20 e seguenti.  Gli  esami  delle  materie
frequentate un solo  anno,  nel  primo  e  secondo  biennio,  possono
essere, rispettivamente, sostenuti alla fine del primo  e  del  terzo
anno». 
 
  Dopo l'art. 47 sono inseriti sette  nuovi  articoli  relativi  alle
Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di legge e  filosofia
e  in  conseguenza  e'  modificata  la  numerazione  degli   articoli
successivi e dei loro riferimenti: 
 
  «Scuole di perfezionamento  annesse  alla  Facolta'  di  lettere  e
filosofia. 
 
   Art. 47. 
 
  - Sono istituite nella Facolta': di lettere e filosofia le seguenti
Scuole di perfezionamento: 
 
  a) in filologia classica (comprendente; lingua e letteratura greca,
oppure lingua e letteratura latina, piu' archeologia, storia antica e
sanscrito); 
 
  b) in filologia moderna (comprendente tre delle  seguenti  materie:
letteratura italiana, linguistica, letterature neolatine, letteratura
francese, letteratura tedesca, letteratura inglese); 
 
  c) in storia e geografia (comprendente tre delle seguenti  materie:
storia medioevale, storia moderna, storia dell'arte, geografia); 
 
  d) in  filosofia  e  pedagogia  (comprendente  tre  delle  seguenti
materie:  filosofia  teoretica,  filosofia   morale,   storia   della
filosofia, pedagogia, psicologia). 
 
   Art. 49. 
 
  - Possono iscriversi ad una Scuola di  perfezionamento  i  laureati
della  Facolta'  di  lettere  e  filosofia,  o  anche  (in   base   a
deliberazione della Facolta') i laureati in legge o in scienze. 
 
   Art. 50. 
 
  - La durata di ciascuna Scuola e' biennale, ma soltanto  due  delle
tre materie costituenti il corso della Scuola devono  essere  seguite
per un biennio; la terza puo' essere seguita per un anno solo. 
 
   Art. 51. 
 
  - Le iscrizioni si fanno a una Scuola, e importano agli effetti del
diploma: 1°  la  frequenza  regolare  alle  lezioni  ufficiali  delle
materie prescelte, e alle relative esercitazioni di seminario: 2°  il
pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 300, pagabile anche in  due
rate. 
 
   Art. 52. 
 
  - Il diploma di perfezionamento e' dato agli iscritti in  base:  1°
alla regolare frequenza e agli esami speciali di ciascuno  dei  corsi
scelti dal perfezionando; 2° ad  un  esame  finale  su  di  una  tesi
scientifica presentata  dal  candidato  e  discussa  davanti  ad  una
Commissione  di  cinque  membri,  fra  i  quali  il   Preside   della
Facolta',che presiede la Commissione stessa. 
 
  Il diploma della Scuola c) e' di storia  e  geografia,  se  fra  le
materie scelte e' la geografia come biennale, altrimenti e'  soltanto
di storia; del pari il diploma della Scuola  d)  e'  di  filosofia  e
pedagogia, se fra le materie scelte e' la  pedagogia  come  biennale,
altrimenti e' soltanto di filosofia. 
 
  Il diploma firmato dal Rettore e' consegnato  dietro  pagamento  di
una tassa di L. 200 all'Erario. 
 
   Art. 53. 
 
  - Le dissertazioni di diploma giudicate  degne  di  stampa  possono
essere pubblicate nel volume delle memorie della Facolta'  con  fondi
messi a disposizione dall'Amministrazione universitaria. 
 
   Art. 54. 
 
  - I proventi delle tasse di iscrizione possono essere in tutto o in
parte versati, a giudizio  del  Rettore,  a  beneficio  del  bilancio
universitario». 
 
   Art. 72 (gia' 63). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in  medicina
e chirurgia». 
 
   Art. 79 (gia' 72). - Il primo comma, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti  a  pagare
le tasse annuali d'iscrizione e le tasse e sopratasse di esami  nella
misura stabilita per  gli  studenti  della  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia e la tassa di diploma in L. 200» 
 
   Art. 107  (gia'  100)  -  La  denominazione  dell'Insegnamento  di
«geografia», di cui al n. 27, e' modificata in quella «petrografia  e
geografia fisica». 
 
   Art. 138 (gia'  131).  -  La  denominazione  dell'insegnamento  di
«chimica bromatologica», di cui al n. 10, e' modificata in quella  di
«chimica bromatologica e biochimica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
  Vittorio Emanuele. 
 
  Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 56. - Mancini.