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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2077

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano. (032U2077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-5-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano, approvato con il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1531, e modificato con Regi decreti 24 maggio 1926, n. 1107, 30 ottobre 1930, n. 1820, e 29 ottobre 1931, n. 1802;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;
Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sull'ordinamento degl'Istituti superiori di magistero, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 37 e 48. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1

Art. 14. - È soppresso il quarto comma.

Dopo l'art. 28 è inserito un nuovo «Capo V» che tratta «Dei lettori» ed è costituito da 15 articoli, modificandosi in conseguenza la numerazione dei capi successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 29. - Alle cattedre di lingue e letterature possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare, sotto la direzione del professore della materia, le esercitazioni relative.

Art. 30. - I posti di lettore sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31. - I lettori sono nominati, a norma dell'art. 105 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 28 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, nonché secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti:
a) per concorso;
b) per trasferimento da altre Università o Istituti superiori.

Art. 32. - I concorsi per l'ufficio di lettore sono banditi dal direttore dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il bando, che dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, stabilirà le norme relative al concorso.

Art. 33. - Il concorso è per esame, secondo le modalità che saranno stabilite nel bando di concorso.

Art. 34. - La Commissione giudicatrice dei concorsi di lettore è nominata dal direttore dell'Istituto, ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti all'Istituto.

Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al IV grado incluso.

La Commissione, con motivata relazione, propone al Consiglio di amministrazione tre idonei senza graduarli.

Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del professore ufficiale della materia, la nomina di uno dei tre idonei per la nomina all'ufficio di lettore; la nomina è fatta con decreto del presidente dell'Istituto per la durata di un anno accademico.

I lettori possono essere confermati su proposta del professore ufficiale della materia.

Art. 35. - I lettori non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

Art. 36. - Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di lettore può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Art. 37. - L'incarico provvisorio è conferito con decreto del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentita l'indicazione del professore ufficiale della materia.

Art. 38. - In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore, il titolare della cattedra, qualora non ritenga limitarsi alla sua personale ammonizione, ne farà rapporto al direttore il quale giudicherà se sia il caso di infliggergli la censura.

Ove creda invece che la mancanza sia passibile di misura più grave, il direttore deferirà l'incolpato al Consiglio direttivo, che, contestati gli addebiti e uditi gli interessati, sarà competente ad infliggere, a seconda del caso:
1) la sospensione temporanea, parziale o totale, dallo stipendio;
2) il ritardo del passaggio a maggiore stipendio per maturato periodo di servizio;
3) la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio;
4) la destituzione.

Il direttore comunicherà la punizione deliberata al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione relativa e agli interessati, ed ordinerà che ne sia presa nota sul registro di carriera.

Art. 39. - Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei lettori sono determinati nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Art. 40. - È concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori.
L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di lire mensili 130, oltre alle quote complementari di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 41. - Per le aspettative dei lettori valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate dal Consiglio di amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi, dal parere del titolare della cattedra a cui la persona è addetta.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno.

Art. 42. - Il Consiglio di amministrazione provvederà, in quanto effettuabile, all'applicazione ai lettori delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 43. - Ai lettori è concesso il trattamento di quiescenza.
Quanto alla misura della indennità o pensione, ai termini per la liquidazione di esse e al computo del servizio utile, si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a indennità o pensione».

Art. 53 (già 39). - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 69 (già 56). - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 82 (già 69). - L'ultimo comma è sostituito dai tre seguenti:

«Fra il 1° marzo ed il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi ai famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia stato l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno».

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno accademico la durata complessiva di 15 giorni».

Dopo l'art. 85 (già 72) sono aggiunti i seguenti:

«Art. 86. - È concessa un'aggiunta di famiglia al personale di segreteria.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi, con prole minorenne, nelle misure di lire mensili 135 per il segretario e di L. 130 per l'applicato, oltre alle quote complementari di L. 25 e di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 87. - Il Consiglio di amministrazione provvederà, in quanto effettuabile, all'applicazione al personale di segreteria delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi».

Dopo la tabella n. 2 è aggiunta la seguente tabella, ed in conseguenza è modificata la numerazione delle successive:

«TABELLA n. 3 (art. 39).

Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori

Parte di provvedimento in formato grafico

La tabella n. 4 (già 3) è sostituita dalla seguente:

«TABELLA n. 4.

Tasse e sopratasse scolastiche


per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire i diplomi di cui alle lettere a) e b):

1. Tassa di concorso per iscrizione. . . . . . . . . . . . . L. 50 2. Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 3. Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . » 400 4. Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1) . . . . . . » 150 6. Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . » 140 7. Sopratassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . » 75
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di cui alla lettera c):

1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . . . . . . . . . L. 50 2. Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . » 100 3. Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . » 300 4. Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1) . . . . . . » 150 6. Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . » 100 7. Sopratassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . » 40

(1) La «sopratassa speciale annua di frequenza» è una tassa dovuta all'Istituto per l'assistenza scolastica prestata agli studenti art. 69)».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 68. - MANCINI.