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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2077

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria Immacolata» di Milano. (032U2077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-5-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo  statuto  dell'Istituto  superiore  di  magistero  «Maria
Immacolata» di Milano, approvato con il R. decreto 16 luglio 1925, n.
1531, e modificato con Regi decreti  24  maggio  1926,  n.  1107,  30
ottobre 1930, n. 1820, e 29 ottobre 1931, n. 1802; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche dell'Istituto predetto; 
  Veduto il R.  decreto  13  marzo  1923,  n.  736,  sull'ordinamento
degl'Istituti superiori di  magistero,  e  il  relativo  regolamento,
approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588; 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero «Maria  Immacolata»
di Milano, approvato e modificato con i Regi  decreti  sopraindicati,
e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 37 e 48. 
 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte, e' modificata la numerazione degli  articoli  successivi  e
dei loro riferimenti. 
 
   Art. 14. - E' soppresso il quarto comma. 
 
  Dopo l'art. 28 e' inserito  un  nuovo  «Capo  V»  che  tratta  «Dei
lettori»  ed  e'  costituito  da  15   articoli,   modificandosi   in
conseguenza  la  numerazione  dei  capi   successivi   e   dei   loro
riferimenti: 
 
  «Art. 29. - Alle cattedre di lingue e  letterature  possono  essere
assegnati i lettori i quali hanno per compito  di  curare,  sotto  la
direzione del professore della materia, le esercitazioni relative. 
 
   Art. 30. - I posti di  lettore  sono  determinati  a  seconda  del
bisogno dal Consiglio di amministrazione. 
 
   Art. 31. - I lettori sono nominati,  a  norma  dell'art.  105  del
regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile
1924, n. 674 e dell'art. 28 del R. decreto-legge 28 agosto  1931,  n.
1227, nonche' secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti: 
  a) per concorso; 
   b) per trasferimento da altre Universita' o Istituti superiori. 
 
   Art. 32. - I concorsi per l'ufficio di lettore  sono  banditi  dal
direttore  dell'Istituto,  previa  deliberazione  del  Consiglio   di
amministrazione.  Il  bando,  che  dovra'   essere   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione  nazionale  almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine, stabilira'  le  norme
relative al concorso. 
 
   Art. 33. - Il concorso e' per  esame,  secondo  le  modalita'  che
saranno stabilite nel bando di concorso. 
 
   Art. 34. - La Commissione giudicatrice dei concorsi di lettore  e'
nominata dal direttore dell'Istituto, ed e' composta  del  professore
ufficiale  della  materia  e  di  altri  due   professori   ufficiali
appartenenti all'Istituto. 
 
  Non possono far parte della Commissione membri che siano fra  loro,
o con alcuno dei concorrenti, parenti od  affini  fino  al  IV  grado
incluso. 
 
  La Commissione, con motivata relazione,  propone  al  Consiglio  di
amministrazione tre idonei senza graduarli. 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  delibera,   su   proposta   del
professore ufficiale della materia, la nomina di uno dei  tre  idonei
per la nomina all'ufficio di lettore; la nomina e' fatta con  decreto
del presidente dell'Istituto per la durata di un anno accademico. 
 
  I lettori possono essere  confermati  su  proposta  del  professore
ufficiale della materia. 
 
   Art. 35. - I lettori non possono essere mantenuti in servizio  per
oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito  l'abilitazione  alla
libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti  in  servizio
oltre il sessantesimo anno di eta'. 
 
   Art.  36.  -  Durante  la  vacanza  e  fino  all'espletamento  del
concorso, l'ufficio di  lettore  puo'  essere  coperto  a  titolo  di
provvisorio incarico. 
 
   Art. 37. - L'incarico provvisorio e'  conferito  con  decreto  del
presidente  dell'Istituto,  previa  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione, sentita l'indicazione del professore ufficiale della
materia. 
 
   Art. 38. - In  caso  di  mancanza  disciplinare  da  parte  di  un
lettore, il titolare della cattedra, qualora  non  ritenga  limitarsi
alla sua personale ammonizione, ne fara'  rapporto  al  direttore  il
quale giudichera' se sia il caso di infliggergli la censura. 
 
  Ove creda invece che la  mancanza  sia  passibile  di  misura  piu'
grave, il direttore deferira'  l'incolpato  al  Consiglio  direttivo,
che,  contestati  gli  addebiti  e  uditi  gli   interessati,   sara'
competente ad infliggere, a seconda del caso: 
  1) la sospensione temporanea, parziale o totale, dallo stipendio; 
  2) il ritardo del  passaggio  a  maggiore  stipendio  per  maturato
periodo di servizio; 
  3) la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio; 
  4) la destituzione. 
 
  Il direttore comunichera' la punizione deliberata al  Consiglio  di
amministrazione per l'esecuzione  relativa  e  agli  interessati,  ed
ordinera' che ne sia presa nota sul registro di carriera. 
 
   Art. 39. - Gli stipendi e gli aumenti periodici di  stipendio  dei
lettori sono determinati nella  tabella  n.  3  annessa  al  presente
statuto. 
 
   Art. 40.  -  E'  concessa  un'aggiunta  di  famiglia  ai  lettori.
L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi  con  prole
minorenne, nelle  misure  di  lire  mensili  130,  oltre  alle  quote
complementari di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino  al
massimo di tre. 
 
  Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la  quota  complementare
e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate. 
 
   Art. 41. - Per le aspettative dei  lettori  valgono  le  norme  in
vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate  dal
Consiglio di amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato;
queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi,
dal parere del titolare della cattedra a cui la persona e' addetta. 
 
  Al Consiglio di amministrazione e' sempre  riservato  il  controllo
sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che
riterra' opportuno. 
 
   Art. 42. - Il Consiglio di amministrazione provvedera', in  quanto
effettuabile, all'applicazione ai lettori delle vigenti leggi  contro
gli  infortuni,  per   l'invalidita'   e   la   vecchiaia,   per   la
disoccupazione e contro la tubercolosi. 
 
   Art. 43. - Ai lettori e' concesso il  trattamento  di  quiescenza.
Quanto alla misura della indennita' o pensione,  ai  termini  per  la
liquidazione di esse e al computo del servizio utile, si  seguono  le
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 
 
   Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto. 
 
   La dimissione accettata fa perdere ogni  diritto  a  indennita'  o
pensione». 
 
   Art. 53 (gia' 39). - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 69 (gia' 56). - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 82  (gia'  69).  -  L'ultimo  comma  e'  sostituito  dai  tre
seguenti: 
 
  «Fra il  1°  marzo  ed  il  31  luglio  non  puo'  essere  concessa
l'aspettativa per motivi ai famiglia con  scadenza  anteriore  al  15
ottobre. Avra' termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia
stato l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per  un
periodo di tempo superiore a tre mesi. 
 
  Al Consiglio di amministrazione e' sempre  riservato  il  controllo
sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che
riterra' opportuno». 
 
  I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso
dell'anno accademico la durata complessiva di 15 giorni». 
 
  Dopo l'art. 85 (gia' 72) sono aggiunti i seguenti: 
 
  «Art. 86. - E' concessa un'aggiunta di  famiglia  al  personale  di
segreteria. 
 
  L'aggiunta di famiglia e' assegnata  ai  coniugati  o  vedovi,  con
prole minorenne, nelle misure di lire mensili 135 per il segretario e
di L. 130 per l'applicato, oltre alle quote complementari di L. 25  e
di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne,  fino  al  massimo  di
tre. 
 
  Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la  quota  complementare
e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate. 
 
  Art. 87. - Il Consiglio di amministrazione provvedera',  in  quanto
effettuabile,  all'applicazione  al  personale  di  segreteria  delle
vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidita' e la vecchiaia,
per la disoccupazione e contro la tubercolosi». 
 
  Dopo la tabella n.  2  e'  aggiunta  la  seguente  tabella,  ed  in
conseguenza e' modificata la numerazione delle successive: 
 
                                             «TABELLA n. 3 (art. 39). 
 
   Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La tabella n. 4 (gia' 3) e' sostituita dalla seguente: 
 
                                                       «TABELLA n. 4. 
 
                   Tasse e sopratasse scolastiche 
    

  per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire i diplomi
di cui alle lettere a) e b):

   1. Tassa di concorso per iscrizione. . . . . . . . . . . . . L. 50
   2. Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
   3. Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . » 400
   4. Tassa di diploma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
   5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1)  . . . . . . » 150
   6. Sopratassa annuale per esami di profitto  . . . . . . . . » 140
   7. Sopratassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . »  75

  per gli studenti che  si  iscrivono  ai  corsi  per  conseguire  il
diploma di cui alla lettera c):

   1. Tassa di concorso per iscrizione . . . . . . . . . . . . L.  50
   2. Tassa di immatricolazione  . . . . . . . . . . . . . . . »  100
   3. Tassa annuale di iscrizione  . . . . . . . . . . . . . . »  300
   4. Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  100
   5. Sopratassa speciale annuale di frequenza (1) . . . . . . »  150
   6. Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . »  100
   7. Sopratassa per esami di diploma  . . . . . . . . . . . . »   40

    
  (1) La «sopratassa speciale annua di frequenza» e' una tassa dovuta
all'Istituto per l'assistenza scolastica prestata agli studenti  art.
69)». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1933 - Anno XI 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 68. - MANCINI.