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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2073

Modifiche allo statuto della Regia Università di Modena. (032U2073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-5-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Moderna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170, 30 ottobre 1930, n. 1825, e 1° ottobre 1931, n. 1336;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Modena, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 48, 51, 52 e 57. In conseguenza della soppressione di detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e del loro riferimenti.

Art. 1



«d) Scuola di farmacia (corso per la laurea in chimica e farmacia, corso per la laurea in farmacia e corso per il diploma in farmacia)».

II. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le Scuole di perfezionamento in pediatria, in patologia coloniale e in radiologia e terapia fisica».

Art. 2.- È soppresso il secondo comma.

Art. 19. - 1. Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza:

a) è soppresso l'insegnamento di «statistica demografica ed economica», di cui al n. 17, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti;

b) gl'insegnamenti di «scienza delle finanza e scienza bancaria», di «statistica metodologica», di «esegesi delle fonti di diritto romano» e di «diritto industriale», di cui ai numeri 8, 16, 18 (già 19) e 20 (già 21) sono sostituiti rispettivamente con quelli di «scienza delle finanze», di «statistica», di «esegesi delle fonti» e di «diritto agrario»;

c) è aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

II. Nell'ultimo comma le parole «di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15», sono sostituite con le parole «di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14 a 21».

Art. 24. - L'ultimo comma è soppresso.

Art. 33. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia la denominazione dell'insegnamento di «radiologia», di cui al n. 26, è modificata in quella di «radiologia e terapia fisica».

Art. 37. - Nell'elenco degli esami di profitto da sostenersi per singola materia o per gruppi di materie, il gruppo di materie di «clinica medica e radiologia» è modificato in quello di «clinica medica, radiologia e terapia fisica».

Gli articoli da 41 a 43, costituenti le «norme generali per le scuole di perfezionamento» sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 41. - Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà medica hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e chirurgia, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Presidente del Consiglio dei professori delle Scuole è il rettore.

Art. 42. - Alle Scuole di perfezionamento vengono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

I laureati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale indirizzata al rettore e corredata del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.

Art. 43. - Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola; nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità: tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore.

Art. 44. - Il programma di ogni Scuola viene compilato anno per anno dal direttore della Scuola e sottoposto alla approvazione della Facoltà prima di essere reso noto agli interessati.

Art. 45. - Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia, per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 46. - La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola.

Art. 47. - Le Commissioni per gli esami di profitto, che dovranno essere sostenuti in epoche da stabilirsi Scuola per Scuola, sono nominate dal direttore di ciascuna di esse. In ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 48. - L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri locali, nominata a norma del Regolamento generale universitario e formata di professori componenti la Scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, e in una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

Art. 49. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gl'iscritti che sostengono l'esame di diploma devono inoltre pagare la tassa relativa di L. 200.

Art. 50. - Alle Scuole di perfezionamento s'intendono applicabile norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 51. - Il Consiglio dei professori della scuola ha facoltà di esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino di avere una sufficiente preparazione antecedente nel campo della specialità prescelta od una riconosciuta maturità per l'esercizio professionale, purché siano in grado di comprovare tali requisiti con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimità. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 52. - A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di specialista a seconda delle finalità delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge».

Art. 55 (già 46). - È sostituito dal seguente: «La Scuola ha la durata di due anni».

Art. 59 (già 53). - È soppresso l'ultimo comma.

Dopo l'art. 63 (già 58) è aggiunta la «Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica» con il relativo programma:

«Art. 64. - Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono due.

È obbligatorio l'internato di un trimestre nell'Istituto di anatomia patologica, la frequenza ai corsi di fisica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ginecologica, clinica dermatologica, clinica pediatrica e l'internato di un anno nell'Istituto di radiologia e terapia fisica.

Art. 65. - Gli argomenti sui quali il candidato deve essere edotto per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia e terapia fisica sono i seguenti:

fisica dei raggi X;

nozioni generali di tecnica radiologica;

radiodiagnostica ortopedica traumatologica;

radiodiagnostica delle malattie interne (sistema nervoso, apparato respiratorio, tubo digerente, cuore e grossi vasi, apparato urinario, corpi estranei);

trattazione dei casi clinici Con speciale riguardo alla radiologia, rontgen-terapia ed elettro-terapia;

fisica delle radiazioni del radium e dei raggi ultravioletti;

radium-terapia, ultravioletto-terapia;

elettro-terapia, termoterapia, massoterapia e meccanoterapia.

Art. 66. - Il corso ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e l'esame di profitto si dà all'inizio del secondo anno».

Art. 68 (già 60). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze la denominazione dell'insegnamento di «zoologia, anatomia e fisiologia comparate», di cui al n. 6, è modificata in quella di «zoologia e anatomia comparate».

Gli articoli 79 (già 71) e successivi sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 79. - Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia;

b) la laurea in farmacia;

c) il diploma in farmacia.

Art. 80. - La durata degli studi per il conferimento della laurea in chimica e farmacia è di 5 anni, di cui l'ultimo anno solare è destinato alla pratica farmaceutica.

La durata degli studi per il conferimento della laurea in farmacia è di 4 anni; durante l'ultimo biennio sarà compiuta la pratica farmaceutica per la durata complessiva di un anno solare.

La durata degli studi per il conferimento del diploma in farmacia è di 4 anni, di cui l'ultimo anno solare è destinato alla pratica farmaceutica.

Art. 81. - Gli insegnamenti della Scuola di farmacia sono impartiti mediante corsi propri e mediante corsi della Facoltà di scienze e della Facoltà di medicina e sono i seguenti:

1. Chimica inorganica (Facoltà di scienze);

2. Chimica organica (Facoltà di scienze);

3. Fisica sperimentale biennale (Facoltà di scienze);

4. Fisica sperimentale (Facoltà di medicina);

5. Botanica (Facoltà di scienze);

6. Mineralogia (Facoltà di scienze);

7. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica (Scuola di farmacia);

8. Chimica farmaceutica e tossicologica organica (Scuola di farmacia);

9. Materia medica e farmacognosia (Scuola di farmacia);

10. Chimica bromatologica (Scuola di farmacia);

11. Igiene (Scuola di farmacia);

12. Fisiologia e anatomia umana (Scuola di farmacia);

13. Tecnica e legislazione farmaceutica (Scuola di farmacia);

14. Matematica, corso speciale (Facoltà di scienze);

15. Chimica fisica (Facoltà di scienze);

16. Chimica biologica (Facoltà di medicina).

Art. 82. - Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali.

Alcuni insegnamenti sono integrati con esercitazioni pratiche nei laboratori, ed e obbligatoria la frequenza a queste esercitazioni per gli studenti iscritti ai rispettivi corsi teorici: le esercitazioni pratiche sono seguite da una prova di esame.

Oltre le esercitazioni integranti i corsi teorici, sono tenute, nel laboratorio di chimica farmaceutica, esercitazioni di preparazioni chimiche, di analisi qualitativa, di analisi quantitativa, di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 83. - La Scuola pubblica ogni anno l'ordine degli studi consigliato per gli aspiranti alle due lauree e al diploma, indicando quali insegnamenti dovranno essere integrati da esercitazioni pratiche e quali materie della Facoltà di medicina e chirurgia e di quella di scienze potranno essere scelte dallo studente, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 81, ai fini della formazione dell'ordine degli studi.

In ogni caso il numero delle materie delle altre due Facoltà non potrà essere superiore a tre.

Art. 84. - Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie, intendendosi tra queste anche le esercitazioni di cui all'art. 82, comma 3°.

Art. 85. - Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 15 degli insegnamenti di cui all'art. 81 (escluso il n. 4) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi, lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa, quelle di analisi quantitativa e per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 86. - Per il conseguimento della laurea in farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 12 degli insegnamenti di cui all'art. 81 (il n. 3 o il n. 4 a scelta). Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi teorici, lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa, quelle di analisi quantitativa e per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 87. - Per il conseguimento del diploma in farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 9 materie e frequentato almeno 4 corsi di esercitazioni pratiche e superate le relative prove di cui all'art. 81 (il n. 3 o il n. 4 a scelta) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi teorici. lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa e quelle di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 88. - Gli esami sono dati per singole materie salvo quanto possa disporre in contrario la Scuola, la quale, in tal caso, indicherà gli aggruppamenti delle materie nel manifesto degli studi.

Art. 89. - L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica, di cui ai numeri 7 e 8 dell'art. 81, viene diviso in due parti e per ciascuna viene dato un esame distinto; per la validità, agli effetti degli articoli 85, 86 e 87, è necessario che siano superati entrambi gli esami.

Art. 90. - La pratica farmaceutica sarà effettuata presso una farmacia autorizzata dal Consiglio della Scuola e dovrà avere la durata complessiva di un anno solare.

All'inizio del periodo della pratica lo studente presenterà alla segreteria il certificato di iscrizione rilasciato dal direttore della farmacia; altro certificato attestante la durata della pratica presenterà prima di accedere agli esami di laurea o di diploma.

Art. 91. - L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste:

a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa;

analisi quantitativa;

analisi tossicologica e bromatologica;

preparazioni farmaceutiche;

saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione serata;

b) nella discussione davanti la Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria 15 giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Scuola, di carattere sperimentale;

2° di due su tre tesi scelte dal candidato su materie della Scuola diverse da quelle che forma oggetto della dissertazione scritta;

3° delle prove pratiche di cui alla lettera a);

c) nel riconoscimento delle piante, di droghe e di medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale;

d) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura e interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 92. - L'esame di laurea in farmacia consiste:

a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa;

analisi quantitativa;

analisi bromatologica;

preparazioni farmaceutiche;

saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione scritta;

b) nella discussione davanti alla Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria 15 giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Scuola preferibilmente di carattere sperimentale;

2° delle prove pratiche di cui alla lettera a);

c) nel riconoscimento di piante, di droghe e di medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale;

d) in interrogazioni sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 93. - L'esame di diploma in farmacia consiste:

a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esame di diploma concernenti:

analisi qualitativa;

preparazioni farmaceutiche;

saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale e dosaggio volumetrico.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione scritta;

b) nella discussione davanti alla Commissione di diploma delle prove pratiche di cui alla lettera a);

c) nel riconoscimento di piante, di droghe e di medica menti inscritti nella farmacopea ufficiale;

d) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 94. - La Commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia e di laurea in farmacia è costituita da 11 membri, tra i quali di regola 7 professori della Scuola, 2 liberi docenti e 2 farmacisti.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita da 9 membri tra i quali di regola 6 professori della Scuola, un libero docente e 2 farmacisti.

Art. 95. - I laureati e diplomati in altre discipline che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, o alla laurea in farmacia, o al diploma in farmacia, e i diplomati in farmacia che aspirino alla laurea in chimica e farmacia o in farmacia, sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Scuola giudicherà, caso per caso; tenendo conto dei corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di essi riportate. E in ogni caso necessario, per l'iscrizione a qualunque anno di corso, che i laureati e i diplomati in altre discipline siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima, quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

La Scuola inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 53. - MANCINI.