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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2073

Modifiche allo statuto della Regia Università di Modena. (032U2073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 2-5-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Moderna, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2170, 30 ottobre 1930, n. 1825, e 1°  ottobre  1931,
n. 1336; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Modena,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 48, 51, 52 e 57. 
 
  In  conseguenza  della  soppressione  di  detti  articoli  e  delle
aggiunte che saranno disposte, e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e del loro riferimenti. 
 
   Art. 1. - I. Nel primo comma la disposizione di cui  alla  lettera
d) e' sostituita dalla seguente: 
 
  «d) Scuola di farmacia (corso per la laurea in chimica e  farmacia,
corso per la laurea in farmacia e corso per il diploma in farmacia)». 
 
  II. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse  le  Scuole  di
perfezionamento in pediatria, in patologia coloniale e in  radiologia
e terapia fisica». 
 
  Art. 2.- E' soppresso il secondo comma. 
 
   Art. 19. - 1. Nell'elenco degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
giurisprudenza: 
 
  a)  e'  soppresso  l'insegnamento  di  «statistica  demografica  ed
economica», di cui al n. 17,  ed  e'  in  conseguenza  modificata  la
numerazione dei successivi e dei loro riferimenti; 
 
  b) gl'insegnamenti di «scienza delle finanza e  scienza  bancaria»,
di «statistica metodologica», di  «esegesi  delle  fonti  di  diritto
romano» e di «diritto industriale», di cui ai numeri 8, 16, 18  (gia'
19) e 20 (gia' 21) sono  sostituiti  rispettivamente  con  quelli  di
«scienza delle finanze», di «statistica», di «esegesi delle fonti»  e
di «diritto agrario»; 
 
  c) e' aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di «diritto  sindacale  e
corporativo e legislazione del lavoro». 
 
  II. Nell'ultimo comma le parole «di cui ai numeri 1, 6, 7,  8,  10,
12, 14, 15», sono sostituite con le parole «di cui ai numeri 1, 6, 7,
8, 10, 12, 14 a 21». 
 
   Art. 24. - L'ultimo comma e' soppresso. 
 
   Art. 33.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
medicina  e   chirurgia   la   denominazione   dell'insegnamento   di
«radiologia», di cui al n. 26, e' modificata in quella di «radiologia
e terapia fisica». 
 
   Art. 37. - Nell'elenco degli esami di profitto da  sostenersi  per
singola materia o per gruppi di materie,  il  gruppo  di  materie  di
«clinica medica e radiologia» e' modificato  in  quello  di  «clinica
medica, radiologia e terapia fisica». 
 
  Gli articoli da 41 a 43, costituenti  le  «norme  generali  per  le
scuole di perfezionamento» sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Art. 41. - Le Scuole  di  perfezionamento  annesse  alla  Facolta'
medica hanno  lo  scopo  di  promuovere  l'incremento  scientifico  e
pratico delle singole  branche  della  medicina  e  chirurgia,  e  di
conferire  diplomi  che  abilitino  al  particolare  esercizio  delle
medesime con la qualifica di specialista norma  dell'art.  4  del  R.
decreto 31 dicembre 1923,  n.  2909.  Presidente  del  Consiglio  dei
professori delle Scuole e' il rettore. 
 
   Art. 42. - Alle Scuole di perfezionamento vengono ammessi soltanto
i laureati in medicina e chirurgia. 
 
  I laureati che vi  aspirano  debbono,  nei  termini  regolamentari,
presentare apposita domanda su carta legale indirizzata al rettore  e
corredata del certificato di laurea e delle quietanze  del  pagamento
delle tasse, sopratasse e contributi relativi. 
 
   Art. 43. - Il direttore di ciascuna Scuola  e'  il  professore  di
ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola; nel caso in
cui la cattedra non  sia  coperta  da  un  professore  di  ruolo,  il
direttore e' scelto dalla Facolta'. 
 
  Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore,  che  puo'
sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti,  fra  gli
aiuti ed assistenti o anche tra persone  di  riconosciuta  competenza
nella specialita': tali proposte sono approvate dalla Facolta'. 
 
  Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di  tutti  i  professori
che vi tengono gli insegnamenti ed e' presieduto dal direttore. 
 
   Art. 44. - Il programma di ogni Scuola viene  compilato  anno  per
anno dal direttore della Scuola e sottoposto alla approvazione  della
Facolta' prima di essere reso noto agli interessati. 
 
   Art. 45. - Le date di inizio e di termine delle  lezioni  sono  di
regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico.  Tuttavia,  per
ragioni speciali inerenti alla natura dei  corsi  tali  date  possono
essere dalla Facolta' prorogate o spostate. 
 
   Art. 46. -  La  sorveglianza  sugli  iscritti,  per  tutto  quanto
riguarda la loro attivita', spetta al direttore della Scuola. 
 
  La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere  attestata
dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola. 
 
   Art. 47. - Le Commissioni per gli esami di profitto, che  dovranno
essere sostenuti in epoche da  stabilirsi  Scuola  per  Scuola,  sono
nominate dal direttore di ciascuna di esse.  In  ogni  caso  ciascuna
Commissione non puo' essere composta con meno di tre membri. 
 
   Art. 48. - L'esame di  diploma  viene  sostenuto  davanti  ad  una
Commissione di cinque membri locali, nominata a norma del Regolamento
generale universitario e formata di professori componenti la Scuola. 
 
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una   discussione   sopra   una
dissertazione originale scritta, e in  una  prova  pratica  stabilita
dalla Commissione esaminatrice. 
 
   Art. 49. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono  tenuti  a
pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti  della
Facolta' di medicina e chirurgia. 
 
  Gl'iscritti che sostengono l'esame di diploma devono inoltre pagare
la tassa relativa di L. 200. 
 
   Art. 50. - Alle Scuole di perfezionamento s'intendono  applicabile
norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto  non  e'
contemplato nel presente statuto. 
 
   Art. 51. - Il Consiglio dei professori della scuola ha facolta' di
esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino  di  avere
una sufficiente preparazione antecedente nel campo della  specialita'
prescelta   od   una   riconosciuta   maturita'    per    l'esercizio
professionale, purche' siano in grado di  comprovare  tali  requisiti
con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimita'.  Nessuno
tuttavia puo' essere esonerato dall'obbligo di  sostenere  tutti  gli
esami di profitto e quello di diploma. 
 
   Art. 52. - A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato  le
prove relative verra' rilasciato, nelle forme legali, un  diploma  di
specialista a seconda delle finalita' delle varie Scuole, da valere a
tutti gli effetti di legge». 
 
   Art. 55 (gia' 46). - E' sostituito dal seguente: «La Scuola ha  la
durata di due anni». 
 
   Art. 59 (gia' 53). - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
  Dopo l'art. 63 (gia' 58) e' aggiunta la «Scuola di  perfezionamento
in radiologia e terapia fisica» con il relativo programma: 
 
  «Art. 64. - Gli anni di studio necessari per il  conseguimento  del
diploma sono due. 
 
  E'  obbligatorio  l'internato  di  un  trimestre  nell'Istituto  di
anatomia patologica, la frequenza ai corsi di fisica, clinica medica,
clinica  chirurgica,  clinica  ginecologica,  clinica  dermatologica,
clinica  pediatrica  e  l'internato  di  un  anno  nell'Istituto   di
radiologia e terapia fisica. 
 
   Art. 65. - Gli argomenti sui quali il candidato deve essere edotto
per il conseguimento del  diploma  di  specialista  in  radiologia  e
terapia fisica sono i seguenti: 
 
  fisica dei raggi X; 
 
  nozioni generali di tecnica radiologica; 
 
  radiodiagnostica ortopedica traumatologica; 
 
  radiodiagnostica delle malattie interne (sistema nervoso,  apparato
respiratorio, tubo digerente, cuore e grossi vasi, apparato urinario,
corpi estranei); 
 
  trattazione dei casi clinici Con speciale riguardo alla radiologia,
rontgen-terapia ed elettro-terapia; 
 
  fisica delle radiazioni del radium e dei raggi ultravioletti; 
 
  radium-terapia, ultravioletto-terapia; 
 
  elettro-terapia, termoterapia, massoterapia e meccanoterapia. 
 
   Art. 66. - Il corso ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e l'esame
di profitto si da' all'inizio del secondo anno». 
 
   Art. 68 (gia' 60). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Facolta'
di scienze la denominazione dell'insegnamento di «zoologia,  anatomia
e fisiologia comparate», di cui al n. 6, e' modificata in  quella  di
«zoologia e anatomia comparate». 
 
  Gli  articoli  79  (gia'  71)  e  successivi  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  «Art. 79. - Scuola di farmacia conferisce: 
 
  a) la laurea in chimica e farmacia; 
 
  b) la laurea in farmacia; 
 
  c) il diploma in farmacia. 
 
   Art. 80. - La durata degli studi per il conferimento della  laurea
in chimica e farmacia e' di 5 anni, di cui l'ultimo  anno  solare  e'
destinato alla pratica farmaceutica. 
 
  La durata degli studi per il conferimento della laurea in  farmacia
e' di 4 anni; durante l'ultimo  biennio  sara'  compiuta  la  pratica
farmaceutica per la durata complessiva di un anno solare. 
 
  La durata degli studi per il conferimento del diploma  in  farmacia
e' di 4 anni, di cui l'ultimo anno solare e' destinato  alla  pratica
farmaceutica. 
 
   Art.  81.  -  Gli  insegnamenti  della  Scuola  di  farmacia  sono
impartiti mediante corsi propri e mediante corsi  della  Facolta'  di
scienze e della Facolta' di medicina e sono i seguenti: 
 
  1. Chimica inorganica (Facolta' di scienze); 
 
  2. Chimica organica (Facolta' di scienze); 
 
  3. Fisica sperimentale biennale (Facolta' di scienze); 
 
  4. Fisica sperimentale (Facolta' di medicina); 
 
  5. Botanica (Facolta' di scienze); 
 
  6. Mineralogia (Facolta' di scienze); 
 
  7. Chimica  farmaceutica  e  tossicologica  inorganica  (Scuola  di
farmacia); 
 
  8.  Chimica  farmaceutica  e  tossicologica  organica  (Scuola   di
farmacia); 
 
  9. Materia medica e farmacognosia (Scuola di farmacia); 
 
  10. Chimica bromatologica (Scuola di farmacia); 
 
  11. Igiene (Scuola di farmacia); 
 
  12. Fisiologia e anatomia umana (Scuola di farmacia); 
 
  13. Tecnica e legislazione farmaceutica (Scuola di farmacia); 
 
  14. Matematica, corso speciale (Facolta' di scienze); 
 
  15. Chimica fisica (Facolta' di scienze); 
 
  16. Chimica biologica (Facolta' di medicina). 
 
   Art. 82.  -  Gli  insegnamenti  sono  impartiti  mediante  lezioni
teoriche, dimostrative e sperimentali. 
 
  Alcuni insegnamenti sono integrati con esercitazioni  pratiche  nei
laboratori, ed e obbligatoria la frequenza a queste esercitazioni per
gli studenti iscritti ai rispettivi corsi teorici:  le  esercitazioni
pratiche sono seguite da una prova di esame. 
 
  Oltre le esercitazioni integranti i corsi teorici, sono tenute, nel
laboratorio di chimica farmaceutica,  esercitazioni  di  preparazioni
chimiche, di analisi qualitativa, di analisi quantitativa, di chimica
farmaceutica e tossicologica. 
 
   Art. 83. - La Scuola  pubblica  ogni  anno  l'ordine  degli  studi
consigliato per gli aspiranti alle due lauree e al diploma, indicando
quali  insegnamenti  dovranno  essere  integrati   da   esercitazioni
pratiche e quali materie della Facolta' di medicina e chirurgia e  di
quella di scienze potranno essere scelte dallo studente, in  aggiunta
a quelle indicate nell'art. 81, ai fini della formazione  dell'ordine
degli studi. 
 
  In ogni caso il numero delle materie delle altre due  Facolta'  non
potra' essere superiore a tre. 
 
   Art. 84. - Nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia
preso iscrizione ad almeno tre materie, intendendosi tra queste anche
le esercitazioni di cui all'art. 82, comma 3°. 
 
   Art. 85. - Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia
lo studente dovra' avere preso iscrizione e  superato  gli  esami  di
profitto in almeno 15 degli insegnamenti di cui all'art. 81  (escluso
il n. 4) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni pratiche integranti  i
corsi,  lo  studente  dovra'  avere  frequentato  per  un   anno   le
esercitazioni   di   preparazioni   chimiche,   quelle   di   analisi
qualitativa, quelle  di  analisi  quantitativa  e  per  due  anni  le
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
   Art. 86. - Per  il  conseguimento  della  laurea  in  farmacia  lo
studente dovra' avere  preso  iscrizione  e  superato  gli  esami  di
profitto in almeno 12 degli insegnamenti di cui all'art. 81 (il n.  3
o il n. 4 a scelta). Oltre le  esercitazioni  pratiche  integranti  i
corsi teorici, lo studente dovra' avere frequentato per  un  anno  le
esercitazioni   di   preparazioni   chimiche,   quelle   di   analisi
qualitativa, quelle  di  analisi  quantitativa  e  per  due  anni  le
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
   Art. 87. -  Per  il  conseguimento  del  diploma  in  farmacia  lo
studente dovra' avere  preso  iscrizione  e  superato  gli  esami  di
profitto in  almeno  9  materie  e  frequentato  almeno  4  corsi  di
esercitazioni pratiche e superate le relative prove di  cui  all'art.
81 (il n. 3 o il n. 4 a scelta) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni
pratiche  integranti  i  corsi  teorici.  lo  studente  dovra'  avere
frequentato per un anno le esercitazioni  di  preparazioni  chimiche,
quelle di analisi qualitativa e  quelle  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica. 
 
   Art. 88. - Gli esami sono dati per singole  materie  salvo  quanto
possa disporre in  contrario  la  Scuola,  la  quale,  in  tal  caso,
indichera' gli aggruppamenti delle materie nel manifesto degli studi. 
 
   Art.  89.  -   L'insegnamento   della   chimica   farmaceutica   e
tossicologica, di cui ai numeri 7 e 8 dell'art. 81, viene  diviso  in
due parti e per  ciascuna  viene  dato  un  esame  distinto;  per  la
validita', agli effetti degli articoli 85, 86 e 87, e' necessario che
siano superati entrambi gli esami. 
 
   Art. 90. - La pratica farmaceutica  sara'  effettuata  presso  una
farmacia autorizzata dal Consiglio della Scuola  e  dovra'  avere  la
durata complessiva di un anno solare. 
 
  All'inizio del periodo della pratica lo studente  presentera'  alla
segreteria il certificato  di  iscrizione  rilasciato  dal  direttore
della farmacia; altro certificato attestante la durata della  pratica
presentera' prima di accedere agli esami di laurea o di diploma. 
 
   Art. 91. - L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste: 
 
  a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami  di
laurea concernenti: 
 
  analisi qualitativa; 
 
  analisi quantitativa; 
 
  analisi tossicologica e bromatologica; 
 
  preparazioni farmaceutiche; 
 
  saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale. 
 
  Di queste prove il candidato stendera' una relazione serata; 
 
  b) nella discussione davanti la Commissione di laurea: 
 
  1° di una dissertazione  scritta,  presentata  alla  segreteria  15
giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato  in
una delle materie proprie della Scuola, di carattere sperimentale; 
 
  2° di due su tre tesi scelte dal candidato su materie della  Scuola
diverse da quelle che forma oggetto della dissertazione scritta; 
 
  3° delle prove pratiche di cui alla lettera a); 
 
  c) nel riconoscimento delle piante,  di  droghe  e  di  medicamenti
inscritti nella farmacopea ufficiale; 
 
  d) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica  farmaceutica,
sulla lettura e  interpretazione  di  ricette  e  sulla  legislazione
farmaceutica. 
 
   Art. 92. - L'esame di laurea in farmacia consiste: 
 
  a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami  di
laurea concernenti: 
 
  analisi qualitativa; 
 
  analisi quantitativa; 
 
  analisi bromatologica; 
 
  preparazioni farmaceutiche; 
 
  saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale. 
 
  Di queste prove il candidato stendera' una relazione scritta; 
 
  b) nella discussione davanti alla Commissione di laurea: 
 
  1° di una dissertazione  scritta,  presentata  alla  segreteria  15
giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato  in
una delle materie proprie della Scuola preferibilmente  di  carattere
sperimentale; 
 
  2° delle prove pratiche di cui alla lettera a); 
 
  c) nel  riconoscimento  di  piante,  di  droghe  e  di  medicamenti
inscritti nella farmacopea ufficiale; 
 
  d) in interrogazioni sulla tecnica farmaceutica, sulla  lettura  ed
interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica. 
 
   Art. 93. - L'esame di diploma in farmacia consiste: 
 
  a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esame  di
diploma concernenti: 
 
  analisi qualitativa; 
 
  preparazioni farmaceutiche; 
 
  saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale e
dosaggio volumetrico. 
 
  Di queste prove il candidato stendera' una relazione scritta; 
 
  b) nella discussione davanti  alla  Commissione  di  diploma  delle
prove pratiche di cui alla lettera a); 
 
  c) nel riconoscimento di  piante,  di  droghe  e  di  medica  menti
inscritti nella farmacopea ufficiale; 
 
  d) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica  farmaceutica,
sulla lettura ed interpretazione  di  ricette  e  sulla  legislazione
farmaceutica. 
 
   Art. 94. - La Commissione per gli esami di  laurea  in  chimica  e
farmacia e di laurea in farmacia e' costituita da 11  membri,  tra  i
quali di regola 7 professori della  Scuola,  2  liberi  docenti  e  2
farmacisti. 
 
  La Commissione per gli esami di diploma e' costituita da  9  membri
tra i quali di regola 6 professori della Scuola, un libero docente  e
2 farmacisti. 
 
   Art. 95. - I laureati e diplomati in altre discipline che aspirino
alla laurea in chimica e farmacia, o alla laurea in  farmacia,  o  al
diploma in farmacia, e i diplomati  in  farmacia  che  aspirino  alla
laurea in chimica e farmacia o in farmacia, sono ammessi a quell'anno
di studio che il Consiglio della Scuola giudichera', caso  per  caso;
tenendo conto dei corsi frequentati, degli  esami  superati  e  delle
votazioni in ciascuno di essi riportate. E in ogni  caso  necessario,
per l'iscrizione a qualunque anno  di  corso,  che  i  laureati  e  i
diplomati in altre discipline siano forniti del diploma di  maturita'
classica o scientifica, conseguito  tanti  anni  prima,  quanti  sono
quelli per i quali si concede l'abbreviazione. 
 
  La Scuola inoltre determina caso per  caso  il  numero  minimo  dei
corsi e delle esercitazioni che  debbono  essere  seguiti  e  formare
oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 53. - MANCINI.