stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2069

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari. (032U2069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-4-1933 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1971;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Veduto il regolamento, approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1971, è modificato nel modo seguente:

Art. 2. - È sostituito dal seguente:

«Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti:

1. Zoologia anatomia e fisiologia comparate e genetica;

2. Fisica sperimentale;

3. Chimica generale inorganica ed organica;

4. Botanica;

5. Chimica biologica;

6. Istologia ed embriologia generale ed anatomia descrittiva degli animali domestici;

7. Fisiologia;

8. Anatomia topografica degli animali domestici e medicina operatoria;

9. Ezoognosia;

10. Farmacologia e tossicologia;

11. Patologia generale;

12. Zootecnia ed igiene zootecnica;

13. Economia rurale;

14. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria;

15. Patologia e clinica chirurgica e giurisprudenza veterinaria;

16. Anatomia patologica degli animali domestici;

17. Ispezione annonaria (carne, latte, latticini, pesci, selvaggina, insaccati, ecc.);

18. Ostetricia.

Tutti gli insegnamenti anzidetti sono fondamentali e gli studenti, per essere ammessi a conseguire la laurea, devono frequentarne i corsi e superarne gli esami.

Sono biennali le materie di cui ai numeri 6, 7, 12, 14, 15 e 16; le altre sono annuali».

Art. 3. - È sostituito dal seguente:

«Gli insegnamenti di zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica, fisica sperimentale, chimica generale inorganica ed organica, botanica, chimica biologica, farinacologia e tossicologia, fisiologia e patologia generale, appartengono alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia Università di Sassari e sono frequentati in comune con gli studenti della Facoltà medesima».

Art. 5. - È sostituito dal seguente:

«Gli esami di profitto sono dati alla fine dell'anno per le materie annuali ed alla fine del biennio per le materie biennali, tranne che:

a) per la patologia, clinica medica e polizia sanitaria, per la quale si daranno due esami, quello di patologia medica alla fine del 3° anno e quello di clinica medica alla fine dei 4° anno;

b) per la patologia e clinica chirurgica, per la quale si daranno due esami, quello di patologia chirurgica alla fine fine 3° anno e quello di clinica chirurgica alla fine del 4° anno.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di clinica e di anatomia patologica gli studenti che ancora non abbiano superato quelli di anatomia descrittiva e topografica, di fisiologia e di patologia generale; né possono essere ammessi a sostenere gli esami di zootecnia gli studenti che non abbiano superato quelli di anatomia descrittiva e topografica e di fisiologia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 33. - MANCINI.