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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2069

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari. (032U2069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore  di   medicina
veterinaria di Sassari, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930,
n. 1971; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
 
  Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; 
 
  Veduto il regolamento, approvato con  il  R.  decreto  4  settembre
1925, n. 1762; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria  di
Sassari, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930,  n.  1971,  e'
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 2. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti: 
 
  1. Zoologia anatomia e fisiologia comparate e genetica; 
 
  2. Fisica sperimentale; 
 
  3. Chimica generale inorganica ed organica; 
 
  4. Botanica; 
 
  5. Chimica biologica; 
 
  6. Istologia ed embriologia generale ed anatomia descrittiva  degli
animali domestici; 
 
  7. Fisiologia; 
 
  8.  Anatomia  topografica  degli  animali  domestici   e   medicina
operatoria; 
 
  9. Ezoognosia; 
 
  10. Farmacologia e tossicologia; 
 
  11. Patologia generale; 
 
  12. Zootecnia ed igiene zootecnica; 
 
  13. Economia rurale; 
 
  14. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria; 
 
  15. Patologia e clinica chirurgica e giurisprudenza veterinaria; 
 
  16. Anatomia patologica degli animali domestici; 
 
  17.  Ispezione   annonaria   (carne,   latte,   latticini,   pesci,
selvaggina, insaccati, ecc.); 
 
  18. Ostetricia. 
 
  Tutti gli insegnamenti anzidetti sono fondamentali e gli  studenti,
per essere ammessi a conseguire  la  laurea,  devono  frequentarne  i
corsi e superarne gli esami. 
 
  Sono biennali le materie di cui ai numeri 6, 7, 12, 14, 15 e 16; le
altre sono annuali». 
 
   Art. 3. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli insegnamenti di zoologia, anatomia e  fisiologia  comparate  e
genetica,  fisica  sperimentale,  chimica  generale   inorganica   ed
organica, botanica, chimica biologica, farinacologia e  tossicologia,
fisiologia  e  patologia  generale,  appartengono  alla  Facolta'  di
medicina e chirurgia  della  Regia  Universita'  di  Sassari  e  sono
frequentati in comune con gli studenti della Facolta' medesima». 
 
   Art. 5. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami di profitto sono dati alla fine dell'anno per le materie
annuali ed alla fine del biennio per le materie biennali, tranne che: 
 
  a) per la patologia, clinica medica e  polizia  sanitaria,  per  la
quale si daranno due esami, quello di patologia medica alla fine  del
3° anno e quello di clinica medica alla fine dei 4° anno; 
 
  b) per la patologia e clinica chirurgica, per la quale  si  daranno
due esami, quello di patologia chirurgica alla fine fine  3°  anno  e
quello di clinica chirurgica alla fine del 4° anno. 
 
  Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di  clinica  e  di
anatomia patologica gli studenti  che  ancora  non  abbiano  superato
quelli di anatomia descrittiva e  topografica,  di  fisiologia  e  di
patologia generale; ne' possono essere ammessi a sostenere gli  esami
di zootecnia gli studenti che non abbiano superato quelli di anatomia
descrittiva e topografica e di fisiologia». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 33. - MANCINI.