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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2066

Modifiche allo statuto della libera Università di Camerino. (032U2066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, 31 ottobre 1929, n. 2386, e 20 novembre 1930, n. 1939;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della libera Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 21, 30, 32, 36, 40.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 2. - All'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di chimica e farmacia è aggiunta la «laurea in farmacia».

Art.

3. - È soppressa la lettera «h» relativa alla partecipazione di un rappresentante del Credito marchigiano di Camerino al Consiglio di amministrazione dell'Università. Dopo l'art. 11 sono aggiunti i seguenti:

Art. 1

«Art. 12. - Nessun anno di corso è valido se lo studente non prenda iscrizione ad almeno tre materie. La iscrizione a due materie semestrali equivale alla iscrizione ad un corso annuale.

Art. 13. - Le Facoltà propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché, prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 21 (già 19). - All'elenco delle materie d'insegnamento sono apportate le seguenti modifiche:

I. Sono soppressi gl'insegnamenti di «diritto canonico», «contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica», «legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale)», «lingua tedesca (corso biennale)» di cui ai numeri 16, 20, 23 e 24, ed è in conseguenza modificata la numerazione gl'insegnamenti successivi.

II. Le denominazioni degli insegnamenti «introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto», di cui al n. 1, «istituzioni di diritto romano con nozioni storiche», di cui al n. 2, «istituzioni di diritto privato», di cui al n. 3, «diritto commerciale, con nozioni di diritto bancario», di cui al n. 10, «diritto internazionale e storia dei trattati», di cui al n. 12, «diritto ecclesiastico», cui al n. 16 (già 17), sono modificate, rispettivamente, in quelle di:
«1. teoria generale del diritto», «2. istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano», «3. introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato», «10. diritto commerciale», «12. diritto internazionale», «16. diritto ecclesiastico e canonico».

III. È aggiunto, col n. 21, il «diritto industriale (corso semestrale)».

Art. 22 (già 20). - È soppresso il secondo comma.

Art. 27 (già 26). - Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) la laurea in farmacia dopo quattro anni di corso, compreso l'anno di pratica».

In conseguenza di tale aggiunzione è modificata in d) l'indicazione della lettera successiva.

Art. 28 (già 27). - All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di chimica e farmacia sono apportate le seguenti modifiche:

I. Le denominazioni degl'insegnamenti di «farmacologia e tossicologia», di cui al n. 9, e di «tecnica farmaceutica», di cui al n. 17, sono modificate, rispettivamente, in quelle di «farmacologia e tossicologia con esercizi» e di «tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria».

II. È soppresso l'insegnamento di «legislazione sanitaria», di cui al n. 18, e in conseguenza è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

III. Nell'insegnamento di «chimica analitica (qualitativa e quantitativa)», di cui al a. 20 (già 21), è soppressa l'indicazione di «qualitativa e quantitativa».

Art. 32 (già 33). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica pura, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno undici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 28 ai numeri da 1 a 8, e ai numeri 11, 12, 14, 18, 19, 20, e frequentare le esercitazioni seguenti, superando le relative prove: a) analisi chimica qualitativa (due anni); b) analisi chimica quantitativa (un anno); c) esercizi di fisica (un anno); d) analisi organica (un anno)».

Art. 35 (già 37). - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate all'art. 28».

II. Nel secondo comma, al n. 2, le parole «1 anno» che accompagnano l'indicazione delle esercitazioni di analisi chimica qualitativa, sono sostituite con le parole «2 anni».

III. Nell'ultimo comma, dopo le parole «che la Facoltà ha autorizzato» sono aggiunte le parole «o presso il laboratorio di tecnica farmaceutica dell'Università».

Dopo l'art. 37 (già 39) sono aggiunti i seguenti:

«Art. 38. - La laurea in farmacia si consegue in quattro anni e le tasse relative sono quelle previste per il corso di diploma in farmacia.

Art. 39. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle dell'art. 28 ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (biennale), 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, e frequentare le esercitazioni seguenti, superando le relative prove:

a) analisi chimica qualitativa (un anno);

b) analisi chimica quantitativa (un anno);

c) esercizi di fisica (un anno);

d) esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (due anni).

La pratica farmaceutica, della durata di 12 mesi, deve essere compiuta nell'ultimo biennio presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle che la Facoltà ha autorizzato, oppure presso il laboratorio di tecnica farmaceutica della Università.

Art. 40. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di corso e consiste nelle seguenti prove:

a) prova di analisi chimica qualitativa;

b) preparazione di un prodotto farmaceutico;

c) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;

d) prova di ricerca tossicologica.

Di queste prove il candidato deve redigere una relazione scritta:

e) dissertazione scritta, possibilmente di indole sperimentale, su argomento scelto dal candidato in una delle discipline del corso di laurea, e depositata in segreteria almeno venti giorni prima dell'esame di laurea;

f) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

g) riconoscimento di medicinali, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Art. 41. - La Commissione per l'esame di laurea in farmacia è costituita di nove membri, fra i quali sette professori della Facoltà, un libero docente ed un provetto farmacista. In caso di necessità il numero dei componenti può essere ridotto a sette, ma ne devono sempre far parte un libero docente e un provetto farmacista».

Art. 42 (già 41). - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno nove materie scelte fra quelle elencate nell'art. 28».

II. Nell'ultimo comma dopo le parole «che la Facoltà ha autorizzato», sono aggiunte le parole «o presso il laboratorio di tecnica farmaceutica dell'Università».

Art. 46 (già 45). - È sostituito dal seguente:

«Gl'insegnamenti della Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

1. anatomia descrittiva (biennale);

2. anatomia topografica;

3. istologia ed embriologia;

4. botanica;

5. zoologia ed anatomia comparata;

6. chimica generale inorganica ed organica;

7. fisica generale;

8. fisiologia degli animali domestici (biennale);

9. zootecnia;

10. igiene zootecnica;

11. zoognosia;

12. patologia generale, batteriologia ed immunologia;

13. anatomia patologica;

14. ispezione annonaria;

15. patologia e clinica medica e polizia sanitaria (biennale) - (due esami speciali);

16. patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria (biennale) - (due esami speciali);

17. giurisprudenza veterinaria e vizi redibitori;

18. podologia e ostetricia;

19. farmacologia e farmacoterapia veterinaria.

Sono fondamentali, e quindi obbligatori per la frequenza e gli esami, gl'insegnamenti di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 8 a 16, 18,19 ».

Art. 47 (già 46). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire la laurea in medicina veterinaria, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 18 insegnamenti fra i quali devono essere tutti quelli dichiarati fondamentali a norma dell'articolo precedente; gli altri potranno essere scelti fra i rimanenti indicati in detto articolo o anche fra quelli di altre Facoltà della stessa Università, ad esempio:
Chimica biologica, Igiene, Chimica agraria, ecc.».

Art. 49 (già 48). - Nel primo comma dopo le parole «per inabilità a causa di malattia» sono aggiunte le parole: «o di infortunio in occasione di servizio».

Art. 54 (già 53). - Nel secondo comma le parole «una laurea» sono sostituite con le seguenti «la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche e sociali».

Art. 61 (già 60). - Nell'ultimo comma le parole «in proporzione del 9 per cento a carico dell'Università, dell'11 per cento a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo» sono sostituite con le parole «in proporzione del 13 per cento a carico dell'Università e del 7 per cento a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo».

La tabella n. 1 è sostituita dalla seguente:

«Posti di ruolo dei professori:

Facoltà di giurisprudenza n. 5;

Facoltà di chimica e farmacia n. 5;

Facoltà di medicina veterinaria n. 5».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 18. - MANCINI.