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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2066

Modifiche allo statuto della libera Università di Camerino. (032U2066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di  Camerino,  approvato
con R. decreto 13 ottobre  1927,  n.  2838,  e  modificato  con  Regi
decreti 20 settembre 1928, n. 2250, 31 ottobre 1929, n.  2386,  e  20
novembre 1930, n. 1939; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della libera Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto  della  libera  Universita'  di  Camerino,  approvato  e
modificato con  i  Regi  decreti  sopra  indicati,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 21, 30, 32, 36, 40. 
 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte e' modificata la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti. 
 
   Art. 2. - All'elenco delle  lauree  conferite  dalla  Facolta'  di
chimica e farmacia e' aggiunta la «laurea in farmacia». 
 
   Art. 3. - E' soppressa la lettera «h» relativa alla partecipazione
di un rappresentante del Credito marchigiano di Camerino al Consiglio
di amministrazione dell'Universita'. 
 
  Dopo l'art. 11 sono aggiunti i seguenti: 
 
  «Art. 12. - Nessun anno di corso  e'  valido  se  lo  studente  non
prenda iscrizione ad almeno tre materie. La iscrizione a due  materie
semestrali equivale alla iscrizione ad un corso annuale. 
 
   Art. 13. - Le Facolta' propongono i singoli piani di  studio,  che
vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi di  variare  i  piani  proposti,  purche',
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
   Art. 21 (gia' 19). - All'elenco delle materie d'insegnamento  sono
apportate le seguenti modifiche: 
 
  I.  Sono   soppressi   gl'insegnamenti   di   «diritto   canonico»,
«contabilita'  di  Stato   e   nozioni   di   ragioneria   pubblica»,
«legislazione sanitaria e farmaceutica (corso  semestrale)»,  «lingua
tedesca (corso biennale)» di cui ai numeri 16, 20, 23 e 24, ed e'  in
conseguenza modificata la numerazione gl'insegnamenti successivi. 
 
  II. Le denominazioni degli insegnamenti «introduzione alle  scienze
giuridiche e filosofia del diritto», di cui al n. 1, «istituzioni  di
diritto romano con nozioni storiche», di cui al n. 2, «istituzioni di
diritto privato», di cui al n. 3, «diritto commerciale,  con  nozioni
di diritto bancario», di cui al  n.  10,  «diritto  internazionale  e
storia dei trattati», di cui al n. 12, «diritto  ecclesiastico»,  cui
al n. 16 (gia' 17), sono modificate, rispettivamente, in  quelle  di:
«1. teoria generale del diritto», «2. istituzioni di diritto romano e
storia del diritto romano», «3. introduzione alle scienze  giuridiche
e istituzioni di diritto privato», «10.  diritto  commerciale»,  «12.
diritto internazionale», «16. diritto ecclesiastico e canonico». 
 
  III. E'  aggiunto,  col  n.  21,  il  «diritto  industriale  (corso
semestrale)». 
 
   Art. 22 (gia' 20). - E' soppresso il secondo comma. 
 
   Art. 27 (gia' 26). - Dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
 
  «c) la laurea in farmacia dopo  quattro  anni  di  corso,  compreso
l'anno di pratica». 
 
  In  conseguenza  di  tale   aggiunzione   e'   modificata   in   d)
l'indicazione della lettera successiva. 
 
   Art. 28 (gia' 27). - All'elenco degl'insegnamenti  della  Facolta'
di chimica e farmacia sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I.  Le   denominazioni   degl'insegnamenti   di   «farmacologia   e
tossicologia», di cui al n. 9, e di «tecnica farmaceutica», di cui al
n. 17, sono modificate, rispettivamente, in quelle di «farmacologia e
tossicologia con esercizi» e di «tecnica farmaceutica e  legislazione
sanitaria». 
 
  II. E' soppresso l'insegnamento di «legislazione sanitaria», di cui
al  n.  18,  e  in   conseguenza   e'   modificata   la   numerazione
degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti. 
 
  III.  Nell'insegnamento  di  «chimica  analitica   (qualitativa   e
quantitativa)», di cui al a. 20 (gia' 21), e' soppressa l'indicazione
di «qualitativa e quantitativa». 
 
   Art. 32 (gia' 33). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica pura, ove
non segua il piano di studi proposto dalla  Facolta',  deve  prendere
iscrizione e superare gli esami in almeno undici materie  scelte  fra
quelle elencate nell'art. 28 ai numeri da 1 a 8, e ai numeri 11,  12,
14, 18, 19, 20, e frequentare le esercitazioni seguenti, superando le
relative prove: a) analisi chimica qualitativa (due anni); b) analisi
chimica quantitativa (un anno); c) esercizi di fisica (un  anno);  d)
analisi organica (un anno)». 
 
   Art. 35 (gia' 37). - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia, ove non segua il piano di studi  proposto  dalla  Facolta',
deve prendere iscrizione e superare gli esami in  almeno  13  materie
fra quelle elencate all'art. 28». 
 
  II. Nel secondo comma, al n. 2, le parole «1 anno» che accompagnano
l'indicazione delle esercitazioni  di  analisi  chimica  qualitativa,
sono sostituite con le parole «2 anni». 
 
  III.  Nell'ultimo  comma,  dopo  le  parole  «che  la  Facolta'  ha
autorizzato» sono aggiunte le parole  «o  presso  il  laboratorio  di
tecnica farmaceutica dell'Universita'». 
 
  Dopo l'art. 37 (gia' 39) sono aggiunti i seguenti: 
 
  «Art. 38. - La laurea in farmacia si consegue in quattro anni e  le
tasse relative sono quelle  previste  per  il  corso  di  diploma  in
farmacia. 
 
   Art. 39. - Lo studente  che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in
farmacia, ove non segua il piano di studi  proposto  dalla  Facolta',
deve prendere iscrizione e superare gli esami in  almeno  12  materie
scelte fra quelle dell'art. 28  ai  numeri  1,  2,  4,  5,  6,  7,  8
(biennale), 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, e frequentare le esercitazioni
seguenti, superando le relative prove: 
 
  a) analisi chimica qualitativa (un anno); 
 
  b) analisi chimica quantitativa (un anno); 
 
  c) esercizi di fisica (un anno); 
 
  d) esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (due anni). 
 
  La pratica farmaceutica, della  durata  di  12  mesi,  deve  essere
compiuta nell'ultimo biennio presso una farmacia  scelta  nell'elenco
di  quelle  che  la  Facolta'  ha  autorizzato,  oppure   presso   il
laboratorio di tecnica farmaceutica della Universita'. 
 
   Art. 40. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del
quarto anno di corso e consiste nelle seguenti prove: 
 
  a) prova di analisi chimica qualitativa; 
 
  b) preparazione di un prodotto farmaceutico; 
 
  c) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; 
 
  d) prova di ricerca tossicologica. 
 
  Di queste prove il candidato deve redigere una relazione scritta: 
 
  e) dissertazione scritta, possibilmente di indole sperimentale,  su
argomento scelto dal candidato in una delle discipline del  corso  di
laurea,  e  depositata  in  segreteria  almeno  venti  giorni   prima
dell'esame di laurea; 
 
  f) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati
delle prove pratiche; 
 
  g)  riconoscimento  di  medicinali,  droghe  e  piante  medicinali,
lettura, critica  e  valutazione  di  ricette,  interrogazioni  sulla
farmacopea e sulla legislazione sanitaria farmaceutica. 
 
   Art. 41. - La Commissione per l'esame di  laurea  in  farmacia  e'
costituita di  nove  membri,  fra  i  quali  sette  professori  della
Facolta', un libero docente ed un provetto  farmacista.  In  caso  di
necessita' il numero dei componenti puo' essere ridotto a  sette,  ma
ne  devono  sempre  far  parte  un  libero  docente  e  un   provetto
farmacista». 
 
   Art. 42 (gia' 41). - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente che aspira a conseguire il diploma  in  farmacia,  ove
non segua il piano di studi proposto dalla  Facolta',  deve  prendere
iscrizione e superare gli esami in almeno  nove  materie  scelte  fra
quelle elencate nell'art. 28». 
 
  II.  Nell'ultimo  comma  dopo  le  parole  «che  la   Facolta'   ha
autorizzato», sono aggiunte le parole «o  presso  il  laboratorio  di
tecnica farmaceutica dell'Universita'». 
 
   Art. 46 (gia' 45). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gl'insegnamenti della Facolta'  di  medicina  veterinaria  sono  i
seguenti: 
 
  1. anatomia descrittiva (biennale); 
 
  2. anatomia topografica; 
 
  3. istologia ed embriologia; 
 
  4. botanica; 
 
  5. zoologia ed anatomia comparata; 
 
  6. chimica generale inorganica ed organica; 
 
  7. fisica generale; 
 
  8. fisiologia degli animali domestici (biennale); 
 
  9. zootecnia; 
 
  10. igiene zootecnica; 
 
  11. zoognosia; 
 
  12. patologia generale, batteriologia ed immunologia; 
 
  13. anatomia patologica; 
 
  14. ispezione annonaria; 
 
  15. patologia e clinica medica e  polizia  sanitaria  (biennale)  -
(due esami speciali); 
 
  16. patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria (biennale)
- (due esami speciali); 
 
  17. giurisprudenza veterinaria e vizi redibitori; 
 
  18. podologia e ostetricia; 
 
  19. farmacologia e farmacoterapia veterinaria. 
 
  Sono fondamentali, e quindi obbligatori  per  la  frequenza  e  gli
esami, gl'insegnamenti di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 8 a 16, 18,19 ». 
 
   Art. 47 (gia' 46). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo  studente  che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in  medicina
veterinaria, ove non segua il piano di studi proposto dalla Facolta',
deve  prendere  iscrizione  e  superare  gli  esami  in   almeno   18
insegnamenti fra  i  quali  devono  essere  tutti  quelli  dichiarati
fondamentali a norma dell'articolo  precedente;  gli  altri  potranno
essere scelti fra i rimanenti indicati in detto articolo o anche  fra
quelli di  altre  Facolta'  della  stessa  Universita',  ad  esempio:
Chimica biologica, Igiene, Chimica agraria, ecc.». 
 
   Art. 49  (gia'  48).  -  Nel  primo  comma  dopo  le  parole  «per
inabilita' a causa di  malattia»  sono  aggiunte  le  parole:  «o  di
infortunio in occasione di servizio». 
 
   Art. 54 (gia' 53). - Nel secondo comma le parole «una laurea» sono
sostituite con le seguenti «la laurea in giurisprudenza o in  scienze
economiche e commerciali o in scienze politiche e sociali». 
 
   Art. 61 (gia' 60). - Nell'ultimo comma le parole  «in  proporzione
del 9 per cento a carico dell'Universita', dell'11 per cento a carico
dell'assicurato sullo stipendio lordo» sono sostituite con le  parole
«in proporzione del 13 per cento a carico dell'Universita'  e  del  7
per cento a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo». 
 
  La tabella n. 1 e' sostituita dalla seguente: 
 
  «Posti di ruolo dei professori: 
 
  Facolta' di giurisprudenza n. 5; 
 
  Facolta' di chimica e farmacia n. 5; 
 
  Facolta' di medicina veterinaria n. 5». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 18. - MANCINI.