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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 2065

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino. (032U2065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, è modificato nel modo seguente:

Art. 1



«La Regia scuola d'ingegneria di Torino ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani la cultura necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria aeronautica e i diplomi di perfezionamento in elettrotecnica, in chimica industriale, in elettrochimica, in ingegneria mineraria, in costruzioni automobilistiche ed in balistica e costruzione di armi e artiglierie».

Art. 2. - Le parole «della laurea di Ingegnere civile e di ingegnere industriale» sono sostituite, con le seguenti: «della laurea in ingegneria civile e in Ingegneria industriale».

Art. 5. - I. Nel piano degli studi per il triennio di applicazione le denominazioni degl'insegnamenti di «scienza delle costruzioni ed elementi delle costruzioni con disegno ed esercitazioni» e di «estimo ed economia rurale» sono rispettivamente modificate in quelle di «scienza delle costruzioni con disegno ed esercitazioni» ed «economia rurale ed estimo»;

II. Nell'elenco degli insegnamenti del V anno per gli allievi ingegneri civili - sottosezione idraulica e ferrovie - la denominazione dell'insegnamento di «ferrovie (impianti fissi) ed esercizi con disegno», è modificata in quella di «ferrovie (impianti fissi) ed esercizio ferroviario con disegno»;

III. Nell'elenco degl'insegnamenti del III anno per gli allievi ingegneri industriali la denominazione dell'insegnamento di «tecnologia generale con laboratorio», è modificata in quella di «tecnologia meccanica con laboratorio»;

IV. Nell'elenco degl'insegnamenti del V anno per gli allievi ingegneri industriali - sottosezione elettrotecnica - è aggiunto, col n. 9, quello di «comunicazioni elettriche - un quadrimestre»;

V. È aggiunto in fine dell'articolo il seguente comma:

«Al quinto anno di corso della sottosezione mineraria possono accedere anche gli allievi provenienti dal quarto anno della sezione ingegneria civile».

Art. 11. I. Nel primo comma all'elenco delle Scuole di perfezionamento sono aggiunte le due seguenti: «in costruzioni automobilistiche», «in balistica e costruzione di armi e artiglierie».

II. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A queste scuole possono essere di norma iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso quinquennale di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali di cui negli articoli seguenti».

Art. 12 - Nel sesto comma le parole «rilascia la laurea di ingegnere aeronautico», sono sostituite con le seguenti: «rilascia la laurea in ingegneria aeronautica».

Dopo l'art. 15 sono aggiunti i tre seguenti, modificandosi, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 16. - La Scuola di perfezionamento in costruzioni automobilistiche comprende seguenti insegnamenti orali:

calcolo delle automobili;

disposizioni generali costruttive degli automezzi;

prestazione degli automezzi;

e le seguenti esercitazioni pratiche:

progetto di un automezzo;

prove di laboratorio sui materiali per la costruzione automobilistica;

prove delle automobili;

esercitazioni di guida.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.

La Commissione esaminatrice è costituita come all'art. 13.

Possono pure essere ammessi alla Scuola gli ufficiali del R.
Esercito e della R. Marina, anche se sprovvisti della laurea in ingegneria, comandati dai rispettivi Ministeri.

A questi allievi però verrà rilasciato un semplice certificato degli esami superati».

Art. 17. - La Scuola di perfezionamento in balistica e costruzione di armi e artiglierie comprende i seguenti insegnamenti:

balistica esterna;

costruzione di armi portatili e artiglierie;

armi portatili, artiglierie; traino ed installazioni diverse;

esplosivi di guerra;

fisica complementare;

metallurgia;

organizzazione scientifica del lavoro;

e relative esercitazioni pratiche.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in balistica e costruzione di armi e artiglierie.

La Commissione esaminatrice è costituita come all'articolo 13.

Possono pure essere ammessi alla Scuola gli ufficiali del R.
Esercito e della R. Marina, anche se sprovvisti della laurea in ingegneria, comandati dai rispettivi Ministeri. A questi allievi però verrà rilasciato un semplice certificato degli esami superati».

«Art. 18. - Le tasse e sopratasse scolastiche per gli allievi iscritti alle Scuole di perfezionamento, di cui all'articolo 11, sono le seguenti:

tassa d'iscrizione L. 5,10;

sopratassa di diploma L. 50;

tassa di diploma L. 200;

le prime due da versarsi alla Scuola, la terza all'Erario».

Art. 19 (già 16) è sostituito del seguente:

«Il numero degli allievi, che ogni anno potranno essere iscritti alle Scuole di perfezionamento in ingegneria aeronautica, in elettrotecnica, in chimica industriale e in elettrochimica, in ingegneria mineraria, in costruzioni automobilistiche, in balistica e costruzione di armi e artiglierie, verrà fissato dai direttori delle Scuole, compatibilmente con la potenzialità dei rispettivi laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 1. - MANCINI.