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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 2065

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino. (032U2065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo  statuto  della  Regia  scuola  d'ingegneria  di  Torino,
approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n.
1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria; 
 
  Veduto il Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con
R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, e' modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 1. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Regia scuola d'ingegneria di Torino ha per fine  di  promuovere
il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani la
cultura necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile,  in
ingegneria industriale, in ingegneria  aeronautica  e  i  diplomi  di
perfezionamento  in  elettrotecnica,  in  chimica   industriale,   in
elettrochimica,   in    ingegneria    mineraria,    in    costruzioni
automobilistiche  ed  in  balistica   e   costruzione   di   armi   e
artiglierie». 
 
   Art. 2. - Le  parole  «della  laurea  di  Ingegnere  civile  e  di
ingegnere industriale»  sono  sostituite,  con  le  seguenti:  «della
laurea in ingegneria civile e in Ingegneria industriale». 
 
   Art. 5. - I. Nel piano degli studi per il triennio di applicazione
le denominazioni degl'insegnamenti di «scienza delle  costruzioni  ed
elementi delle costruzioni con disegno ed esercitazioni» e di «estimo
ed economia rurale» sono  rispettivamente  modificate  in  quelle  di
«scienza delle costruzioni con disegno ed esercitazioni» ed «economia
rurale ed estimo»; 
 
  II. Nell'elenco degli insegnamenti  del  V  anno  per  gli  allievi
ingegneri  civili  -  sottosezione  idraulica   e   ferrovie   -   la
denominazione dell'insegnamento  di  «ferrovie  (impianti  fissi)  ed
esercizi con disegno», e' modificata in quella di «ferrovie (impianti
fissi) ed esercizio ferroviario con disegno»; 
 
  III. Nell'elenco degl'insegnamenti del III  anno  per  gli  allievi
ingegneri   industriali   la   denominazione   dell'insegnamento   di
«tecnologia generale con laboratorio», e'  modificata  in  quella  di
«tecnologia meccanica con laboratorio»; 
 
  IV. Nell'elenco  degl'insegnamenti  del  V  anno  per  gli  allievi
ingegneri industriali - sottosezione elettrotecnica  -  e'  aggiunto,
col n. 9, quello di «comunicazioni elettriche - un quadrimestre»; 
 
  V. E' aggiunto in fine dell'articolo il seguente comma: 
 
  «Al quinto anno  di  corso  della  sottosezione  mineraria  possono
accedere anche gli allievi provenienti dal quarto anno della  sezione
ingegneria civile». 
 
   Art.  11.  I.  Nel  primo  comma  all'elenco   delle   Scuole   di
perfezionamento  sono  aggiunte  le  due  seguenti:  «in  costruzioni
automobilistiche»,  «in   balistica   e   costruzione   di   armi   e
artiglierie». 
 
  II. Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «A queste scuole possono essere di norma iscritti  soltanto  coloro
che hanno compiuto il corso quinquennale di  studi  in  ingegneria  e
conseguita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali di  cui
negli articoli seguenti». 
 
   Art. 12 - Nel  sesto  comma  le  parole  «rilascia  la  laurea  di
ingegnere aeronautico», sono sostituite con le seguenti: «rilascia la
laurea in ingegneria aeronautica». 
 
  Dopo l'art. 15 sono aggiunti  i  tre  seguenti,  modificandosi,  in
conseguenza, la numerazione degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti: 
 
  «Art.  16.  -  La  Scuola   di   perfezionamento   in   costruzioni
automobilistiche comprende seguenti insegnamenti orali: 
 
  calcolo delle automobili; 
 
  disposizioni generali costruttive degli automezzi; 
 
  prestazione degli automezzi; 
 
  e le seguenti esercitazioni pratiche: 
 
  progetto di un automezzo; 
 
  prove   di   laboratorio   sui   materiali   per   la   costruzione
automobilistica; 
 
  prove delle automobili; 
 
  esercitazioni di guida. 
 
  Il corso ha la durata di un anno accademico. 
 
  Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria. 
 
  L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale. 
 
  La Scuola rilascia un diploma  di  perfezionamento  in  costruzioni
automobilistiche. 
 
  La Commissione esaminatrice e' costituita come all'art. 13. 
 
  Possono pure essere  ammessi  alla  Scuola  gli  ufficiali  del  R.
Esercito e della R. Marina,  anche  se  sprovvisti  della  laurea  in
ingegneria, comandati dai rispettivi Ministeri. 
 
  A questi allievi pero' verra' rilasciato  un  semplice  certificato
degli esami superati». 
 
   Art. 17. - La Scuola di perfezionamento in balistica e costruzione
di armi e artiglierie comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  balistica esterna; 
 
  costruzione di armi portatili e artiglierie; 
 
  armi portatili, artiglierie; traino ed installazioni diverse; 
 
  esplosivi di guerra; 
 
  fisica complementare; 
 
  metallurgia; 
 
  organizzazione scientifica del lavoro; 
 
  e relative esercitazioni pratiche. 
 
  Il corso ha la durata di un anno accademico. 
 
  Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria. 
 
  L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale. 
 
  La Scuola rilascia un diploma di  perfezionamento  in  balistica  e
costruzione di armi e artiglierie. 
 
  La Commissione esaminatrice e' costituita come all'articolo 13. 
 
  Possono pure essere  ammessi  alla  Scuola  gli  ufficiali  del  R.
Esercito e della R. Marina,  anche  se  sprovvisti  della  laurea  in
ingegneria, comandati dai  rispettivi  Ministeri.  A  questi  allievi
pero'  verra'  rilasciato  un  semplice   certificato   degli   esami
superati». 
 
  «Art. 18. - Le tasse  e  sopratasse  scolastiche  per  gli  allievi
iscritti alle Scuole di perfezionamento, di cui all'articolo 11, sono
le seguenti: 
 
  tassa d'iscrizione L. 5,10; 
 
  sopratassa di diploma L. 50; 
 
  tassa di diploma L. 200; 
 
  le prime due da versarsi alla Scuola, la terza all'Erario». 
 
   Art. 19 (gia' 16) e' sostituito del seguente: 
 
  «Il numero degli allievi, che ogni anno  potranno  essere  iscritti
alle  Scuole  di  perfezionamento  in  ingegneria   aeronautica,   in
elettrotecnica,  in  chimica  industriale  e  in  elettrochimica,  in
ingegneria mineraria, in costruzioni automobilistiche, in balistica e
costruzione di armi e artiglierie, verra' fissato dai direttori delle
Scuole,  compatibilmente  con   la   potenzialita'   dei   rispettivi
laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 20 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 1. - MANCINI.