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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2059

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (032U2059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, 30 ottobre 1930, n. 1924, e 1° ottobre 1931, n. 1365;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 7. - Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:
«Le tasse per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono le seguenti:
Tassa d'iscrizione . . . . . . . . . L. 300
Tassa di diploma . . . . . . . . . . L. 200

La

tassa d'iscrizione dovrà versarsi alla Cassa della Scuola in due rate eguali, l'una all'atto dell'iscrizione e l'altra entro il mese di maggio. tassa di diploma dovrà versarsi all'Erario».

Art. 1

Art. 12. - Nel terzo comma le parole «per gli esami di laurea» sono sostituite con le parole: «per gli esami di laurea e di diploma».

Art. 13. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie del terzo anno per il corso d'ingegneria civile la denominazione dell'insegnamento di «tecnica ed esercizio ferroviario», di cui al n. 4, è modificata. in quella di «tecnica, esercizio ed economia dei trasporti».

Art. 14. - I. Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie del primo anno per il corso d'ingegneria industriale è inserito, con il n. 4, l'insegnamento di «chimica analitica» e per conseguenza è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

II. Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie del terzo anno per il corso d'ingegneria industriale la denominazione dell'insegnamento di «tecnica ed esercizio ferroviario», di cui al n. 4, è modificata in quella di «tecnica, esercizio ed economia dei trasporti» e l'insegnamento di «trazione elettrica», di cui al n. 7, è soppresso, modificandosi in conseguenza la numerazione del successivo.

Art. 19. - Nell'elenco degl'insegnamenti della scuola di perfezionamento in ingegneria stradale è aggiunto, col n. 6, quello di «viabilità militare - mine ed esplosivi».

Dopo il detto articolo è aggiunto il seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 20. - Nei corsi di perfezionamento potranno tenersi conferenze o brevi cicli di conferenze su argomenti complementari o affini».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 330, foglio 115. - MANCINI.