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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2059

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (032U2059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  della  Regia  scuola  d'ingegneria  di   Roma,
approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e  modificato  con
Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, 30 ottobre 1930, n. 1924, e 1°
ottobre 1931, n. 1365; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n.
1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria  di  Roma,  approvato  e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 7. - Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Le tasse per gli iscritti alle Scuole di perfezionamento  sono  le
seguenti: 
 
  Tassa d'iscrizione . . . . . . . . . L. 300 
 
  Tassa di diploma . . . . . . . . . . L. 200 
 
  La tassa d'iscrizione dovra' versarsi alla Cassa  della  Scuola  in
due rate eguali, l'una all'atto dell'iscrizione e  l'altra  entro  il
mese di maggio. 
 
  La tassa di diploma dovra' versarsi all'Erario». 
 
   Art. 12. - Nel terzo comma le parole «per  gli  esami  di  laurea»
sono sostituite con  le  parole:  «per  gli  esami  di  laurea  e  di
diploma». 
 
   Art. 13. - Nell'elenco delle materie  d'insegnamento  obbligatorie
del terzo anno per il  corso  d'ingegneria  civile  la  denominazione
dell'insegnamento di «tecnica ed esercizio ferroviario», di cui al n.
4, e' modificata. in quella di «tecnica, esercizio  ed  economia  dei
trasporti». 
 
   Art.  14.  -   I.   Nell'elenco   delle   materie   d'insegnamento
obbligatorie del primo anno per il corso d'ingegneria industriale  e'
inserito, con il n. 4, l'insegnamento di «chimica  analitica»  e  per
conseguenza  e'  modificata   la   numerazione   degli   insegnamenti
successivi. 
 
  II. Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie del terzo
anno  per  il  corso  d'ingegneria   industriale   la   denominazione
dell'insegnamento di «tecnica ed esercizio ferroviario», di cui al n.
4, e' modificata in quella di «tecnica,  esercizio  ed  economia  dei
trasporti» e l'insegnamento di «trazione elettrica», di cui al n.  7,
e'  soppresso,  modificandosi  in  conseguenza  la  numerazione   del
successivo. 
 
   Art.  19.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti   della   scuola   di
perfezionamento in ingegneria stradale e' aggiunto, col n. 6,  quello
di «viabilita' militare - mine ed esplosivi». 
 
  Dopo il detto articolo e' aggiunto il  seguente,  modificandosi  in
conseguenza la numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti: 
 
  «Art.  20.  -  Nei  corsi  di  perfezionamento   potranno   tenersi
conferenze o brevi cicli di conferenze su argomenti  complementari  o
affini». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 330, foglio 115. - MANCINI.